Testamento biologico: il Senato approva la legge

14 Dicembre 2017


Il Senato ha approvato oggi, 14 dicembre 2017, in via definitiva il disegno di legge recante le norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento.

Consenso informato. Ogni persona ha il diritto di conoscere le proprie condizioni di salute e di essere informata in modo completo, aggiornato e comprensibile riguardo a diagnosi, prognosi, benefici e rischi degli accertamenti diagnostici e dei trattamenti sanitari nonché riguardo alle possibili alternative e alle eventuali conseguenze del rifiuto o della rinuncia a questi ultimi. Il consenso informato è documentato in forma scritta o attraverso videoregistrazioni o, per le persone con disabilità, attraverso dispositivi che consentano loro di comunicare e deve essere inserito nella cartella clinica e nel fascicolo sanitario elettronico. Con le stesse modalità, il paziente può revocare il consenso prestato in qualsiasi momento.

Rifiuto del trattamento. Ogni persona capace di agire ha il diritto di rifiutare, in tutto o in parte, qualsiasi accertamento diagnostico o trattamento sanitario indicato dal medico, anche quelli necessari alla propria sopravvivenza. Il medico è tenuto a rispettare la volontà espressa dal paziente in tal senso restando esente da responsabilità civile o penale. Il paziente non può, in ogni caso, esigere trattamenti sanitari contrari a norme di legge, alla deontologia professionale o alle buone pratiche clinico-assistenziali: a fronte di tali richieste, il medico non ha obblighi professionali. In caso di pazienti con prognosi infausta a breve termine o di imminenza di morte, deve però adoperarsi per alleviarne le sofferenze anche in caso di rifiuto o di revoca del consenso e garantire sempre un’appropriata terapia del dolore, astenendosi da ogni ostinazione irragionevole nella somministrazione di cure o trattamenti inutili o sproporzionati.

Pianificazione delle cure. Medico e paziente possono realizzare una pianificazione condivisa delle cure in caso di patologia cronica o invalidante o caratterizzata da inarrestabile evoluzione con prognosi infausta: anche in questo caso il paziente (e con il suo consenso, familiari, parte dell’unione civile o convivente ovvero persona di sua fiducia) deve essere adeguatamente informato sul possibile evolversi della patologia in atto e sulle sue prospettiva di vita e deve esprimere il proprio consenso scritto rispetto a quanto proposto dal medico, oltre ai propri intendimenti per il futuro e l’eventuale indicazione di un fiduciario.

Minori, interdetti e inabilitati. La persona minore di età o incapace deve ricevere informazioni sulle scelte relative alla propria salute in modo consono alle sue capacità per essere messa nelle condizioni di esprimere la sua volontà.
In tali casi, il consenso informato è espresso o rifiutato:
– per il minore, dagli esercenti la responsabilità genitoriale o dal tutore, tenendo conto della volontà del minore stesso, in relazione alla sua età al suo grado di maturità;
– per l’interdetto, dal tutore sentito l’interdetto medesimo, ove possibile.
L’inabilitato può esprimere personalmente il proprio consenso. Nel caso in cui sia stato nominato un amministratore di sostegno la cui nomina preveda l’assistenza necessaria o la rappresentanza esclusiva in ambito sanitario, il consenso informato può essere espresso o rifiutato anche o solo da quest’ultimo, tenendo conto della volontà del beneficiario, sempre in relazione al suo grado di capacità di intendere e di volere.
In assenza di disposizioni anticipate di trattamento, qualora il rappresentante legale della persona interdetta o inabilitata, o l’amministratore di sostegno o il rappresentate legale del minore rifiutino le cure proposte nonostante il medico le ritenga appropriate e necessarie, la decisione è rimessa al Giudice tutelare su ricorso del rappresentante legale della persona interessata, dei soggetti ex art. 406 ss. c.c., del medico o del rappresentante legale della struttura sanitaria.

DAT. Ogni persona maggiorenne e capace di intendere e di volere, in previsione di un’eventuale futura incapacità di autodeterminarsi e dopo aver acquisito adeguate informazioni mediche sulle conseguenze delle proprie scelte, può esprimere le proprie volontà in materia di trattamenti sanitari o rifiuto o consenso rispetto ad accertamenti diagnostici attraverso le disposizioni anticipate di trattamento.
Le DAT devono essere redatte per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per scrittura privata consegnata personalmente dal disponente presso le strutture sanitarie o presso l’ufficio di stato civile del comune di residenza del disponente. Tale ufficio provvederà, poi, all’annotazione in apposito registro, ove istituito. Le disposizioni anticipate di trattamento sono esenti dall’obbligo di registrazione, dall’imposta di bollo e da qualsiasi altro tributo, imposta, diritto e tassa. Qualora le condizioni fisiche del paziente non lo consentano, le DAT possono essere espresse anche attraverso videoregistrazioni o dispositivi che consentano alla persona con disabilità di comunicare.
Con le medesime forme è possibile rinnovare, modificare e revocare le DAT in ogni momento: se per ragioni di emergenza ciò non fosse possibile si può procedere alla revoca con dichiarazione verbale raccolta o videoregistrata da un medico assistito da due testimoni.
Il medico è tenuto a rispettare le dichiarazioni anticipate di trattamento che possono essere disattese, in tutto o in parte, solo qualora appaiano palesemente incongrue o non corrispondenti alla condizione clinica del paziente ovvero sussistano terapie non prevedibili all’atto della sottoscrizione capaci di offrire concrete possibilità di migliorare la qualità di vita del disponente.

Fiduciario. Il disponente può anche indicare una persona di fiducia che faccia le proprie veci nelle relazioni con il medico e le strutture sanitarie.
La nomina del fiduciario, maggiorenne e capace di intendere e di volere, avviene tramite sottoscrizione da parte dello stesso delle DAT o con atto successivo ad esse allegato. L’eventuale rinuncia alla nomina deve avvenire con atto scritto comunicato al disponente il quale può anche revocare l’incarico al fiduciario in qualsiasi momento, senza obbligo di motivazione.
Qualora le DAT non contengano l’indicazione del fiduciario o questi sia deceduto, divenuto incapace o vi abbia rinunciato, restano valide le disposizioni in esse contenute e, in caso di necessità, il Giudice tutelare provvederà alla nomina di un amministratore di sostegno.

Fonte: http://www.dirittoegiustizia.it/news/9/0000087152/Testamento_biologico_il_Senato_approva_la_legge.html

 

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