Sequestro d’urgenza: nessun obbligo di avvisare l’indagato di farsi assistere dal difensore

11 Maggio 2016


Cassazione penale, SS.UU., sentenza 13/04/2016 n. 15453.
Nell’ipotesi di sequestro preventivo d’urgenza, operato dalla polizia giudiziaria, non sussiste alcun obbligo di avvisare l’indagato della facoltà di farsi assistere dal difensore. E’ quanto emerge dalla sentenza delle Sezioni Unite Penali della Corte di Cassazione del 13 aprile 2016, n. 15453.

Le Sezioni Unite sono state chiamate a risolvere il quesito “Se l’obbligo di dare avviso all’indagato della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia operai anche con riferimento al sequestro preventivo disposto di iniziativa della polizia giudiziaria e se, in caso affermativo, la nullità conseguente determini anche quella dell’autonomo decreto di sequestro preventivo emesso dal G.i.p. dopo la convalida di quello d’urgenza disposto d’iniziativa dalla polizia giudiziaria”.

Una prima impostazione giurisprudenziale nega che in siffatta circostanza debba essere dato avviso all’indagato della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia. Dal tenore letterale dell’art. 114 disp. att. cod. proc. pen., norma che disciplina l’obbligo di dare avviso all’indagato di assistenza difensiva, opera solo con riferimento al sequestro probatorio, il quale è un atto di indagine ed attiene alla formazione della prova, per cui appare necessario l’eventuale presidio delle garanzie difensive. Il sequestro preventivo, invece, corrisponde all’esigenza di evitare che la libera disponibilità del bene possa protrarre o aggravare le conseguenze del reato.

Secondo altro indirizzo, invece, le disposizioni della norma ora richiamata troverebbero applicazione anche al sequestro preventivo eseguito ad iniziativa della polizia giudiziaria, preferendo una soluzione fondata sulla ratio e sulle finalità delle garanzie difensive, in relazione agli artt. 3 e 24 Cost.

Secondo le Sezioni Unite, il tenore letterale dell’art. 114 e la finalità diversa del sequestro preventivo rispetto al sequestro probatorio, portano a concludere che in caso di sequestro preventivo disposto ad iniziativa della polizia giudiziaria, ai sensi dell’art. 321, comma 3-bis, c.p.p., non vi è obbligo di dare avviso all’indagato presente al compimento dell’atto della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia.

In questo caso le garanzie difensive sono comunque tutelate dal G.i.p., al quale il pubblico ministero deve rivolgere la richiesta di convalida del sequestro urgente posto in essere dalla polizia giudiziaria tutte le volte in cui in via autonoma non decida di restituire il bene sequestrato al soggetto avente diritto.

Fonte: http://www.altalex.com/documents/news/2016/04/15/sequestro-preventivo-niente-avviso-indagato-facolta-assistenza-difensore

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