Cass., Sent. N. 12422/21.
La Suprema Corte, Sezione Lavoro, con provvedimento dell’11 maggio 2021, si è pronunciata su una questione molto importante: il perfezionamento del deposito telematico degli atti processuali.
La questione giuridica nasce dal ricorso presentato a seguito della dichiarazione di inammissibilità del reclamo proposto, nell’ambito del procedimento ex lege n° 92 del 2012, per il deposito tardivo legato all’inosservanza del termine decadenziale di 30 giorni stabilito dall’art. 1, co.58, l. 92/2012.
Il ricorrente evidenziava che il reclamo era stato regolamente depositato nei termini.
Infatti la copia dei messaggi PEC generati in seguito al deposito telematico, in particolare dalla ” ricevuta di avvenuta consegna ( RdAC)”, confermava il rispetto dei termini.
La Suprema Corte, seguendo quanto già rilevato in altri provvedimenti precedenti, confermava che IL DEPOSITO TELEMATICO DEGLI ATTI PROCESSUALI SI PERFEZIONA QUANDO VIENE EMESSA LA SECONDA PEC, ovvero la ricevuta di avvenuta consegna da parte del gestore di posta elettronica certificata del Ministero della Giustizia, COME DISPOSTO DALL’ART. 16 BIS, COMMA 7, DEL d.l. 179 DEL 2012 e successive modifiche.
Inoltre, nella decisione suindicata, il giudice di legittimità precisava che il deposito telematico di un atto giudiziario avviene attraverso 4 distinte PEC:
la prima, ” ricevuta di accettazione”, attesta che l’invio è stato accettato dal sistema per l’inoltro all’ufficio destinatario;
la seconda, ” ricevuta di consegna”, attesta che l’invio è intervenuto con la consegna nella casella di posta dell’ufficio destinatario ( E RILEVA AI FINI DEL LA TEMPESTIVITA’ DEL DEPOSTO CHE SI CONSIDERA PERFEZIONATO IN TALE MOMENTO);
la terza, attesta l’esito dei controlli automatici del deposito ( indirizzo del mittente – che deve risutare nel registro ReGIndE – il formato del messaggio – che deve essere aderente alle specifiche – la dimensione del messaggio, che non deve eccedere quella massima consentita – 30MB);
la quarta, attesta l’esito del controllo manuale del cancelliere, ovvero se il deposito è stato accettato o meno dalla cancelleria. Con tale accettazione, e solo a seguito di essa, si consolida l’effetto provvisorio anticipato di cui alla seconda PECe, inoltre il file viene caricato sul fascicolo telematico, divenendo così visibile alle controparti.
Fonte: Avv. Roberto Nicodemo e Giorgia Celletti, info n. 251