Cass. sent. n. 24288/2016 del 10.06.2016
La registrazione di conversazione tra presenti, compiuta di propria iniziativa da uno degli interlocutori, anche come spettatore, non richiede l’autorizzazione del giudice e può essere usata in processo.
La registrazione di una conversazione all’insaputa dei presenti, fatta con lo smartphone o con qualsiasi altro strumento, non è solo lecita, ma non richiede neanche la previa autorizzazione da parte di un giudice o dalla polizia: si tratta, infatti, di un’attività che non lede la privacy dei presenti e può essere fatta in piena autonomia da chiunque partecipi alla conversazione attivamente o come terzo spettatore. Lo ha chiarito la Cassazione con una sentenza di due giorni fa [1].
L’interpretazione ormai costantemente sposata dalla giurisprudenza, in linea con quanto affermato in passato dalle Sezioni Unite della Suprema Corte, è di ritenere che chiunque sia presente a una conversazione intrattenuta da terzi (anche solo in funzione di spettatore) possa registrare le voci dei partecipanti all’insaputa di questi. Chi parla innanzi ad altre persone, infatti, accetta il rischio di essere registrato e, quindi, non può lamentare alcuna lesione dei propri diritti.
Registrare la conversazione tra presenti è lecito
La Cassazione ricorda che le registrazioni di conversazioni tra presenti, compiute di propria iniziativa da uno degli interlocutori, non necessitano dell’autorizzazione del giudice per le indagini preliminari, in quanto non rientrano nel concetto di intercettazione ambientali in senso tecnico. A differenza delle intercettazioni – che sono quelle indagini, tipicamente effettuate, con “cimici” e microspie, da parte della polizia giudiziaria, previa autorizzazione del giudice, al fine di accertare i presupposti di un reato – la registrazione spontanea fatta invece da uno dei presenti alla conversazione è una forma di autotutela da parte di quest’ultimo, necessaria a procurarsi la documentazione da esibire in causa, innanzi al giudice. L’ingresso di detta documentazione in processo non è soggetto alle limitazioni e formalità tipiche invece per le intercettazioni [2].
Al riguardo le Sezioni Unite hanno evidenziato che la registrazione di un colloquio ad opera di una della persona che vi partecipi attivamente oppure che sia, comunque, ammessa ad assistervi, non lede il diritto alla riservatezza e segretezza della comunicazione, il cui contenuto viene legittimamente appreso soltanto da chi palesemente vi partecipa o vi assiste.
Pertanto, il file con la registrazione audio non è altro che una documentazione del colloquio, che può costituire una prova da utilizzare nel processo penale: una prova che, in caso contrario, non potrebbe mai essere raggiunta e può rappresentare una forma di autotutela e garanzia per la propria difesa. Si pensi ad esempio al reato di estorsione: la prova del crimine, in quanto spesso consumato alla presenza della sola vittima o di poche altre persone, può, in questo modo, essere raggiunta e portata sul banco del giudice.
Anche in pregresse sentenze, la Corte di Cassazione ha rammentato che sia in caso di una conversazione che di una telefonata, non è possibile invocare neppure la violazione delle disposizioni contenute nel Testo Unico Privacy.
Diversa è l’ipotesi di registrazione di conversazione eseguita da un privato su indicazione della polizia giudiziaria ed avvalendosi di strumenti predisposti da quest’ultima. In tali casi siamo in presenza delle cosiddette intercettazioni ambientali che necessitano, per il rispetto della privacy dei presenti, della previa autorizzazione del giudice per le indagini preliminari.
[1] Cass. sent. n. 24288/2016 del 10.06.2016.
[2] L’acquisizione al processo della registrazione del colloquio può avvenire in modo più che legittimo attraverso il meccanismo di cui all’art. 234 co. 1, cod. proc. pen. La disposizione in parola, infatti, qualifica come documento tutto ciò che rappresenta fatti, persone o cose mediante la fotografia, la cinematografia, la fonografia o qualsiasi altro mezzo.
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