La prescrizione dei reati è una causa estintiva determinata dal decorso del tempo senza che la commissione del reato sia seguita da una sentenza di condanna inderogabile. L’ispirazione dell’istituto, sul quale gli orientamenti della scienza penalistica sono unanimi, va rinvenuta nel fatto che sarebbe inutile, oltre che inopportuno, esercitare la funzione repressiva dopo che sia decorso un certo arco temporale dalla commissione dell’illecito, in forza del venir meno delle esigenze di prevenzione generale.
Tuttavia, nel corso degli anni, la disciplina della prescrizione dei reati ha conosciuto diversi interventi correttivi, confluiti nella legge cd. “ex Cirielli” n. 251/2005.
Una nuova riforma, peraltro, è da qualche tempo al vaglio del Parlamento ma risulta arenata in Senato per alcune criticità che la connotano (leggi: “Prescrizione: che fine ha fatto la riforma?”)
Termini di prescrizione
Per individuare quali termini di prescrizione si applicano ai diversi tipi di reato, in generale occorre fare riferimento alla durata della pena edittale massima prevista per essi dalla legge.
In ogni caso, la prescrizione non può essere inferiore a sei anni per i delitti e a quattro anni per le contravvenzioni.
Se, poi, per il reato la legge stabilisce pene diverse da quella detentiva e da quella pecuniaria, si applica il termine di tre anni mentre quando stabilisce congiuntamente o alternativamente la pena detentiva e la pena pecuniaria, si ha riguardo soltanto alla pena detentiva.
Inoltre, a differenza di quanto avveniva in passato, il metodo di calcolo introdotto nel 2005 non tiene conto delle circostanze, salvo il caso in cui sussistano aggravanti autonome o ad effetto speciale, in presenza delle quali si considera l’aumento massimo di pena previsto.
Reati di particolare gravità
La regola generale di computo della prescrizione, tuttavia, conosce delle specifiche eccezioni per i reati di particolare gravità.
Si pensi, ad esempio, all’omicidio stradale (recentemente introdotto nel nostro ordinamento), alla tratta di persone o al sequestro di persona a scopo estorsivo: in tal caso la prescrizione è doppia rispetto a come sarebbe utilizzando i criteri di calcolo generali.
Qualche esempio
Tenendo conto di quanto sinora detto, facciamo alcuni esempi.
Si pensi al reato di furto. Per esso la legge prevede la pena edittale massima di sei anni. Di conseguenza, sarà questo il termine che deve decorrere prima che lo stesso si prescriva.
Se invece guardiamo al reato di lesioni personali, la pena edittale massima è di tre anni. In tal caso, seguendo le regole generali, il termine di prescrizione sarebbe triennale ma, poiché il nostro ordinamento prevede che in ogni caso per i delitti la prescrizione è di minimo sei anni, sarà a tale termine che occorrerà fare riferimento.
Infine, prendiamo come esempio l’omicidio stradale. La fattispecie “semplice” prevede come pena edittale massima la reclusione per sette anni. In forza del raddoppio della prescrizione il relativo termine sarà quindi di quattordici anni.
Inapplicabilità della prescrizione
La prescrizione, in ogni caso, non è sempre applicabile.
Per alcuni tipi di reato, infatti, la sua ratio viene meno e il decorso del tempo non produce alcuna conseguenza sulla punibilità.
Ci si riferisce, in particolare, ai reati per i quali è prevista, anche solo come effetto dell’applicazione di circostanze aggravanti, la pena dell’ergastolo.
Per tali reati, infatti, è difficile ipotizzare il venir meno dell’interesse dello Stato alla loro punizione.
Rinuncia alla prescrizione
L’articolo 157 del codice penale (che è quello che si occupa in generale dell’istituto in commento) stabilisce poi che la prescrizione può essere sempre espressamente rinunciata dall’imputato.
A tal proposito la giurisprudenza ha chiarito che la rinuncia può essere legittimamente esercitata solo quando la prescrizione sia maturata, in quanto è solo da questo momento che è possibile valutare in concreto gli effetti di tale scelta (cfr. Cass. 10 gennaio 2006 n. 527).
Decorrenza della prescrizione
Ma da quando deve iniziarsi a computare il termine di prescrizione?
Per capire come eseguire il calcolo è necessario fare riferimento a quanto stabilito dall’articolo 158 c.p. il quale distingue tra reato consumato, reato tentato e reato permanente.
Nel primo caso, infatti, il termine di prescrizione decorre dal giorno della consumazione, nel secondo caso dal giorno in cui è cessata l’attività del colpevole e nel terzo caso dal giorno in cui è cessata la permanenza.
La medesima norma prende poi in considerazione l’ipotesi in cui la punibilità del reato dipenda dal verificarsi di una condizione, sancendo che il termine decorre dal giorno in cui tale condizione si è verificata, e quella in cui il reato sia punibile a querela, istanza o richiesta, sancendo che il termine decorre dal giorno del commesso reato.
Sospensione della prescrizione
Non bisogna poi dimenticare che il decorso della prescrizione può essere sospeso al verificarsi di determinati eventi.
Ciò avviene, innanzitutto, laddove una particolare disposizione di legge imponga la sospensione del procedimento o del processo penale o dei termini di custodia cautelare.
Altre cause di sospensione sono l’autorizzazione a procedere e il deferimento della questione ad altro giudizio.
Ad esse si aggiunge il caso di sospensione del procedimento o del processo penale derivante da impedimento delle parti e dei difensori o da una richiesta dell’imputato o del suo difensore e il caso di sospensione del procedimento ai sensi dell’articolo 420-quater del codice di procedura penale (che non può eccedere determinati termini di durata).
Con riferimento a tale ultima ipotesi si sottolinea che, con la sentenza numero 45 del 14 gennaio-25 marzo 2015, la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del comma che la prevede, nella parte in cui non esclude la sospensione della prescrizione quando è accertata l’irreversibilità di uno stato mentale dell’imputato tale da impedire la sua cosciente partecipazione al procedimento che, di conseguenza, viene sospeso.
In ogni caso, la prescrizione inizia nuovamente a decorrere dal giorno in cui cessa la causa della sospensione.
Interruzione della prescrizione
Oltre che sospeso, il decorso della prescrizione può anche essere interrotto.
Nel dettaglio l’interruzione deriva, innanzitutto, dalla sentenza di condanna o dal decreto di condanna.
Sono inoltre idonei a interrompere la prescrizione anche:
– l’ordinanza che applica le misure cautelari personali;
– l’ordinanza di convalida del fermo o dell’arresto;
– l’interrogatorio reso davanti al pubblico ministero o al giudice;
– l’invito a presentarsi al pubblico ministero per rendere l’interrogatorio;
– il provvedimento del giudice di fissazione dell’udienza in camera di consiglio per la decisione sulla richiesta di archiviazione;
– la richiesta di rinvio a giudizio;
– il decreto di fissazione dell’udienza preliminare;
– l’ordinanza che dispone il giudizio abbreviato;
– il decreto di fissazione dell’udienza per la decisione sulla richiesta di applicazione della pena;
– la presentazione o la citazione per il giudizio direttissimo;
– il decreto che dispone il giudizio immediato;
– il decreto che dispone il giudizio;
– il decreto di citazione a giudizio.
Una volta che sia stata interrotta, la prescrizione inizia nuovamente a decorrere dal giorno dell’interruzione.
Fonte: Prescrizione dei reati: come funziona?
(www.StudioCataldi.it)
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