Cassazione Sezioni Unite 29 luglio 2021, n. 21761.
Con la sentenza 29 luglio 2021 n. 21761 la Cassazione a Sezioni Unite si è pronunciata sul trasferimento immobiliare in esecuzione di accordi di separazione o divorzio, stabilendo che è possibile procedere in sede di divorzio o separazione al trasferimento di beni mobili o immobili in favore dei coniugi o dei figli, al fine di assicurarne il mantenimento: infatti, tale accordo, inserito nel verbale di udienza redatto da un ausiliario del giudice e destinato a far fede di ciò che in esso è stato attestato, assume forma di atto pubblico ex art. 2699 c.c. e costituisce, dopo la sentenza di divorzio ovvero dopo l’omologazione, valido titolo per la trascrizione ex art. 2657 c.c.
La sentenza sottolinea poi che non produce la nullità del trasferimento il mancato compimento della verifica soggettiva circa l’intestatario catastale dei beni e la sua conformità con le risultanze dei registri immobiliari.
In particolare la Cassazione indica che “del tutto incontroversa, nella giurisprudenza di questa Corte, è peraltro l’ammissibilità – sul piano generale, anche a prescindere dalla materia fiscale – della sola assunzione dell’obbligo di trasferire la proprietà di un bene, o altro diritto reale, con gli accordi di separazione o di divorzio. Sotto tale profilo, può anzi affermarsi che qualsiasi clausola che sia in grado di soddisfare gli interessi delle parti a regolare consensualmente – in quel particolare e delicato contesto costituito dalla crisi coniugale – gli aspetti economici della vicenda in atto, sia essa di mero accertamento della proprietà di un bene immobile, ovvero di cessione definitiva del bene stesso, o ancora di assunzione dell’obbligo di trasferirlo, è stata ritenuta egualmente ammissibile e valida dalla giurisprudenza di legittimità” (Cassazione Sezioni Unite 29 luglio 2021, n. 21761 su trasferimento immobiliare in esecuzione di accordi di separazione o divorzio).
La sentenza aggiunge ancora che “in tal senso, si è statuito, infatti, che è di per sé valida la clausola dell’accordo di separazione che contenga !’«impegno» di uno dei coniugi, al fine di concorrere al mantenimento del figlio minore, di trasferire, in suo favore, la piena proprietà di un bene immobile, trattandosi di pattuizione che dà vita ad un «contratto atipico», distinto dalle convenzioni matrimoniali ex art. 162 cod. civ. e dalle donazioni, volto a realizzare interessi meritevoli di tutela secondo l’ordinamento giuridico, ai sensi dell’art. 1322 cod. civ. (Cass. 17/06/2004, n. 11342)” (Cassazione Sezioni Unite 29 luglio 2021, n. 21761 su trasferimento immobiliare in esecuzione di accordi di separazione o divorzio).
La sentenza, successivamente, affronta la questione della possibilità di inserire nell’accordo di separazione o divorzio il trasferimento immobiliare in luogo della previsione di un assegno periodico a favore dei figli.
Sul punto recita: “nella medesima prospettiva si pone l’affermazione secondo cui l’obbligo di mantenimento nei confronti della prole ben può essere adempiuto con l’attribuzione definitiva di beni, o con l’impegno ad effettuare detta attribuzione, piuttosto che attraverso una prestazione patrimoniale periodica, sulla base di accordi costituenti espressione di autonomia contrattuale, con i quali vengono, peraltro, regolate solo le concrete modalità di adempimento di una prestazione comunque dovuta”.
La Cassazione aggiunge inoltre che “l’obbligo di mantenimento dei figli minori (ovvero maggiorenni non autosufficienti) può essere, per vero, legittimamente adempiuto dai genitori -nella crisi coniugale -mediante un accordo che, in sede di separazione personale o di divorzio, attribuisca direttamente -o impegni il promittente ad attribuire -la proprietà di beni mobili o immobili ai figli, senza che tale accordo (formalmente rientrante nelle previsioni, rispettivamente, degli artt. 155, 158, 711 cod. civ. e 4 e 6 della legge n. 898 del 1970, e sostanzialmente costituente applicazione della «regula iuris» di cui all’art. 1322 cod. civ., attesa la indiscutibile meritevolezza di tutela degli interessi perseguiti) integri gli estremi della liberalità donativa, ma assolvendo esso, di converso, ad una funzione solutorio-compensativa dell’obbligo di mantenimento. L’accordo in parola, comporta l’immediata e definitiva acquisizione al patrimonio dei figli della proprietà dei beni che i genitori abbiano loro attribuito, o si siano impegnati ad attribuire; di talché, in questa seconda ipotesi, il correlativo obbligo, è suscettibile di esecuzione in forma specifica ex art. 2932 cod. civ. (Cass., 21/02/2006, n. 3747; Cass., 23/09/2013, n. 21736, secondo cui tale pattuizione non è affetta da nullità, non essendo in contrasto con norme imperative, né con diritti indisponibili)” (Cassazione Sezioni Unite 29 luglio 2021, n. 21761 su trasferimento immobiliare in esecuzione di accordi di separazione o divorzio).
Ciò detto, la questione centrale affrontata dalla Cassazione, Sezioni Unite, 29 luglio 2021, n. 21761 è quella di valutare se sia possibile il trasferimento immobiliare tramite accordi di separazione o divorzio, nel senso che tale accordo sia idoneo al trasferimento e alla trascrizione senza la necessità ad esempio di un passaggio tramite atto notarile. Chiaramente non vi sono problemi di forma se le parti si accordano per il trasferimento con l’impegno ad eseguirlo con rogito notarile dopo la formalizzazione della separazione consensuale o del divorzio.
La Corte sulla questione indica che “ritengono queste Sezioni Unite che l’orientamento secondo il quale in sede di divorzio congiunto e di separazione consensuale siano ammissibili accordi tra le parti, che non si limitino all’assunzione di un mero obbligo preliminare, ma attuino in via diretta ed immediata il trasferimento della proprietà di beni o di altro diritto reale sugli stessi, meriti di essere condiviso e confermato, con le precisazioni che si passa ad esporre” (Cassazione Sezioni Unite 29 luglio 2021, n. 21761 su trasferimento immobiliare in esecuzione di accordi di separazione o divorzio).
In relazione all’aspetto della forma, la sentenza Cassazione Sezioni Unite 29 luglio 2021, n. 21761 indica che “è evidente che il verbale dell’udienza di comparizione dei coniugi redatto dal cancelliere ai sensi dell’art. 126 cod. proc. civ., che – per intanto – realizza l’esigenza della forma scritta dei trasferimenti immobiliari, richiesta dall’art. 1350 cod. civ., è – come dianzi detto – un atto pubblico avente fede privilegiata, fino a querela di falso, sia della provenienza dal cancelliere che lo redige e degli atti da questi compiuti, sia dei fatti che egli attesta essere avvenuti in sua presenza (oltre alle decisioni succitate, cfr. Cass., 12/01/2009, n. 440; Cass. 11/12/2014, n. 26105)” (Cassazione Sezioni Unite 29 luglio 2021, n. 21761 su trasferimento immobiliare in esecuzione di accordi di separazione o divorzio).
Altro aspetto affrontato riguarda la necessità di rispettare e come eventualmente rispettare l’obbligo di cui all’art. 29, comma 1-bis della legge 27 febbraio 1985, n. 52, introdotto dall’art. 19, comma 14, del ci.I. n. 78 del 2010.
La Cassazione ricorda anzitutto che tale previsione indica che “gli atti pubblici e le scritture private autenticate tra vivi aventi ad oggetto il trasferimento, la costituzione o lo scioglimento di comunione di diritti reali su fabbricati già esistenti, ad esclusione dei diritti reali di garanzia, devono contenere, per le unità immobiliari urbane, a pena di nullità, oltre all’identificazione catastale, il riferimento alle planimetrie depositate in catasto e la dichiarazione, resa in atti dagli intestatari, della conformità allo stato di fatto dei dati catastali e delle planimetrie, sulla base delle disposizioni vigenti in materia catastale. La predetta dichiarazione può essere sostituita da un’attestazione di conformità rilasciata da un tecnico abilitato alla presentazione degli atti di aggiornamento catastale. Prima della stipula dei predetti atti il notaio individua gli intestatari catastali e verifica la loro conformità con le risultanze dei registri immobiliari”.
Su tale questione specifica la sentenza, innanzitutto, che tale obbligo deve essere rispettato anche nei trasferimenti eseguiti nell’ambito delle separazioni e dei divorzi: “l’accordo traslativo adottato in sede di divorzio -ma mutatis mutandis il principio, per le ragioni suesposte, è applicabile anche alla separazione consensuale, nella quale l’atto traslativo è riconducibile alla parte negoziale eventuale dell’accordo, ai sensi degli artt. 150 e 158 cod. civ., ma l’atto, non essendo espressamente previsto e disciplinato dalla legge, ha natura atipica -deve contenere tutte le indicazioni richieste, a pena di nullità, dall’art. 29, comma 1-bis della legge n. 52 del 1985” (Cassazione Sezioni Unite 29 luglio 2021, n. 21761 su trasferimento immobiliare in esecuzione di accordi di separazione o divorzio).
Ma come fare?
Secondo Cassazione Sezioni Unite 29 luglio 2021, n. 21761 “al cancelliere (esattamente come al giudice) compete la qualifica di pubblico ufficiale e lo svolgimento delle formalità relative all’udienza, ivi compresa la stesura del verbale, rientra nell’ esercizio di una pubblica funzione (cfr. art. 357 c.p.); sicché gli atti redatti o formati con il suo concorso, nell’ambito delle funzioni al medesimo attribuite, e con l’osservanza delle formalità prescritte dalla legge, costituiscono atti pubblici ai sensi dell’art. 2699 e.e.” (Cassazione Sezioni Unite 29 luglio 2021, n. 21761 su trasferimento immobiliare in esecuzione di accordi di separazione o divorzio).
La sentenza prosegue indicando anche che “gli incombenti relativi alla verifica della coincidenza dell’intestatario catastale con il soggetto risultante dai registri immobiliari – previsti dall’ultima parte dell’art. 29 della legge n. 52 del 1985 – ben possono, di conseguenza, essere eseguiti dall’ausiliario del giudice, sulla base della documentazione che le parti saranno tenute a produrre, se del caso mediante un protocollo che ciascun ufficio giudiziario – come accade già in diversi Tribunali – potrà predisporre d’intesa con il locale Consiglio dell’ordine degli avvocati” (Cassazione Sezioni Unite 29 luglio 2021, n. 21761 su trasferimento immobiliare in esecuzione di accordi di separazione o divorzio).
Per le ragioni qui richiamate negli aspetti principali afferma quindi i seguenti principi di diritto:
«sono valide le clausole dell’accordo di divorzio a domanda congiunta, o di separazione consensuale, che riconoscano ad uno o ad entrambi i coniugi la proprietà esclusiva di beni mobili o immobili, o di altri diritti reali, ovvero ne operino il trasferimento a favore di uno di essi, o dei figli, al fine di assicurarne il mantenimento;
il suddetto accordo di divorzio o di separazione, in quanto inserito nel verbale d’udienza, redatto da un ausiliario del giudice e destinato a far fede di ciò che in esso è attestato, assume forma di atto pubblico ai sensi e per gli effetti dell’art. 2699 cod. civ. e, ove implichi il trasferimento di diritti reali immobiliari, costituisce, dopo la sentenza di divorzio resa ai sensi dell’art. 4, comma 16, della legge n. 898 del 1970 che, in relazione alle pattuizioni aventi ad oggetto le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici, ha valore di pronuncia dichiarativa, ovvero dopo l’omologazione che lo rende efficace, valido titolo per la trascrizione a norma dell’art. 2657 cod. civ.;
la validità dei trasferimenti immobiliari presuppone l’attestazione, da parte del cancelliere, che le parti abbiano prodotto gli atti e rese le dichiarazioni di cui all’art. 29, comma 1-bis della legge n. 52 del 1985;
non produce nullità del trasferimento, il mancato compimento, da parte dell’ausiliario, dell’ulteriore verifica circa l’intestatario catastale dei beni trasferiti e la sua conformità con le risultanze dei registri immobiliari» (Cassazione Sezioni Unite 29 luglio 2021, n. 21761 su trasferimento immobiliare in esecuzione di accordi di separazione o divorzio).
Fonte: https://www.avvocatoticozzi.it/blog/172/cassazione-sezioni-unite-29-luglio-2021-21761