Vendita: la Cassazione precisa le differenze fra mancanza di qualità e aliud pro alio

7 Ottobre 2016


Cassazione Civile, Sez. I, sentenza 05/02/2016 n. 2313

Una società, che aveva vinto una gara per la fornitura di pasta agli indigenti, conveniva in giudizio la propria controparte contrattuale per averle fornito grano duro ad uso zootecnico in luogo di quello previsto per il consumo umano e domandava la restituzione del maggior prezzo pagato a causa della mancanza delle qualità essenziali del grano. In primo ed in secondo grado, la domanda attorea veniva rigettata.

Si giungeva così in Cassazione.

La Suprema Corte, nella pronuncia in commento, ricostruisce meticolosamente la differenza intercorrente tra la mancanza di qualità, disciplinata dall’art. 1497 c.c., e la consegna di aliud pro alio (letteralmente “di una cosa per un’altra”). L’art. 1497 c.c. dispone che, qualora la cosa venduta difetti delle qualità promesse o di quelle essenziali per l’uso a cui è destinata, il compratore abbia diritto di esperire l’azione di risoluzione del contratto, ma nei limiti prescrizionali e decadenziali di cui all’art. 1495 c.c.[1] Per contro, l’aliud pro alio consente al compratore di incoare un’ordinaria azione di risoluzione per inadempimento ex art. 1453 c.c. scevra dei citati limiti temporali. Essa ricorre allorché la diversità tra la cosa venduta e quella consegnata incida sulla natura, sull’individualità, sulla consistenza e sulla destinazione del bene al punto che esso appartenga ad un genere affatto diverso da quello che l’acquirente intendeva comprare. In altre parole, la res tradita deve essere difforme per essenza, consistenza, destinazione ed appartenere ad una specie diversa da quella acquistata ovvero difettare delle qualità necessarie ad assolvere alla sua naturale funzione economico-sociale. La casistica giurisprudenziale è estremamente varia; esempi paradigmatici sono quelli della vendita di un autoveicolo che non può circolare per la contraffazione dei documenti[2]; oppure l’immobile alienato come ad uso abitativo ma scevro del certificato di abitabilità[3] o di alimentazione elettrica[4]; o ancora la vendita di acqua non potabile in luogo di quella potabile come, invece, stabilito nel contratto[5].

Al lume delle fattispecie su descritte, occorre riconoscere che, nel caso di specie, effettivamente, la diversità strutturale tra il grano richiesto e quello consegnato ben avrebbe potuto integrare un’ipotesi di aliud pro alio; nondimeno l’attore non aveva agito per ottenere la risoluzione del contratto, ma unicamente per avere la riduzione del prezzo (actio quanti minoris). Tuttavia, nella vicenda oggetto di scrutinio, la garanzia redibitoria era stata esclusa dal regolamento contrattuale concluso tra le parti, come previsto dall’art. 1490 c. 2 c.c. e, solo in appello, il ricorrente aveva sollevato l’exceptio doli. Infatti, l’esclusione della garanzia è lecita, salvo che si dimostri la mala fede dell’altro contraente. La Suprema Corte ribadisce la correttezza della decisione del giudice distrettuale, il quale correttamente aveva respinto l’eccezione stante il divieto di novum in appello (art. 345 c. 2 c.p.c.)[6].

In conclusione, con la decisione in commento, il giudice di legittimità ribadisce la sua costante giurisprudenza in merito[7] e delinea nettamente la differenza intercorrente tra l’art. 1497 c.c. e la consegna di aliud pro alio nei seguenti termini: «vizi redibitori e mancanza di qualità – le cui azioni sono soggette ai termini di decadenza e di prescrizione ex art. 1495 cc – si distinguono dall’ipotesi della consegna di aliud pro alio – che dà luogo ad un’ordinaria azione di risoluzione contrattuale svincolata dai termini e dalle condizioni di cui al citato art. 1495 cc – la quale ricorre quando la diversità tra la cosa venduta e quella consegnata incide sulla natura e, quindi, sull’individualità, consistenza e destinazione della stessa, in modo da potersi ritenere che essa appartenga ad un genere del tutto diverso da quello posto a base della decisione del compratore di effettuare l’acquisto, o quando la cosa consegnata presenti difetti che le impediscono di assolvere alla sua funzione naturale o a quella concreta assunta come essenziale dalle parti (c.d. inidoneità ad assolvere la funzione economico-sociale), facendola degradare in una sottospecie del tutto diversa da quella dedotta in contratto».

Fonte: http://www.altalex.com/documents/news/2016/08/29/vendita-cassazione-precisa-differenze-fra-mancanza-di-qualita-e-aliud-pro-alio

 

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