Rottamazione cartella Equitalia: da oggi 7 novembre 2016 è possibile fare domanda. Istruzioni in sintesi

7 Novembre 2016


Equitalia: parte l’operazione rottamazione cartelle e avvisi di pagamento. Da oggi 7 novembre 2016 i contribuenti che tra il 2000 ed il 2015 hanno ricevuto avvisi e cartelle di pagamento possono inoltrare domanda di adesione agevolata inviando l’apposito modulo ai contatti pec indicati dalla stessa Equitalia.

La rottamazione delle cartelle esattoriale di Equitalia è legge. Si tratta di un nuovo condono, semplicemente chiamato in modo diverso nel decreto legge fiscale numero 193/2016 collegato alla Legge di Bilancio.

Sconti su sanzioni e interessi cartelle Equitalia in modo da trovare quei 4,2 miliardi di Euro che Renzi e Padoan hanno messo nero su bianco nella Legge di Bilancio. Non sarà facile: le critiche delle opposizioni sono aspre e ancora non è ben chiaro come questo nuovo condono verrà posto in essere.

Ecco le nuove regole previste dal Decreto Legge fiscale numero 193/2016 con tutte le date, le regole per il pagamento e la rateizzazione, i soggetti beneficiari e le imposte che potranno fruire dell’adesione agevolata.

Per le istruzioni operative su come fare domanda di riduzione sconti e interessi a Equitalia vedi qui:
Rottamazione cartella Equitalia: modulo per fare domanda e contatti

Equitalia, rottamazione cartelle e sconti sanzioni interessi: i soggetti beneficiari
Partiamo dai soggetti beneficiari: chi potrà fruire degli sconti sanzioni e interessi su cartelle Equitalia previsti dal Decreto Legge 193/2016?

I soggetti beneficiari della rottamazione delle cartelle Equitalia con sconti sanzioni e interessi sono:

debitori i cui ruoli sono stati iscritti nel periodo compreso tra il 3 gennaio 2000 ed il 31 dicembre 2015;
debitori che abbiano chiesto una dilazione di pagamento a condizione che abbiano versato le rate dovute dal 1° ottobre 2016 al 31 dicembre 2016;
debitori decaduti dalla rateazione prima del 1° ottobre 2016.
Sono esclusi, invece, i debitori che concluderanno il pagamento dei propri debiti con Equitalia entro il prossimo 31 dicembre 2016.

Equitalia, rottamazione cartelle e sconti sanzioni interessi: quali debiti godranno del condono?
La rottamazione o sanatoria o più realisticamente condono Equitalia sulle cartelle esattoriali riguarderà tutti i debiti erariali, senza distinzione di ente impositore.

Sono espressamente escluse le seguenti fattispecie:

  • risorse comunitarie come dazi e accise;
  • l’iva all’importazione;
  • le somme percepite per aiuti di Stato;
  • i crediti da condanna della Corte dei Conti;
  • le sanzioni pecuniarie di natura penale e quelle per violazione del Codice della Strada.

 

Ecco scadenza e tempi previsti dal Decreto Legge 193/2016:

dal 7 novembre 2016 è possibile fare domanda utilizzando l’apposito modulo DA1;
– entro il 23 gennaio 2017 il contribuente potrà presentare la domanda di accesso agli sconti su sanzioni e interessi;
– venerdì 15 dicembre 2017 dovrà essere pagata la terza rata, nella misura di un sesto delle somme dovute, qualora il contribuente abbia deciso di aderire alla procedura di definizione agevolata a rate;
– entro giovedì 15 marzo 2018 dovrà essere concluso il pagamento rateale.
Scadenza e tempi indicati sono fondamentali: il ritardo nella presentazione della domanda di adesione o del pagamento di una rate comporta l’automatica uscita dalla procedura agevolata (senza possibilità di ravvedimento).

A seguito della presentazione della domanda di adesione il nuovo Ente – Agenzia delle Entrate-Riscossione – dovrà bloccare ogni eventuale azione cautelare ed esecutiva, anche se già avviate.

Equitalia, rottamazione cartelle e sconti sanzioni interessi: importi da versare in caso di rateazione già avviata
Interessante la norma sugli importi a saldo da versare in caso di rateazione già avviata. Il ricalcolo della cartella Equitalia con sconti di sanzioni e interessi, infatti, dovrà tenere conto di quanto già versato dai contribuenti.

Di conseguenza, il contribuente che, per ipotesi, avesse già versato un importo – comprensivo di interessi e sanzioni originariamente calcolate – che copre per intero il debito d’imposta di partenza potrà vedersi totalmente rottamata la cartella.

Equitalia, rottamazione cartelle e sconti sanzioni interessi: come fare domanda e pagare
Per ottenere gli sconti occorre fare domanda di riduzione sanzioni e interessi delle cartelle Equitalia entro il 91° giorno successivo all’entrata in vigore del Decreto Legge, quindi probabilmente entro il 23 gennaio 2017.

Nella domanda ad Equitalia, anzi alla nuova Agenzia delle Entrate-Riscossione, occorrerà indicare gli altri eventuali contenziosi in corso con l’impegno a rinunciarvi.

Equitalia comunicherà al contribuente quanto dovuto e l’eventuale scadenza se il versamento avverrà a rate.

Il contribuente potrà scegliere di pagare:

  • in un’unica soluzione;
  • oppure in quattro rate.

In entrambi i casi si potrà fruire di sconti totali su sanzioni e interessi. L’ultima rata dovrà essere pagata entro il 15 marzo 2018.

Le modalità di pagamento concesse saranno tre:

  • i classici bollettini precompilati allegati alla risposta fornita da Equitalia;
  • domiciliazione bancaria;
  • direttamente allo sportello Equitalia.

Definizione agevolata Equitalia, sconti sanzioni e interessi cartelle: ecco cosa dice il decreto legge fiscale
Ecco cosa prevede l’articolo 6 del decreto legge fiscale in materia di definizione agevolata Equitalia, sconti su interessi e sanzioni:

“Relativamente ai carichi inclusi in ruoli, affidati agli agenti della riscossione negli anni dal 2000 al 2015, i debitori possono estinguere il debito senza corrispondere le sanzioni incluse in tali carichi, gli interessi di mora di cui all’articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, ovvero le sanzioni e le somme aggiuntive di cui all’articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, provvedendo al pagamento integrale, anche dilazionato, entro il limite massimo di quattro rate, sulle quali sono dovuti gli interessi nella misura di cui all’articolo 21, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973:

a) delle somme affidate all’agente della riscossione a titolo di capitale e interessi;
b) di quelle maturate a favore dell’agente della riscossione, ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, a titolo di aggio sulle somme di cui alla lettera a) e di rimborso delle spese per le procedure esecutive, nonche’ di rimborso delle spese di notifica della cartella di pagamento.

2. Ai fini della definizione di cui al comma 1, il debitore manifesta all’agente della riscossione la sua volonta’ di avvalersene, rendendo, entro il novantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, apposita dichiarazione, con le modalita’ e in conformita’ alla modulistica che lo stesso agente della riscossione pubblica sul proprio sito internet nel termine massimo di quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto; in tale dichiarazione il debitore indica altresi’ il numero di rate nel quale intende effettuare il pagamento, entro il limite massimo previsto dal comma 1, nonche’ la pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi cui si riferisce la dichiarazione, e assume l’impegno a rinunciare agli stessi giudizi.

3. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l’agente della riscossione comunica ai debitori che hanno presentato la dichiarazione di cui al comma 2 l’ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, nonchè quello delle singole rate, e il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse; in ogni caso, la prime due rate sono ciascuna pari ad un terzo e la terza e la quarta ciascuna pari ad un sesto delle
somme dovute, la scadenza della terza rata non può superare il 15 dicembre 2017 e la scadenza della quarta rata non può superare il 15 marzo 2018.
4. In caso di mancato ovvero di insufficiente o tardivo versamento dell’unica rata ovvero di una rata di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme di cui al comma 1, lettere a) e b), la definizione non produce effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e decadenza per il recupero dei carichi oggetto della dichiarazione di cui al comma 2. In tal caso, i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell’importo complessivamente dovuto a seguito dell’affidamento del carico e non determinano l’estinzione del debito residuo, di cui l’agente della riscossione prosegue l’attivita’ di recupero e il cui pagamento non puo’ essere rateizzato ai sensi dell’articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.”
Abolizione di Equitalia: per adesso pare una vera e propria bufala
Vera e propria marcia indietro del Governo sul fronte dell’abolizione (anche se noi preferiamo parlare di superamento) di Equitalia.
Nei giorni scorsi avevamo già sottolineato i troppi dubbbi ancora irrisolti nella discussione sul superamento di Equitalia.
Alcune delle anticipazioni che i nostri lettori hanno potuto leggere in queste pagine sono state confermate, con particolare riferimento alla questione dei dipendenti.

Equitalia oggi conta circa 8.000 dipendenti, assunti con le vecchie logiche degli enti di riscossione e con dinamiche estranee a quelle dei pubblici concorsi. Siamo sicuri che la questione del passaggio di queste persone – alcune delle quali sono entrate senza passare per un concorso pubblico – non leda i principi garantiti dalla Costituzione in favore del buon andamento della Pubblica Amministrazione e dell’uguaglianza dei cittadini di fronte alla legge? Ecco: questi dubbi sono confermati e c’è già chi parla di potenziale incostituzionalità di questa parte del decreto legge.

Fonte: https://www.forexinfo.it/rottamazione-cartella-Equitalia-sconti-sanzioni-interessi-regole

Foto: https://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0ahUKEwihmru4ipfQAhUHrRoKHcSCD1gQjxwIAw&url=http%3A%2F%2Finfo.tuttovisure.it%2Frottamazione-cartelle-equitalia-cosa-succede-ai-provvedimenti-dei-falsi-dirigenti-delle-entrate%2F&psig=AFQjCNEtj5e4LR4bLkxZcBcUKK9hjuedDw&ust=1478623084244973

decreto legge fiscale numero 193/2016 collegato alla Legge di Bilancio Equitalia Ordine Avvocati Sciacca rottamazione scadenze

Lascia un commento