Nella sentenza in oggetto viene affrontata la questione e l’essenza della “clausola risolutiva espressa”, nonché le conseguenze che dalla stessa derivano e soprattutto quando la risoluzione del contratto, nonostante l’inadempimento del debitore, non comporta automaticamente lo scioglimento del contratto.
La Corte di Cassazione, Sez. I Civile, in tale sentenza analizza la risoluzione del contratto ed i presupposti che devono ricorrere affinché si possa determinare lo scioglimento del contratto, alla luce dell’art. 1218, il quale presuppone l’accertamento dell’imputabilità dell’inadempimento al debitore laddove ricorra non solo la colpa dello stesso debitore ma anche che la condotta sia contraria ai principi di buona fede e di correttezza. Infatti, nel caso sottopostole all’attenzione, il nucleo essenziale della questione è dato dalla rilevanza o meno di un inadempimento relativo a delle attività collegate al contratto di licenza di un marchio e, all’attività di rendicontazione dei prezzi dei listini per ciascuna campagna di vendita.
A ben vedere in primo grado, il tribunale ha ritenuto inadempiente la licenziataria sotto il profilo considerato, in appello invece, è stata ritenuta inadempiente la concedente del marchio.
La Corte di Cassazione nell’analizzare il caso per cui è causa, si allinea alla sentenza di appello precisando però che per l’inadempimento verificatosi non vi ricorreva anche una condotta assunta in violazione del principio di buona fede contrattuale dal momento che la licenziataria non aveva in alcun modo potuto acquisire le informazioni sulle campagne conclusesi per poterle eventualmente utilizzare nella fase di rendiconto del contratto, a maggior ragione se si considera che la stessa richiesta doveva ritenersi priva di interessi ai fini del contratto intercorso tra le parti.
In particolare la Corte ritiene insussistente l’inadempimento all’obbligo della licenziataria di trasmettere i listini dei prezzi in vigore, applicati, e tutte le informazioni sulla rete distributiva e sulle vendite poiché non risultava provata la conclusione della campagna e neanche risultavano richieste le informazioni. Tale ragionamento, ribadisce la Corte, deriva esclusivamente dall’interpretazione della clausola negoziale, la quale prevede appunto che la ” la licenziataria dovrà, alla fine di ogni campagna di vendita , fornire alla concedente i listini dei prezzi…….ed ogni informazione che le verrà richiesta in ordine alla distribuzione ed alla vendita dei prodotti” e pertanto l’unica interpretazione che ne deriva è che occorre la previa conclusione della campagna di vendita e la richiesta di informazioni come presupposti necessari ai fini della risoluzione, ma non sono entrambi provati nel caso di specie.
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