Gazzetta Ufficiale n. 22 del 27 gennaio 2017 i decreti legislativi nn. 5, 6 e 7 del 19 gennaio 2017.
Via libera ai decreti attuativi della disciplina delle unioni civili introdotta dalla Legge 20 maggio 2016, n. 76.
Sono stati pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale n. 22 del 27 gennaio 2017 i decreti legislativi nn. 5, 6 e 7 del 19 gennaio 2017, che entreranno in vigore l’11 febbraio 2017.
Vediamo in dettaglio le principali novità:
il decreto legislativo n. 5/2017 ha ad oggetto disposizioni per l’adeguamento delle norme dell’ordinamento dello stato civile in materia di iscrizioni, trascrizioni e annotazioni alle previsioni della legge sulla regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso, nonché ad adottare disposizioni recanti modifiche ed integrazioni normative per il necessario coordinamento con la medesima legge sulla regolamentazione delle unioni civili delle disposizioni contenute nelle leggi, negli atti aventi forza di legge, nei regolamenti e nei decreti.
Le disposizioni apportano modifiche alle norme del D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396, in materia di ordinamento dello stato civile; fra queste segnaliamo:
sono disciplinate in dettaglio le annotazioni da apportare sugli atti di costituzione dell’unione civile;
sono regolate le modalità di presentazione ed il contenuto della richiesta di costituzione dell’unione civile, le verifiche da parte dell’ufficiale dello stato civile circa l’insussistenza dei presupposti o la sussistenza di un impedimento per la costituzione dell’unione civile;
è disciplinato puntualmente il procedimento di costituzione di unione civile e le conseguenti annotazioni e trascrizioni da parte dell’ufficiale di stato civile;
si stabilisce che, come per il matrimonio, il partner dell’unione civile che aggiunge al suo il cognome del partner non perde il suo cognome d’origine.
il decreto legislativo n. 6/2017 reca disposizioni di modifica e riordino delle norme di diritto internazionale privato in materia di unioni civili tra persone dello stesso sesso:
si stabilisce che il matrimonio contratto all’estero da cittadini italiani con persona dello stesso sesso produce gli effetti dell’unione civile regolata dalla legge italiana;
analogamente, l’unione civile, o altro istituto analogo, costituiti all’estero tra cittadini italiani dello stesso sesso abitualmente residenti in Italia produce gli effetti dell’unione civile regolata dalla legge italiana;
quanto alla forma, vige la regola per cui l’unione civile è valida se è considerata tale dalla legge del luogo di costituzione o dalla legge nazionale di almeno una delle parti o dalla legge dello Stato di comune residenza al momento della costituzione;
altre norme riguardano la disciplina dei criteri per individuare la legge applicabile e la giurisdizione in caso di scioglimento dell’unione civile: si stabilisce che lo scioglimento dell’unione civile è regolato dalla legge applicabile al divorzio; i rapporti personali e patrimoniali tra le parti sono regolati dalla legge dello Stato davanti alle cui autorità l’unione è stata costituita. Su richiesta di una delle parti il giudice può disporre l’applicazione della legge dello Stato nel quale la vita comune è prevalentemente localizzata. Le parti possono convenire per iscritto che i loro rapporti patrimoniali sono regolati dalla legge dello Stato di cui almeno una di esse e’ cittadina o nel quale almeno una di esse risiede.
con il decreto legislativo n. 7/2017 sono introdotte nel codice penale e di procedura penale le necessarie disposizioni di coordinamento per consentire l’equiparazione del partner dell’unione civile al coniuge:
agli effetti della legge penale il termine “matrimonio” si intende riferito anche alla costituzione di un’unione civile tra persone dello stesso sesso;
la qualità di coniuge prevista come elemento costitutivo o come circostanza aggravante di un reato si intende riferita anche alla parte di un’unione civile tra persone dello stesso sesso;
è estesa anche alle persone unite civilmente la causa di non punibilità dei delitti contro il patrimonio prevista dall’art. 649 c.p. per i reati commessi tra coniugi;
analogamente, la facoltà di astensione dalla testimonianza nel processo penale prevista per il coniuge (art. 199 c.p.p.) è estesa anche alla persona unita civilmente.
Ciò consente, ad es., l’applicabilità del reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare quando le inadempienze siano del partner dell’unione civile nei confronti dell’altro; allo stesso modo, al reato di omicidio potrà applicarsi l’aggravante dell’essere la vittima coniuge dell’autore, anche quando il fatto avvenga tra due soggetti legati da unione civile.
Fonte: http://www.altalex.com/documents/news/2016/10/05/unioni-civili-decreti-attuativi?utm_source=nl_altalex&utm_medium=referral&utm_content=altalex&utm_campaign=newsletter&TK=NL&iduser=896935
Foto: https://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0ahUKEwimtbbJ6enRAhXHvRoKHWG7DF8QjxwIAw&url=http%3A%2F%2Fwww.vocidicitta.it%2Fbest-politik%2Funioni-civili-facciamo-chiarezza-con-lavvocatessa-panto%2F&psig=AFQjCNFjp3I3WWHGO6oEPoyQEe44JYMw4w&ust=1485864177164950