SS.UU.: sanzionabile il PM richiedente rinvii a giudizio “inutili”

14 Settembre 2016


Cassazione Civile, SS.UU, sentenza 19/07/2016 n. 14800

E’ censurabile il magistrato che rinvia a giudizio “inutilmente” per un reato prescritto, in quanto con il proprio comportamento crea un danno alla immagine della categoria ed alle parti.

L’errore del magistrato, infatti, getta discredito sulla intera categoria e costringe, inoltre, le parti (rectius gli imputati) ad affrontare il processo (peraltro inutile) con danni economici gravi.

Così hanno stabilito le sezioni unite civili della Suprema Corte di Cassazione con la sentenza depositata il 19 luglio 2016, n. 14800, respingendo il ricorso di un pm il quale aveva richiesto il rinvio a giudizio per un reato prescritto da tempo, così come era stato accertato dal giudice dell’udienza preliminare che aveva, infatti, dichiarato il non luogo a procedere.

La ricorrente a propria discolpa aveva invocato l’applicazione della norma sulla condotta disciplinare irrilevante (ovvero articolo 3 del D.lgs. 109/2006) che scatta quando il fatto è di scarsa rilevanza.

Nella sentenza in commento si legge testualmente che “Il D.Lgs. n. 109 del 2006, art. 3-bis, sotto la rubrica “Condotta disciplinare irrilevante”, esclude la configurabilita’ dell’illecito disciplinare “quando il fatto è di scarsa rilevanza”.

La norma – ispirata ad un criterio di ragionevolezza e di proporzione, in un sistema che prevede un regime di stretta tipizzazione degli illeciti – introduce nella materia disciplinare il principio di offensività, proprio del diritto penale, secondo il quale la sussistenza dell’illecito va comunque riscontrata alla luce della lesione o della messa in pericolo del bene giuridico tutelato dalla norma, con accertamento in concreto effettuato ex post (Sez. Un. 13 dicembre 2010, n. 25091; Sez. Un., 31 marzo 2015, n. 6468). Essa tende ad attenuare la rigidità di quella tipizzazione: in riferimento a tutte le ipotesi previste dal D.Lgs. n. 109 del 2006, artt. 2 e 3, la condotta, pur astrattamente rientrante in una delle fattispecie astratte colà individuate, costituisce, in concreto, fatto disciplinarmente rilevante soltanto se supera la soglia della non scarsa rilevanza (Sez. Un., 31 maggio 2016, n. 11372)”.

I giudici della Cassazione non hanno trovato “legittime” le doglianze della ricorrente escludendo, nella fattispecie concreta l’applicazione della norma invocata, ciò in considerazione “della evidente grave compromissione dell’immagine del magistrato nonchè del danno arrecato alla parte dall’inutile celebrazione del processo”.

Fonte :http://www.altalex.com/documents/news/2016/08/30/rinvio-a-giudizio-nonostante-prescrizione-pm-va-censurato

Foto: http://www.leccenews24.it/cronaca/omicidio-greco-marino-il-pm-invoca-l-ergastolo-per-franz-occhineri.htm

 

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