Trasporto aereo, cancellazione volo e indennizzo: il punto della CGUE

23 Giugno 2017


Corte di Giustizia UE, Sez. VIII, sentenza 11/05/2017, n. C-302/16

In tema di trasporto aereo, il regolamento (CE) n. 261/2004 stabilisce norme comuni sulla compensazione e l’assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, cancellazione del volo o ritardo prolungato.

In caso di cancellazione il passeggero ha diritto, fra gli altri, alla compensazione pecuniaria (c.d. indennizzo) da parte del vettore aereo, salvo che sia stato informato della cancellazione del volo almeno due settimane prima dell’orario di partenza previsto.

L’indennizzo è dovuto anche anche quando il contratto di trasporto è stato stipulato tramite un agente di viaggi online? Il vettore è responsabile anche se ha comunicato tempestivamente la cancellazione all’agenzia?

A queste domande risponde la Corte di Giustizia dell’Unione Europea con la sentenza 11 maggio 2017, pronunciata nella causa C-302/16.

Il vettore aereo operativo è tenuto a pagare la compensazione pecuniaria di cui al regolamento (CE) n. 261/2004 in caso di cancellazione del volo che non è stata oggetto di una comunicazione ai passeggeri almeno due settimane prima dell’orario di partenza previsto, anche qualora tale vettore abbia informato di tale cancellazione, almeno due settimane prima di tale orario, l’agente di viaggio tramite il quale il contratto di trasporto è stato stipulato con il passeggero interessato e quest’ultimo non sia stato informato da tale agente entro detto termine.

Lo ha riconosciuto la Corte di Giustizia dell’Unione Europea con la sentenza in epigrafe, evidenziando come un’interpretazione del genere delle norme vale non soltanto ove il contratto di trasporto sia stato stipulato direttamente tra il passeggero interessato e il vettore aereo, ma anche qualora tale contratto sia stato stipulato per il tramite di un terzo, quale un’agenzia di viaggi online, in quanto solo una tale interpretazione è in grado di soddisfare l’obiettivo di garantire un livello elevato di protezione dei passeggeri enunciato al considerando 1 del summenzionato regolamento.

La vicenda

La vicenda all’esame della Corte è di stretta attualità, in un’epoca nella quale quotidianamente si concludono un numero sempre maggiore di contratti online, in quanto concerne un caso in cui un passeggero olandese, acquistato, per il tramite di un’agenzia di viaggi online, un biglietto per un volo operato dalla SLM, richiedeva a tale vettore aereo il pagamento della compensazione pecuniaria di cui all’articolo 5, paragrafo 1, lettera c), e all’articolo 7 del regolamento n. 261/2004, per il motivo che esso non sarebbe stato informato della cancellazione di tale volo almeno due settimane prima dell’orario di partenza previsto.

Successivamente, il passeggero adiva il rechtbank NoordNederland (tribunale dei Paesi Bassi settentrionali) al fine di ottenere la condanna della SLM, con sentenza immediatamente esecutiva, al pagamento dell’importo suddetto.

La SLM si opponeva tale domanda, sostenendo, innanzitutto, che il passeggero avesse stipulato un contratto di viaggio con un agente di viaggio. Essa precisava, inoltre, che tutti gli agenti di viaggio che commercializzano i suoi biglietti erano stati informati della cancellazione del volo almeno due settimane prima dell’orario di partenza previsto e che, essendo usuale che i vettori aerei comunichino le proprie informazioni relative ai voli agli agenti di viaggio che hanno stipulato il contratto di viaggio e di trasporto in nome dei passeggeri, in modo che tali agenti trasmettano tali informazioni ai passeggeri, doveva ritenersi che il passeggero fosse stato informato della cancellazione del suo volo più di due settimane prima dell’orario di partenza previsto dello stesso.

Il rechtbank NoordNederland (tribunale dei Paesi Bassi settentrionali), ritenendo che il regolamento n. 261/2004 non precisi le modalità secondo cui il vettore aereo deve informare i passeggeri in caso di cancellazione del volo nell’ipotesi di un contratto di trasporto stipulato per il tramite di un agente di viaggio o di un sito Internet, decideva di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:

«Quali requisiti (formali e sostanziali) debba soddisfare l’esecuzione dell’obbligo di comunicazione, di cui all’articolo 5, paragrafo 1, lettera c), del regolamento n. 261/2004, qualora il contratto di trasporto sia stato stipulato per il tramite di un agente di viaggio o la prenotazione sia stata effettuata mediante un sito Internet».

La sentenza della Corte

La Corte di Giustizia dell’Unione Europea, al fine di rispondere al quesito del giudice del rinvio, ha ricordato che, a norma dell’articolo 5, paragrafo 1, lettera c), del regolamento n. 261/2004, in caso di cancellazione di un volo, i passeggeri interessati hanno diritto ad una compensazione pecuniaria da parte del vettore aereo operativo conformemente all’articolo 7 di tale regolamento, a meno che non siano stati informati della cancellazione del volo almeno due settimane prima dell’orario di partenza previsto; conformemente all’articolo 5, paragrafo 4, del regolamento n. 261/2004, l’onere della prova, per quanto riguarda se e quando il passeggero è stato avvertito della cancellazione del volo di cui trattasi, incombe al vettore aereo operativo.

Per giurisprudenza costante (ad es. sentenza del 16 novembre 2016, Hemming e a., C 316/15, EU:C:2016:879) – hanno osservato i Giudici europei – ai fini dell’interpretazione di una disposizione di diritto dell’Unione, si deve tener conto non soltanto della lettera della stessa, ma anche del suo contesto e degli scopi perseguiti dalla normativa di cui essa fa parte: nella specie, dal tenore letterario chiaro di tali disposizioni deriva che, qualora il vettore aereo operativo non sia in grado di dimostrare che il passeggero interessato è stato informato della cancellazione del volo almeno due settimane prima dell’orario di partenza previsto, esso è tenuto a pagare la compensazione prevista da tali disposizioni.

La Corte ha rilevato inoltre che, contrariamente a quanto sostiene la SLM, un’interpretazione del genere vale non soltanto ove il contratto di trasporto sia stato stipulato direttamente tra il passeggero interessato e il vettore aereo, ma anche qualora tale contratto sia stato stipulato per il tramite di un terzo, quale, come nel procedimento principale, un’agenzia di viaggi online.

Infatti, come deriva tanto dall’articolo 3, paragrafo 5, del regolamento n. 261/2004, quanto dai considerando 7 e 12 dello stesso, il vettore aereo che opera o ha l’intenzione di operare un volo è l’unico responsabile della compensazione dei passeggeri per l’inadempimento degli obblighi derivanti da tale regolamento, tra i quali, in particolare, l’obbligo di comunicazione di cui all’articolo 5, paragrafo 1, lettera c), dello stesso.

Solo una tale interpretazione, secondo la Corte, è in grado di soddisfare l’obiettivo di garantire un livello elevato di protezione dei passeggeri enunciato al considerando 1 del regolamento n. 261/2004, che garantisce che il passeggero il cui volo sia stato prenotato per il tramite di un terzo prima di essere cancellato, sia in grado di identificare il soggetto debitore della compensazione pecuniaria di cui all’articolo 5, paragrafo 1, lettera c), e all’articolo 7 di tale regolamento.

Conclusivamente, la Corte ha anche richiamato la sentenza del 17 settembre 2015, van der Lans, C 257/14, EU:C:2015:618, rilevando che gli obblighi assolti dal vettore aereo operativo in forza del regolamento n. 261/2004 non compromettono il suo diritto di chiedere il risarcimento, conformemente al diritto nazionale applicabile, a qualsiasi soggetto all’origine dell’inadempimento di tale vettore ai propri obblighi, inclusi i terzi, come prevede l’articolo 13 di tale regolamento.

Ha di conseguenza risposto alla questione dichiarando che l’articolo 5, paragrafo 1, lettera c) e l’articolo 7 del regolamento n. 261/2004 devono essere interpretati nel senso che il vettore aereo operativo è tenuto a pagare la compensazione pecuniaria di cui a tali disposizioni in caso di cancellazione del volo che non è stata oggetto di una comunicazione ai passeggeri almeno due settimane prima dell’orario di partenza previsto, anche qualora tale vettore abbia informato di tale cancellazione, almeno due settimane prima di tale data, l’agente di viaggio tramite il quale il contratto di trasporto è stato stipulato con il passeggero interessato e quest’ultimo non sia stato informato da tale agente entro detto termine.

Fonte: http://www.altalex.com/documents/news/2017/05/12/volo-cancellato-e-mancata-comunicazione-indennizzo-spetta-anche-se-acquisto-e-online

Foto: https://www.tuteladelviaggiatore.com/risarcimento-volo-cancellato/

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1 commento

  1. M ha detto:

    Buono a sapersi, grazie per la condivisione!

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