Richiesta di archiviazione: la persona offesa deve sempre essere avvisata

5 Aprile 2016


Cassazione penale, SS.UU., sentenza 16/03/2016 n° 10959
La disposizione dell’art. 408, comma 3-bis, c.p.p., che stabilisce l’obbligo di dare avviso alla persona offesa della richiesta di archiviazione con riferimento ai delitti commessi con violenza alla persona è riferibile anche ai reati di atti persecutori e maltrattamenti, previsti rispettivamente dagli articoli 612-bis e 572 c.p., perché l’espressione ‘violenza alla persona’ deve essere intesa alla luce del concetto di violenza di genere, quale risulta dalle pertinenti disposizioni di diritto internazionale recepite e di diritto comunitario.

E’ quanto emerge dalla sentenza delle Sezioni Unite Penali del 16 marzo 2016, n. 10959.

Il caso vedeva una persona offesa in un procedimento per atti persecutori proporre ricorso per Cassazione avverso il decreto di archiviazione emesso dal Gip di Milano evidenziando di non aver ricevuto avviso della richiesta di archiviazione del pubblico ministero.

La questione della quale le Sezioni Unite sono state investite è “se la disposizione dell’art. 408, comma 3-bis, c.p.p., che stabilisce l’obbligo di dare avviso alla persona offesa della richiesta di archiviazione con riferimento ai delitti commessi con violenza alla persona, sia riferibile anche alla fattispecie di atti persecutori prevista dall’art. 612-bis c.p.”.

L’istituto dell’avviso obbligatorio alla persona offesa per alcune categorie di reati è stato introdotto con il d.l. 14 agosto 2013, n. 93, recante “Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle Province”, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 199. A norma del nuovo comma 3-bis dell’art. 408 c.p.p., è stabilito che per i delitti commessi con violenza alla persona, l’avviso della richiesta di archiviazione è in ogni caso notificato, a cura del pubblico ministero, alla persona offesa e il termine di cui al comma 3 è elevato a 20 giorni.

Con la legge 27 giugno 2013, n. 77, il Parlamento ha autorizzato la ratifica della Convenzione di Istanbul del Consiglio d’Europa dell’11 maggio 2011 sulla prevenzione e lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica la quale, entrata in vigore il 1 agosto 2014, ha vincolato il nostro Paese nell’introduzione del comma 3-bis dell’art. 408 c.p.p.

L’art. 3 della Convenzione ora richiamata stabilisce che “a) con l’espressione violenza nei confronti delle donne si intende designare una violazione dei diritti umani e una forma di discriminazione contro donne, comprendente tutti gli atti di violenza fondati sul genere che provocano o sono suscettibili di provocare danni o sofferenze di natura fisica, sessuale, psicologica o economica, comprese le minacce di compiere tali atti, la coercizione o la privazione arbitraria delle libertà, sia nella vita pubblica che nella vita privata; b) l’espressione violenza domestica designa tutti gli atti di violenza fisica, sessuale, psicologica o economica che si verificano all’interno della famiglia o del nucleo famigliare o tra attuali o precedenti coniugi o partner, indipendentemente dal fatto che l’autore di tali atti convalida o abbia condiviso la stessa residenza con la vittima; c) con il termine genere ci si riferisce a ruoli, comportamenti, attività e attributi socialmente costruiti che una determinata società considera appropriati per donne e uomini; d) l’espressione violenza contro le donne basata sul genere designa qualsiasi violenza diretta contro una donna in quanto tale, o che colpisce le donne in modo sproporzionato; e) per vittima si intende qualsiasi persona fisica che subisce gli atti o i comportamenti di cui ai precedenti commi a e b.

Secondo gli ermellini, l’obbligo di avviso obbligatorio alla persona offesa dai reati commessi con violenza alla persona è stato introdotto al fine di ampliare i diritti di partecipazione della vittima al procedimento penale; il testo normativo in cii è contenuto si prefigge lo scopo di dare specifica protezione alle vittime di violenza di genere, specie ove si estrinsechi contro le donne o nell’ambito della violenza domestica; il reato di atti persecutori, al pari di quello di maltrattamenti, rappresenta, al di là della sua riconducibilità ai reati commessi con violenza fisica, una delle fattispecie cui nel nostro ordinamento è affidato il compito di reprimere tali forme di criminalità e di proteggere la persona che la subisce.

Di conseguenza, il reato di atti persecutori, al pari di quello di maltrattamenti, rientra a pieno titolo in tale categoria, con conseguente obbligo, da parte del Gip, di informare la persona offesa da tali reati della richiesta di archiviazione presentata dal pubblico ministero, al fine di garantire il contraddittorio.

Fonte: http://www.altalex.com/documents/news/2016/03/18/stalking-e-maltrattamenti-necessario-avvisare-persona-offesa-in-caso-di-archiviazione

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