Unioni civili: a breve l’adeguamento del codice penale e dei registri

13 Gennaio 2017


Le unioni civili escono dal limbo del regime transitorio ed entrano a pieno titolo nell’ordinamento italiano. Sul tavolo del Consiglio dei ministri di domani approderanno infatti, per il via libera definitivo, i tre decreti legislativi che attuano la legge Cirinnà 76/2016 in vigore dal 5 giugno scorso. Dopo aver ricevuto il parere favorevole delle competenti commissioni parlamentari a inizio dicembre i testi tengono conto delle osservazioni espresse da Camera e Senato.

Trovano dunque un assetto definitivo i due Dlgs che adeguano le norme sia di diritto internazionale privato sia di diritto penale e quello che disciplina l’ordinamento dello stato civile nell’era delle unioni omosessuali. Provvedimento quest’ultimo che conferma un registro per le iscrizioni e le trascrizioni delle unioni “autonomo” da quello dei matrimoni, articolato in due sezioni. Ma nella versione finale recepisce la correzione suggerita dal Parlamento sull’annotazione del cognome scelto dalla coppia al momento dell’unione. Il Dpcm 144/2016 – normativa-ponte emanata in attesa dell’attuazione – prevedeva che dopo la dichiarazione l’ufficiale dello stato civile procedesse «all’aggiornamento della scheda anagrafica». Ora la nuova formulazione, per non creare incertezza sulle conseguenze delle dichiarazioni sulla scelta del cognome dell’unione civile, prevede che le schede individuali dei due partner «devono essere intestate al cognome posseduto prima dell’unione civile». Le annotazioni già fatte andranno dunque cancellate entro trenta giorni.

Novità anche in tema di scioglimento: si precisa che se la dichiarazione di volontà di “annullare” l’unione non è congiunta l’iscrizione della manifestazione di volontà dello scioglimento può essere fatta solo quando venga comunicata alla parte non presente con lettera raccomandata. Ma a essere modificato, è anche il procedimento per la rettifica dell’attribuzione del sesso, per evitare sfasature tra lo scioglimento del matrimonio conseguente alla decisione e l’eventuale richiesta di instaurazione dell’unione civile: la dichiarazione potrà avvenire in udienza nell’ambito dello stesso procedimento.

Confermato anche l’impianto del secondo decreto attuativo che armonizza Codice penale e codice di procedura penale stabilendo che «agli effetti della legge penale» il termine matrimonio si intende riferito anche «alla costituzione di un’unione civile tra persone dello stesso sesso»: quando la legge penale considera «la qualità di coniuge come elemento costitutivo o come circostanza aggravante di un reato» si intende dunque riferita anche a uno dei due partner dell’unione civile (articolo 574-ter del Cp). Ma accogliendo i suggerimenti del Parlamento viene eliminato il requisito della «coabitazione» originariamente prevista nell’articolo 649 del Cp che avrebbe avuto l’effetto di limitare la causa di non punibilità per i reati contro il patrimonio alla sussistenza di una condizione non contemplata per i coniugi non legalmente separati.

Al terzo capitolo del pacchetto attuativo, quello del diritto internazionale, in base ai correttivi delle Camere si prevede che, in caso il nulla osta all’unione civile sia precluso al cittadino straniero per il mancato riconoscimento delle unioni omosessuali da parte dello Stato di provenienza, il documento possa essere sostituito da un atto che attesti la «libertà di stato».

Fonte: http://www.quotidianodiritto.ilsole24ore.com/art/civile/2017-01-12/unioni-civili-arrivano-decreti-che-adeguano-codice-penale-e-registri–205000.php?uuid=ADoSbsWC

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