Cassazione Civile, Sez. lavoro, sentenza 12/09/2016 n. 17921
Con sentenza n. 17921 del 5 luglio 2016, la Suprema Corte di Cassazione sez. lavoro ha statuito che il licenziamento intimato sull’erroneo presupposto della validità del patto di prova, in realtà affetto da nullità, riferendosi ad un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, non è sottratto alla disciplina limitativa dei licenziamenti, per cui la tutela da riconoscere al prestatore di lavoro sarà quella prevista dalla L. 300/1970, art. 18, qualora il datore di lavoro non alleghi o dimostri l’insussistenza del requisito dimensionale, o quella riconosciuta dalla L. 604/1966, in difetto delle condizioni necessarie per l’applicabilità della tutela reale.
In data 16/07/2013 la Corte di Appello di Messina, in parziale riforma della sentenza di primo grado pronunciata dal Tribunale locale, ha accolto totalmente le domande proposte dal lavoratore nei confronti del Centro Formazione Professionale dichiarando la nullità del patto di prova apposto al contratto a tempo indeterminato sottoscritto dalle parti il 28 maggio 2007; nello specifico ha annullato la risoluzione del rapporto e l’atto di recesso condannando l’ente di formazione alla reintegrazione e alla corresponsione di un’indennità risarcitoria pari alle retribuzioni spettanti dalla cessazione del rapporto fino all’effettiva riammissione in servizio, con applicazione della tutela reale originaria ex art. 18, L. 300/1970.
Inoltre la Corte territoriale motiva la dichiarazione di nullità del patto di prova sostenendo che il lavoratore, nei due anni immediatamente antecedenti la stipula del contratto, aveva svolto, quale collaboratore a progetto, nei corsi di formazione professionale le medesime mansioni di docente di materie informatiche; in questo modo ha ritenuto privo di fondamento il patto di prova, in quanto la sperimentazione era già avvenuta con esito positivo anche se non con un vero e proprio rapporto di lavoro.
Contro il provvedimento di secondo grado il Centro di Formazione Professionale ha proposto ricorso per cassazione sulla base di due motivi, mentre il lavoratore a mezzo del proprio difensore resiste con controricorso chiedendo il rigetto del ricorso ed eccependo anche l’inammissibilità del secondo motivo.
Entrando nel merito del ricorso come abbiamo detto sono i due motivi sostenuti dal ricorrente: il primo denuncia una violazione degli artt. 2096, 2697, 2729 c.c., e censura il capo della decisione relativo alla ritenuta nullità del patto di prova; il ricorrente sostiene che il patto è ammissibile in quanto risponde ad una finalità apprezzabile, che consiste nella differenza quantitativa e qualitativa delle mansioni svolte sulla base dei contratti, di diversa natura, succedutisi nel tempo.
Inoltre precisa che la collaborazione a progetto aveva riguardato un’unica materia e l’insegnamento era stato reso in corsi destinati ad allievi in possesso della sola licenza media inferiore, mentre il rapporto di lavoro subordinato comportava un’attività di docenza di sei materie in corsi destinati a studenti in possesso del diploma di scuola media superiore.
Il secondo motivo censura la sentenza impugnata per violazione dell’art. 1223 c.c. e dell’art. 8 della L. 604/1966; il ricorrente, richiamando la giurisprudenza della Suprema Corte, evidenzia che la nullità del patto di prova segue la propria disciplina di licenziamento e quindi, in caso di insussistenza del requisito dimensionale, opera la L. 604/1966 art. 8.
La Suprema Corte dichiara infondato il primo motivo in quanto la giurisprudenza consolidata della stessa afferma che la causa del patto di prova consiste nel tutelare l’interesse di entrambe le parti a sperimentare la convenienza del rapporto; tale causa quindi non sussiste qualora sia già stata operata la verifica sulla prestazione resa dal lavoratore per le stesse mansioni, in un congruo lasso di tempo e a favore dello stesso datore di lavoro.
Questo principio vale in tutti i casi in cui il lavoratore venga chiamato a svolgere la medesima attività a prescindere dalla natura e dalla qualificazione dei contratti stipulati in successione; inoltre si precisa come in sede si legittimità non possa essere censurato l’accertamento di un’uguaglianza delle mansioni, in quanto riservato esclusivamente al sovrano apprezzamento del giudice di merito.
Sulla base di queste considerazioni e in relazione al primo motivo, la sentenza impugnata è conforme ai principi di diritto suddetti in quanto ha evidenziato un’attività affidata al lavoratore che era del tutto sovrapponibile a quella svolta in precedenza.
Per quanto concerne il secondo motivo, invece, la Suprema Corte lo dichiara fondato in quanto la Corte territoriale ha erroneamente ritenuto che alla nullità del patto di prova dovesse conseguire automaticamente la ricostituzione del rapporto e il risarcimento del danno pari alle retribuzioni maturate dal giorno della risoluzione a quello dell’effettiva riabilitazione; questo perché il licenziamento intimato per un esito negativo della prova, basato sull’erroneo presupposto della validità della relativa clausola o sull’errata supposizione della persistenza del periodo di prova, in realtà già scaduto, non può rientrare nell’eccezionale recesso ad nutum ex art. 2096 c.c., ma “consiste in un ordinario licenziamento soggetto alla verifica giudiziale della della sussistenza o meno della giusta causa o del giustificato motivo” (Cass. 19.8.2005 n. 17045 e Cass. 22.3.1994 n. 2728).
La Corte territoriale ha quindi errato nel ritenere che la nullità del patto di prova vanificasse gli effetti del recesso determinando perciò solo la ricostituzione del rapporto; infatti al contrario deve trovare applicazione la disciplina ordinaria sui licenziamenti e quindi, in presenza dei requisiti richiesti, la tutela assicurata dalla L. 604/1966, o dall’art. 18 della L. 300/1970.
Alla luce di queste considerazioni la Corte di Cassazione accoglie il secondo motivo del ricorso e rigetta il primo, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia anche per le spese alla Corte di Appello di Messina in diversa composizione.
Fonte: http://www.altalex.com/documents/news/2016/11/02/patto-di-prova-nullo
Foto: http://moneyandwork.ru/?p=2255