Riforma magistratura onoraria e giudici di pace: nuove competenze

15 Marzo 2016


Contestualmente alla ennesima riforma del processo civile, in data 10 marzo 2016 il Senato ha approvato il ddl n. 1738, di iniziativa del Governo, recante la “Delega per la riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace”; il testo è all’esame della Camera.

La delega, che avrà la durata di un anno, si pone i seguenti obiettivi:

un’unica figura di giudice onorario, inserito in un solo ufficio giudiziario, disciplinandone, tra l’altro, le modalità di accesso, la durata massima dell’incarico, il procedimento di nomina e il tirocinio, le modalità di impiego, il procedimento di conferma, la responsabilità disciplinare con la specificazione delle relative sanzioni;

superamento della distinzione tra giudici onorari e giudici di pace, con la istituzione di un’unica figura di “giudici onorari di pace”, che confluiranno tutti nell’ufficio del giudice di pace; istituzione della figura di “magistrato requirente onorario”, inserito nell’ufficio della procura della Repubblica;

obbligo per i magistrati onorari di partecipazione a corsi di formazione con cadenza almeno semestrale, secondo programmi indicati dalla Scuola Superiore della magistratura e di partecipazione a riunioni trimestrali; la mancata partecipazione senza giustificato motivo verrà valutata negativamente ai fini della conferma nell’incarico.

ampliamento delle competenze del giudice onorario di pace in ambito civile e penale:

a) le cause e i procedimento di volontaria giurisdizione in materia di condominio degli edifici;

b) i procedimenti di volontaria giurisdizione in materia successoria e di comunione, connotati da minore complessità quanto all’attività istruttoria e decisoria;

c) le cause in materia di diritti reali e di comunione connotate da minore complessità quanto all’attività istruttoria e decisoria;

d) le cause relative a beni mobili di valore non superiore ad euro 30.000;

e) le cause di risarcimento del danno prodotto dalla circolazione di veicoli e di natanti di valore non superiore ad euro 50.000;

f) altri procedimenti di volontaria giurisdizione connotati da minore complessità quanto all’attività istruttoria e decisoria;

g) i procedimenti di espropriazione mobiliare presso il debitore e di espropriazione di cose del debitore che sono in possesso di terzi;

h) estensione dei casi di decisione secondo equità per le cause il cui valore non eccede € 2.500,00;

Il presidente del tribunale attribuisce ad uno o più giudici professionali il compito di impartire specifiche direttive anche in merito alle prassi applicative e di vigilare sull’attività dei giudici onorari di pace;

i) competenza per i reati, consumati o tentati, previsti dagli articoli 612, primo e secondo comma – salvo che sussistano altre circostanze aggravanti – 626 e 651 del codice penale, nonché per le contravvenzioni previste dagli articoli 727 e 727-bis del codice penale e per quelle previste dall’articolo 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283.

Fonte: AvvocatoAndreani.it Risorse Legali

Immagine:

Ddl Giudice di pace Onorari Riforma

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