Opere abusive: ordine di rimozione nullo se l’oggetto non è identificato

24 Gennaio 2016


La sentenza in oggetto ha una particolare rilevanza perché definisce il concetto di nullità del provvedimento amministrativo, interpretando in tal modo l’art. 21 septies, comma 1, della Legge 7 agosto 1990, n. 241, secondo il quale “è nullo il provvedimento amministrativo che manca degli elementi essenziali, che è viziato da difetto assoluto di attribuzione, che è stato adottato in violazione o elusione del giudicato, nonché negli altri casi espressamente previsti dalla legge. La nullità del provvedimento amministrativo riveste carattere eccezionale”.

Nella sistematica della patologia del provvedimento amministrativo la categoria della nullità assume un rilievo residuale, in quanto limitato alle ipotesi tassative di nullità testuale espressamente comminata da una norma di legge e ad altri casi di gravi difetti del contenuto dell’atto: ne consegue che, a differenza dell’annullamento, le fattispecie di nullità del provvedimento amministrativo devono intendersi quale numero chiuso (ex multis, T.A.R. Piemonte Torino Sez. II, 26-02-2015, n. 381).

Il T.A.R. adito, tuttavia, tenuto conto dell’assenza di una esplicita indicazione legislativa degli elementi essenziali del provvedimento, ha sviluppato una lettura interpretativa della disposizione citata, modellata sulle nozioni sostanziali di derivazione civilistica, concernenti il contratto e il negozio giuridico: alla luce di ciò, ha affermato che l’oggetto del provvedimento costituisce uno degli elementi essenziali dell’atto e la sua eventuale mancanza determina la nullità del provvedimento.

Nasce però un altro problema, pregiudiziale alla decisione del ricorso e all’accertamento della nullità del provvedimento: cosa si intende con “oggetto del provvedimento amministrativo”?

Invero, anche nella prospettiva civilistica, la categoria generale dell’oggetto del contratto non è precisata in sede legislativa e, in via interpretativa, essa è delineata secondo prospettive teoriche molto diverse; la giurisprudenza prevalente, tuttavia,  identifica l’oggetto come “la porzione di realtà giuridica e materiale su cui l’atto è destinato ad incidere” (ex multis, Cons. Stato, sez. V, 19 settembre 2008, n. 4522).

Fonte: http://www.altalex.com/

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