Servitù di passaggio di tubi di gas: inammissibile la costituzione coattiva

5 Luglio 2016


Cassazione Civile, sez. II, sentenza 06/06/2016 n. 11563

La seconda Sez. civile della Corte di Cassazione con la sentenza 6 giugno 2016, n. 11563 pone un punto fermo su alcuni aspetti della servitù di passaggio coattiva.

In particolare la Suprema Corte chiamata a pronunciarsi sulla legittimità della costituzione coattiva di una servitù di gasdotto chiarisce subito che va senz’altro condiviso quel principio di diritto secondo cui a differenza delle servitù volontarie che possono avere ad oggetto una qualsiasi “utilitas”, purché ricavata da un fondo a vantaggio di un altro fondo appartenente a diverso proprietario, le servitù prediali coattive formano un “numerus clausus”, sono cioè tipiche avendo ciascuna il contenuto predeterminato dalla legge, sicché non sono ammissibili altri tipi al di fuori di quelli espressamente previsti da una specifica norma per il soddisfacimento di necessità ritenute meritevoli di tutela.

Pertanto, sostiene la Suprema Corte, è inammissibile la costituzione coattiva di una servitù di passaggio di tubi per la fornitura di gas metano, dovendosi escludere un’applicazione estensiva dell’art. 1033 c.c. in tema di servitù di acquedotto coattivo, atteso che l’esigenza del passaggio di tubi conduttori del gas non può essere ricondotta sotto la stessa fattispecie normativa che regola la imposizione della servitù di acquedotto, in conseguenza della non assimilabilità delle due situazioni per i caratteri peculiari di struttura e funzione di ciascuna di esse, ed in particolare della pericolosità insita nell’attraversamento sotto terra delle forniture del gas, non ricorrente nella servitù di acquedotto (Cass. 820/92).

D’altra parte, la stessa Corte Costituzionale ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’art. 1033 c.c., sollevata in riferimento agli artt. 3 e 42 Cost. nella parte in cui prevede la costituzione coattiva della servitù di acquedotto, ma non la possibilità di costituire coattivamente anche la servitù di metanodotto. Infatti, benché non possa essere negata l’esistenza di un indirizzo legislativo volto a favorire la diffusione del gas metano, solo il legislatore potrebbe introdurre un modello coercitivo nella disciplina dei rapporti tra fondi vicini, atteso che una scelta di tal genere non si presenta come costituzionalmente vincolata, a causa dell’esistenza di fonti di energia alternative, di modalità tecniche di approvvigionamento del gas metano diverso dal trasporto attraverso condutture e, infine, della possibilità di giungere al medesimo risultato mediante atti di esercizio dell’autonomia privata (Corte Cost., Ord. 357/2002).

La sentenza in argomento rappresenta anche l’occasione per chiarire un importante principio di carattere processuale secondo cui il vizio deducibile ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5 deve consistere in un errore intrinseco al ragionamento del giudice che deve essere verificato in base al solo esame del contenuto del provvedimento impugnato ovvero alla sua incoerenza logica, quale risulti dalle stesse argomentazioni del giudice, e non può risolversi nella denuncia della difformità della valutazione delle risultanze processuali compiuta dal giudice di merito rispetto a quella a cui, secondo il ricorrente, si sarebbe dovuti pervenire: in sostanza, ai sensi dell’art. 360, n. 5 citato, la (dedotta) erroneità della decisione non può basarsi su una ricostruzione soggettiva del fatto che il ricorrente formuli procedendo a una diversa lettura del materiale probatorio, atteso che tale indagine rientra nell’ambito degli accertamenti riservati al giudice di merito ed è sottratta al controllo di legittimità della Cassazione.

Fonte: http://www.altalex.com/documents/news/2016/06/09/servitu-coattiva-di-gas-inammissibile

Foto: http://www.megafincas.it/documenti/images/gas.gif

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