Riconoscimento diritto assegno invalidità: Cassazione enuncia criteri

6 Settembre 2016


Cass., Sez. IV, Sen. n. 17445/2016 del 31 agosto 2016

La delimitazione dei presupposti temporali ai fini del riconoscimento dell’assegno di invalidità: ecco la questione sulla quale, con Sentenza n. 17445/2016 depositata il 31 agosto, si è concentrata l’indagine della Quarta Sezione della Suprema Corte di Cassazione.
Nel caso sottoposto all’esame degli Ermellini, la Corte d´appello di Roma, con sentenza depositata il 14 aprile 2009, decidendo sull’appello proposto da A.M. contro la sentenza resa dal Tribunale di Velletri tra l’appellante ed Inps, aveva confermato la stessa sentenza nella parte in cui aveva riconosciuto all’appellante (allora attrice) l’assegno mensile di assistenza con decorrenza dalla data di iscrizione nelle liste per il collocamento obbligatorio, condannando l’Inps al pagamento delle spese processuali relative al giudizio di primo grado.
La Corte aveva infatti ritenuto che nel regime previsto dall´art. 13 della legge n. 118 del 1971 e dall’art. 19 della legge n. 482 del 1968, il mancato collocamento al lavoro rappresentasse un elemento costitutivo del diritto alla prestazione, la cui prova avrebbe dovuto essere fornita attraverso la dimostrazione della iscrizione nelle liste del collocamento obbligatorio ovvero attraverso la presentazione della domanda di iscrizione, alla quale non avrebbe potuto supplire la prova dello stato di disoccupazione. Aveva invece ritenuto che le spese liquidate dal primo giudice violassero i minimi inderogabili previsti nella tariffa professionale.
Il fulcro della questione, hanno rilevato i Giudici Supremi nel riesaminare il caso, era costituito dal requisito della «incollocazione al lavoro», nel contesto normativo intercorrente tra l´entrata in vigore della l. n. 68/1999 e della l. n. 247/2007.
Con la modifica introdotta dalla L. n. 247 del 2007, art. 1, comma 35, infatti, il requisito occupazionale era cambiato, non richiedendosi più la “incollocazione al lavoro”, ma semplicemente lo stato di inoccupazione, in quanto la legge individuava il requisito in questi termini: disabili “che non svolgono attività lavorativa e per il tempo in cui tale condizione sussiste”.
La Corte costituzionale – ha notato la Sezione – aveva ritenuto incostituzionali le previsioni che fissavano la decorrenza di una prestazione previdenziale alla data dei rilascio di un certificato, potendo lo stesso ritardare oltre i tempi tecnici occorrenti per l´accertamento per disfunzioni dell´apparato burocratico.
Pertanto, l´unica interpretazione idonea ad evitare il contrasto con i principi su richiamati era che ai fini della sussistenza del requisito di incollocazione al lavoro, doveva essere ritenuta sufficiente la prova della richiesta (non di iscrizione negli elenchi, ma anche solo) di essere sottoposti agli accertamenti medici da parte delle commissioni previste dalla L. n. 104 del 1992, art. 4 (che, nel sistema della L. n. 68 dei 1999, sono condizione necessaria per poter chiedere l´iscrizione negli elenchi).
Il disabile in tal caso, secondo i Giudici Supremi, è tenuto a fornire anche la prova di non aver lavorato in quel periodo, anche mediante presunzioni.
Deve poi aggiungersi, ha rilevato la Sezione, che se l´interessato propone la domanda amministrativa per ottenere l´assegno d´invalidità civile dopo che le commissioni mediche si sono già espresse dichiarandolo idoneo alla iscrizione degli elenchi, rimane ferma la necessità della prova di aver richiesto l´iscrizione negli elenchi. Parimenti rimane ferma la necessità di tale prova nel caso in cui il requisito sanitario della invalidità dei 74% o superiore venga accertato in giudizio con decorrenza (differita) successiva all´accertamento delle commissioni ex lege n. 104 del 1992. Anche in questo caso l´interessato dovrà dimostrare che, ricevuto tale accertamento positivo, si è attivato per ottenere l´iscrizione negli elenchi.
In conclusione, ha spiegato la Sezione della SC, dalla entrata in vigore della L. n. 68 dei 1999 sino a quando ia L. n. 247 del 2007 non ha trasformato il requisito occupazionale da incollocazione al lavoro in mera mancanza di occupazione, il disabile che richiede l´assegno d´invalidità civile deve provare non solo di non aver lavorato, ma anche di essersi attivato per essere avviato al lavoro nelle forme riservate ai disabili. Questa attivazione, sino a quando le commissioni mediche competenti all´accertamento delle condizioni sanitarie per l´iscrizione negli elenchi non si sono pronunciate, può essere provato dimostrando di aver richiesto detto accertamento; una volta intervenuto l´accertamento positivo, dimostrando di essere stato iscritto negli elenchi o quanto meno di aver richiesto l´iscrizione.
Alla luce dei principi su enunciati il Supremo Collegio ha cassato la sentenza impugnata.
Link alla sentenza: http://www.avvocatirandogurrieri.it/file/17445.pdf

Fonte: http://www.avvocatirandogurrieri.it/Prova-dello-stato-di-inoccupazione-sufficiente-al-fine-del-riconoscimento-del-diritto-allassegno-di.htm

Foto: https://www.investireoggi.it/fisco/ricorso-invalidita-civile-accertamento-tecnico-preventivo-a-carica-del-richiedente/

 

art. 1 art. 13 della legge n. 118 del 1971 e dall'art. 19 della legge n. 482 del 1968 assegno invalidità Cass. comma 35 delimitazione dei presupposti temporali invalidità civile L. n. 247 del 2007 Sen. n. 17445/2016 del 31 agosto 2016 sez. IV

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