Cassazione penale, SS.UU., sentenza 14/04/2015 n° 15232
Udienza non rinviabile se sciopera solo legale di parte civile o persona offesaCon la sentenza del 14 aprile 2015, n. 15232, Le Sezioni Unite sono state chiamate a rispondere al quesito se, in relazione alle udienze camerali, in cui la partecipazione delle parti non è obbligatoria, il giudice sia tenuto a disporre il rinvio della trattazione in presenza della tempestiva dichiarazione di astensione del difensore legittimamente proclamata degli organismi di categoria.
Sul punto, la Corte Costituzionale è intervenuta più volte affermando, già con la sentenza n. 114 del 1994, la situazione di grave disagio derivante dalla mancanza di specifiche norme che regolassero l’incidenza sui procedimenti giudiziari penali dell’astensione della classe forense, avendo ritenuto necessario ed auspicato un intervento del legislatore, invitandolo a dettare specifiche norme sulla falsariga di quelle della legge 12 giugno 1990, n. 146, recante norme sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali. Un secondo intervento del giudice delle leggi si ebbe con la sentenza n. 171 del 1996, che dichiarò l’incostituzionalità di alcune disposizioni dell’art. 2, comma 1 e 5, l. 146/1990, nella parte in cui non prevedevano, in caso di astensione collettiva degli avvocati dall’attività giudiziaria, specifici strumenti e procedure idonei ad individuare quali fossero le prestazioni essenziali e ad assicurare tali prestazioni.
In merito alla natura giuridica dell’astensione, la sentenza delle Sezioni Unite del 27 marzo 2014, n. 40187, ha ricordato che la giurisprudenza più risalente aveva assimilato il fenomeno dell’astensione al legittimo impedimento, ma che tale ricostruzione è stata risolutamente abbandonata dalla giurisprudenza più recente, la quale ha escluso la riconducibilità dell’astensione al legittimo impedimento, essendo del tutto libera la scelta del difensore di aderire o meno alla protesta di categoria, con la conseguenza che nel caso di rinvio per astensione la sospensione della prescrizione non è limitata ai sessanta giorni ma opera per l’intero periodo di rinvio. L’astensione è un esercizio di un vero e proprio diritto costituzionale e non una mera libertà o un semplice legittimo impedimento partecipativo. L’art. 2, comma 2, della regolamentazione provvisoria dell’astensione collettiva degli avvocati, adottata dalla Commissione di garanzia con deliberazione del 4 luglio 2002, stabiliva, sul punto, che nel procedimento penale, il difensore che non intendesse aderire all’astensione era tenuto a comunicare prontamente tale sua decisione all’autorità giudiziaria procedente e agli altri difensori costituiti, ponendo in essere una presunzione di adesione alle agitazioni di categoria regolarmente indette.
Tale principio venne ribadito dal vigente codice di autoregolamentazione dichiarato idoneo dalla Commissione di garanzia con delibera del 13 dicembre 2007 il quale, all’art. 3, comma 1, prevede che “la mancata comparizione dell’avvocato all’udienza o all’atto di indagine preliminare o a qualsiasi altro atto o adempimento per il quale sia prevista la sua presenza, ancorché non obbligatoria, affinché sia considerata in adesione all’astensione regolarmente proclamata ed effettuata ai sensi della presente disciplina” deve essere dichiarata all’inizio dell’udienza o comunicata alla cancelleria ed agli altri avvocati costituiti almeno due giorni prima. Corollario di tale disposizione è il principio secondo il quale “In relazione alle udienze camerali, in cui la partecipazione delle parti non è obbligatoria, il giudice è tenuto a disporre il rinvio della trattazione in presenza di una dichiarazione di astensione del difensore, legittimamente proclamata dagli organismi di categoria ed effettuata e comunicata nelle forme e nei termini previsti dall’art. 3, comma 1, del vigente codice di autoregolamentazione”.
Nel caso di specie, mentre il difensore delle persone offese aveva insistito nella richiesta di rinvio per adesione all’astensione, il difensore degli indagati aveva rinunciato ad una precedente dichiarazione di astensione ed aveva chiesto di discutere nel merito.
La giurisprudenza di legittimità si esprime nel senso della non prevalenza della dichiarazione di astensione del difensore della parte civile sulla contraria volontà espressa, tramite il proprio difensore, dall’imputato, dovendo essere privilegiato l’interesse di quest’ultimo ad una celere definizione del procedimento. L’art. 3, comma 2, del codice di autoregolamentazione dispone che la regolare dichiarazione di astensione produce i propri effetti anche qualora avvocati del medesimo procedimento non abbiano aderito all’astensione stessa, disposizione che si applica a tutti i soggetti del procedimento, ivi compresi i difensori della persona offesa ancorché non costituita parte civile.
Ma tale disposizione si limita ad enunciare il principio della sussistenza del diritto di astensione ma non regola direttamente il caso in cui vi sia una diversità di posizioni fra difensore dell’imputato e difensore della persona offesa o della parte civile.
Si tratta di una lacuna che, secondo i giudici, deve essere colmata in via interpretativa ritenendosi che, nel caso di udienze camerali a partecipazione facoltativa dei difensori, qualora il difensore dell’imputato o dell’indagato non sia comparso o non abbia proposto analoga richiesta di rinvio per astensione, la manifestazione della volontà di astenersi e di ottenere un rinvio avanzata solo dal difensore della persona offesa, non implichi anche il diritto di ottenere il rinvio dell’udienza camerale.
In conclusione gli ermellini affermano il seguente principio di diritto: “Nelle udienze penali, a partecipazione del difensore facoltativa, l’astensione del difensore di parte civile o della persona offesa, prevista dall’art. 3, comma 2, del codice di autoregolamentazione degli avvocati pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 4 gennaio 2008, non dà diritto al rinvio qualora il difensore dell’imputato o dell’indagato non abbia espressamente o implicitamente manifestato analoga dichiarazione di astensione, così mostrando un proprio interesse ad una celere definizione del procedimento”.
Fonte: http://www.altalex.com/documents/news/2015/04/15/no-al-differimento-se-all-astensione-aderisce-solo-il-legale-di-parte-civile-o-persona-offesa
Immagine: https://it.wikipedia.org/wiki/Palazzo_della_Consulta