Cassazione Civile, sez. I, sentenza 22/06/2016 n° 12962
Sì della Cassazione alla “stepchild adoption” in casi particolari.
Oggi la prima sezione civile della Suprema Corte si è pronunciata sul tema con la sentenza 12962/16, respingendo il ricorso del procuratore generale e confermando la sentenza della Corte di Appello di Roma con la quale è stata accolta la domanda di adozione di una minore proposta dalla partner della madre. Le due donne convivono in modo stabile.
Secondo quanto stabilito dalla Cassazione, si spiega in una nota, questa adozione “non determina in astratto un conflitto di interessi tra il genitore biologico e il minore adottando, ma richiede che l’eventuale conflitto sia accertato in concreto dal giudice”.
Ancora, per la Suprema Corte l’adozione “prescinde da un preesistente stato di abbandono del minore e può essere ammessa sempre che, alla luce di una rigorosa indagine di fatto svolta dal giudice, realizzi effettivamente il preminente interesse del minore”.
Fonte: http://www.altalex.com/documents/news/2016/06/22/stepchild-adoption-cassazione-ammessa-in-casi-particolari
Foto: http://www.iodonna.it/wp-content/uploads/2016/02/parola-settimana-stepchild-adoption-640.jpg