Tar Lazio, Sez III, sentenza del 17/02/2016 n. 2106
Con la sentenza n. 2106 del 17.02.16il Tribunale Amministrativo per il Lazio formula un principio di diritto secondo cui il procedimento di revisione della patente di guida può scattare anche in presenza di un singolo sinistro stradale se la dinamica dell’incidente o la condotta di guida tenuta fa emergere un dubbio circa la persistenza dei requisiti psico- fisici o di idoneità tecnica del patentato. In caso contrario, di conseguenza, emerge l’illegittimità della riedizione di quel potere di controllo.
Per comprendere appieno il postulato descritto è utile indagare la fattispecie da cui scaturisce il ricorso al Tar. Si tratta di una procedura imposta dalla motorizzazione nei confronti di un soggetto dotato di patente b e di abilitazione all’attività di noleggio in seguito al suo coinvolgimento in un sinistro stradale da cui erano emerse delle lesioni per il conducente di un motoveicolo. Condotta, in realtà, consistente solo nell’aver oltrepassato la striscia longitudinale continua.
Da ciò la motorizzazione civile traeva spunto per elevare dei dubbi sulla persistenza dei requisiti necessari alla giuda e disponeva la revisione della situazione psico- fisica e della sua idoneità tecnica del soggetto abilitato.
Dinnanzi a tale condotta il ricorrente promuoveva una serie di censure incentrate sull’eccesso di potere della p.a. per difetto di istruttoria e per difetto di motivazione.
Censure fondate, per l’istante, sulla emissione di un provvedimento lacunoso circa le ragioni giustificatrici della revisione richiesta; circa l’accertamento e la relativa colpa in merito al richiamato incidente; circa la condotta idonea a sollevare i dubbi sulla posizione e condizione dell’istante ante e post sinistro.
Censura accolte dal Tar Lazio poichè il procedimento appare basato su di un’unica infrazione senza che la stessa fosse corroborata da una istruttoria e motivazione adeguata. In sostanza il Tar registra la presenza di una procedura eccessiva rispetto all’episodio e mancante dei requisiti partecipativi riconosciuti per legge all’interessato. Requisiti che conducono ad un contraddittorio per certi versi rafforzato, da contrapporre ad un potere della p.a. connotato da una forte discrezionalità.
Chiarito questo presupposto, lo stesso Tar procede ad una indagine sul potere di revisione della p.a. Preliminarmente si sofferma sull’art. 128 del codice della strada. Lo qualifica come norma che riconosce il potere di revisione alla p.a. ma precisa che, ex art. 128 co 1, il suo esercizio è connesso alla emersione di dubbi sulla idoneità psico- fisica o sulla idoneità tecnica del soggetto. Si tratta di una disposizione che sancisce una discrezionalità della p.a. da leggere in uno con i successivi commi 1 bis , 1 ter, 1 quater che, invece determinano un’attività doverosa della p.a. Pertanto, si comprende come si tratta di una norma generale che sorge per tutelare esigenze di sicurezza pubblica, ma da bilanciare con l’interesse del soggetto coinvolto onde evitare che l’amministrazione compia degli abusi.
Circa la natura giuridica della norma il tar afferma che l’art. 128 fornisce un potere che conduce alla emanazione di un atto discrezionale, non dotato di natura sanzionatoria o punitiva in quanto non accerta alcuna violazione di norme sul traffico né di norme di matrice civile o penale, bensì legato solamente alla emersione di un ragionevole dubbio sulla persistenza dei requisiti descritti e capace di emergere da qualsiasi episodio o comportamento verificatosi. Sancisce pertanto la presenza di un potere di riedizione di un accertamento giustificato dalla necessità di sicurezza pubblica correlata alla fisiologica pericolosità derivante dalla circolazione dei veicoli.
Tuttavia proprio l’accentuata discrezionalità della revisione si scontra con le esigenze di certezza e di partecipazione da offrire al destinatario del provvedimento. Esigenze che conducono alla necessaria presenza di un contradittorio da instaurare “al fine di consentire l’acquisizione del maggior numero di elementi non solo in ordine all’”an” dell’applicazione delle misure, ma anche in ordine a quale, tra le misure alternativamente previste, sia più opportuno applicare (ex plurimis: Cons. di Stato, sez. VI, 10 ottobre 2006, n. 6013; 22 maggio 2008, n. 2434)”.
Immediata conseguenza di ciò è, per il tar, l’inidoneità del singolo episodio a fondare l’emersione del ragionevole dubbio in assenza di una motivazione congrua basata su dati oggettivi e su di un accertamento concreto circa i fatti indagati.
Calando ciò nella fattispecie la corte registra l’insussistenza di un nesso eziologico fra la violazione del codice della strada commessa da un soggetto dotato di una precipua abilitazione tecnica e la emersione di quel ragionevole dubbio circa la sua condizione fisica e mentale. Aggiungendo che l’episodio descritto manca di quello spessore necessario per qualificare ex sé la presenza di un dubbio ragionevole circa la perdita di qualità necessarie per circolare.
Tra l’altro il ricorrente censura anche la mancata indagine circa la colpa del sinistro. Ricerca reputata rilevante dallo stesso Tar in quanto la discrezionalità di cui è dotata la p.a. ex art.128 non la esime da indicare, anche in merito alle singole condotte, le ragioni del dubbio su cui si innesta il provvedimento. Proprio la mancanza di elementi capaci di spiegare il ragionevole dubbio costituiscono per la corte il vulnus principale della procedura di controllo imposto, da cui discendono tutte le conseguenze viste in merito alla mancanza di motivazione e del necessario contraddittorio.
Dinnanzi a tali rilievi di conseguenza il Tar sancisce che “in presenza di una mera violazione alle regole sulla conduzione dei veicoli a motore la comminatoria della misura sanzionatoria esaurisce la potestà di controllo dell’autorità preposta alla salvaguardia della sicurezza della circolazione stradale ed all’infrazione ascritta non possono ricondursi conseguenze ulteriori, quali la riedizione della verifica di idoneità tecnica alla guida che, come innanzi esposto, può trarre ragione solo da una condotta obiettivamente accertata che sia espressione, in base ad elementi sintomatici puntualmente indicati, della possibile perdita dei requisiti prescritti per il rilascio della patente di guida (così Cons. Stato n. 2189/2009 cit.)”.
Data la mancanza di tutti questi elementi il Tar accoglie il ricorso. In tal modo la corte dimostra, in ossequio alla giurisprudenza prevalente sul punto, la necessità della motivazione nell’adottare un provvedimento di rivalutazione dei requisiti di un soggetto in presenza di un dato normativo non del tutto preciso circa i presupposti di esercizio di un potere di grande portata applicativa. Infatti, guardando la norma si denota, già dal linguaggio utilizzato, una volontà del legislatore di rilasciare alla p.a. un potere dai confini incerti e capace di determinare un utilizzo incoerente coi fini perseguiti. Ecco perché questo intervento della corte laziale appare rilevante nella misura in cui determina un limite all’esercizio di quel potere attraverso la costituzione di un meccanismo per la sua applicazione. Meccanismo che non può prescindere da una istruttoria completa, da una motivazione rafforzata che comprende l’accertamento dei singoli episodi e il nesso che spinge la p.a. a ricorrere alla nuova indagine.
Fonte: http://easyius.it/patente-di-guida-quando-scatta-il-procedimento-di-revisione/
Foto: http://www.adiconsum.it/aree_tematiche/trasporti_turismo/index.php?id=1623&arg=41