Ricorso amministrativo notificato via pec è ammissibile, parola del Tar Basilicata

10 Giugno 2016


Il TAR Basilicata interviene in un particolarissimo contesto che ha interessato il processo amministrativo in un recente arco di tempo e sembrerebbe poterlo in­teressare quantomeno fino alla data del 1° luglio 2016, prevista per l’inizio di operatività delle proce­dure di deposito telematico anche in quell’ambito.

La decisione, assunta in una procedura di ottemperanza di precedente titolo emesso nei con­fronti della P.A., è comprensiva della valutazione sulla sorte del ricorso ammini­strativo notificato a mezzo posta elettronica certificata.

Trattasi di giudizio non unanimemente recepito a livello dottrinario e giurisprudenziale ma che il tribunale adito mostra di acconsentire, pronunciandosi con il sintetico quanto perentorio in­ciso se­condo cui “Il ricorso, noti­ficato con modalità telematica, è ammissibile, in quanto in calce all’ori­ginale dello stesso è stata apposta l’attestazione di conformità di cui all’art. 23, n. 1 del d.lgs. n. 82/2005”.

La laconica annotazione, evidentemente incidentale rispetto all’oggetto del contendere, rivela immediatamente la sua rivoluzionaria componente, ravvisabile nel contrasto – sia pur tacito – con il più re­cente ed au­torevole orientamento formulato in proposito dal Consiglio di Stato (sentenza 20/01/2016, n. 189), non satisfattivo delle incertezze e perplessità scaturite dalle precedenti decisioni assunte nelle sedi territoriali e di cui pare opportuno fare menzione mediante rapido riepilogo storico.

La querelle giuridica prende le mosse dall’analisi delle disposizioni di cui alla L. 53/1994 che ha introdotto modalità alternative per la notificazione degli atti; direttamente esperibili dagli av­vocati muniti di procura; inizialmente riferite al servizio di posta raccomandata tra­dizionale e poi più recentemente estese al sistema di P.E.C. (Posta Elettronica Certificata) giuridica­mente idonea (come la prima) alla “…notificazione di atti in materia civile, ammi­nistrativa e stra­giudiziale …” ed anzi, rispetto all’altra, ulteriormente beneficiata dalla semplificazione introdotta dal D.L. 90/2014 che ha esentato l’avvocato dalla preliminare acquisizione di apposita autorizzazione.

All’inequivoco disposto che precede si è opposta però la prescrizione contenuta nel codice del processo amministrativo che pur non disconoscendo l’eventualità che la notifica possa avveni­re con modalità diverse da quelle tradizionali, ne ha subordinato l’esercizio alla preliminare autoriz­zazione del Presi­dente del Tribunale ovvero del Collegio (C.p.a. art. 52 2. Il presidente può auto­rizzare la notifica­zione del ricorso o di provvedimenti anche direttamente dal difensore con qua­lunque mezzo ido­neo, compresi quelli per via telematica o fax, ai sensi dell’arti­colo 151 del codi­ce di pro­cedura ci­vile).

E’ sulla prevalenza dell’una e dell’altra norma che si è sviluppato il richiamato conflitto giurispru­denziale che ha visto coinvolte le sedi territoriali dei TAR ed è inevitabilmente giunta all’atten­zione del Consiglio di Stato.

Paladino della validità ed efficacia della notifica del ricorso a mezzo p.e.c. si è rivelato il T.A.R. Campania, disinteressato all’auto­rizzazione presidenziale richiesta dall’art. 52 c.p.a., ritenuta non ostativa della procedura, tanto più ove associata alla successiva costi­tuzione in giudizio del destinatario (TAR Campania Napoli 6/2/2015, n. 627 e conformi TAR Lazio – Roma Sez. III n. 11808/14; TAR Calabria Sez. II n. 183/15, TAR Cam­pania – Napoli Sez. VI n. 923/15).

All’indirizzo si è opposto quello più rigoroso che ha invece disconosciuto cittadinanza ad una modalità che si è detta essere limitata alle sole comunicazioni di segreteria (rif. art. 16 co. 17 bis, d.l. n. 179/2012), ma ha anche inteso mitigare l’effetto processuale preclusivo discendente dalla nullità dell’atto telematicamente notificato rapportandolo all’eventuale costituzione del resi­stente (in tal senso TAR Lazio 13.01.2015 sent. nr. 396; TAR Veneto Sez. III n. 369/15, TAR Abruzzo-Pesca­ra Sez. I n. 49/15).

Nel conflitto delle Cortei di primo grado si è inserito il non determinante contributo del Consiglio di Stato alternatosi tra l’originaria ammissibilità della procedura (sez. VI sent. 28/5/2015, n. 2682 e sez. III, sent. 14/9/2015, n. 4270) e l’improvviso revirement intervenuto dopo poco tempo a cura di una delle due sezioni che si erano pronunciate in quel senso.

Al perentorio disconoscimento della possibilità di notificazione mediante p.e.c. dell’atto pro­cessuale amministrativo si è associato il rilievo sul carattere di specialità di que­sto rito, ido­neo a differenziarlo dalle ordinarie norme processual civilistiche e quindi privo di quel­la specifica rego­lamentazione necessitante al superamento del vincolo altrimenti discendente dalla disposizione di cui all’art. 52 del codice che – se disattesa – produce quindi insanabile inesistenza dell’atto, insensibile finanche dell’effetto discendente dall’eventuale costituzione in giudizio del re­sistente che dovesse aver ricevuto il ricorso introduttivo con le modalità telematiche (sez. III, sent. 20/01/2016 nr. 1089).

Il principio che precede, indubbiamente preoccupante in rapporto alla rilevanza dei valori giudizialmente controversi presso il T.A.R., non pare abbia riscosso unanime condivisione nelle sedi territoriali, ferme nel ribadire il loro favore alla procedura di cui si verte (così TAR Campania – Napoli sez. I sent. 15/4/2016 n. 1864) e nel cui contesto finisce per collocarsi anche la decisione qui commentata (TAR Basilicata sez. I sent. 455 del 13/5/2016) che bypassa a piè pari la fonte del problema (può o meno notificarsi il ricorso introduttivo a mezzo p.e.c. ?) taci­tamente acconsentendo alla praticabilità della procedura e spostando l’attenzione sulla sua re­golarità, posta in rapporto alle norme del Codi­ce dell’Amministrazione Digitale di cui viene richiamato l’art. 23 n. 1.

Non è quindi la procedura a doversi ritenere preclusa quanto l’eventuale omissione dell’attestazione di conformità da apporre in calce alla “…copia su supporto analogico di documen­to informatico…” richiesto dal citato art. 23 del c.a.d. e che va a completare la procedura di verifica sulla regolarità della no­tificazione telematica regolata eseguita ai sensi della L. 53/1994 che, nel caso di specie, deve ritenersi solo presuntivamente esperita dal TAR adito che nulla menziona al proposito nel testo della sentenza.

E’ a dirsi come la decisione e l’intera problematica di cui si dibatte, parrebbe destinata ad essere presto archiviata tra gli annali della giurisprudenza amministrativa, stante l’ormai immi­nente operatività del c.d. Processo Amministra­tivo Telematico che ha introdotto univoco disposto preordinato a rendere possibile per i difensori “…la noti­ficazione a mezzo PEC a norma dell’arti­colo 3-bis della legge 21 gennaio 1994, n. 53.”(rif. art. 14 D.P.C.M. 16/2/2016, n. 40 in GU n.67 del 21-3-2016 contenente le regole tecnico-operative per l’attuazione del processo amministrativo telematico) e che vedrà la luce il prossimo 1 luglio 2016.

Fonte: http://www.altalex.com/documents/news/2016/05/30/ricorso-amministrativo-notificato-via-pec

Foto:http://www.laleggepertutti.it/wp-content/uploads/2013/04/PEC-450×270.jpg

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