Cartelle esattoriali: in caso di indirizzo PEC non attivo, non valido o errato o di casella di posta elettronica piena, l’Agente della riscossione provvederà al deposito presso gli uffici della Camera di Commercio.
Finisce l’era del deposito delle cartelle esattoriali di Equitalia presso la Casa Comunale tutte le volte in cui il messo notificatore non trovava il destinatario presso la sua residenza o questi risultava irreperibile: con il nuovo sistema di notifica delle cartelle di pagamento per posta elettronica certificata (PEC), divenuto obbligatorio ed esclusivo, a partire dal 1° giugno 2016, per imprese, società e professionisti, cambiano tutte le regole.
Innanzitutto non si porranno mai più problemi di irreperibilità o di assenza temporanea del destinatario in quanto la casella di posta elettronica dovrà essere sempre attivata per legge. Gli indirizzi PEC – comunicati alla Camera di Commercio all’atto della costituzione dell’attività o al proprio ordine professionale – saranno (così come già sono da tempo) inseriti nel registro Ini-Pec (Indice Nazionale degli indirizzi di Posta elettronica certificata). La casella email, dunque, sarà sempre “reperibile” attraverso la consultazione, da parte Equitalia, di tale elenco speciale.
Non ci saranno più scuse per facili impugnazioni su difetti di notifica, postini compiacenti o distratti, consegne a soggetti estranei al nucleo familiare e tutta quella micro-galassia di vizi ed eccezioni relative a relate di notifica, timbri, incompletezza delle informazioni apposte dal messo notificatore o dal postino sull’originale dell’atto o sull’avviso di ricevimento. Difatti, la casella di posta elettronica dovrà essere costantemente “scaricata” dal proprio titolare di modo da lasciare lo spazio necessario per eventuali notifiche da parte di Equitalia.
Per chi tenterà di fare il furbo, fornendo un indirizzo di posta elettronica non valido o non più attivo, non ci sarà – come ai vecchi tempi – il deposito presso la Casa Comunale, bensì quello presso gli uffici della Camera di Commercio. In tal modo la notifica si considererà effettuata in modo regolare e si presumerà che il contribuente abbia ricevuto la comunicazione in questione.
Ecco perché sarà bene che professionisti, ditte individuali e società verifichino bene, entro il prossimo 1° giugno, che il proprio indirizzo risultante dal registro Ini-Pec sia quello effettivamente utilizzato; diversamente rischieranno di subire notifiche (con deposito alla Camera di Commercio) senza esserne effettivamente a conoscenza.
La verifica potrà essere effettuata al seguente indirizzo web: https://www.inipec.gov.it/cerca-pec.
La legge infatti prevede che qualora l’indirizzo di posta elettronica del destinatario non risulti valido e attivo o qualora la casella di posta elettronica risulti satura anche dopo un secondo tentativo di notifica – da effettuarsi da parte dell’Agente per la riscossione decorsi almeno quindici giorni dal primo invio – la notificazione debba eseguirsi, mediante deposito dell’atto presso gli uffici della Camera di commercio competente per territorio e pubblicazione del relativo avviso sul sito informatico della medesima e, al contempo dandone notizia allo stesso destinatario per raccomandata a/r.
Per le persone fisiche intestatarie di una casella di posta elettronica certificata, che ne facciano comunque espressa richiesta, la notifica è eseguita esclusivamente all’indirizzo dichiarato all’atto della richiesta stessa, ovvero a quello successivamente comunicato all’Agente della riscossione all’indirizzo di posta elettronica risultante dall’indice degli indirizzi delle pubbliche amministrazioni.
Segue da articolo del 28 maggio 2016 (http://www.studioavvocatocolletti.it/equitalia-dal-1-giugno-cartelle-solo-via-pec/).
Fonte: http://www.laleggepertutti.it/106199_notifiche-equitalia-addio-deposito-in-comune-ora-in-camera-di-commercio#sthash.pECrQnCZ.dpuf
Foto:https://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=&url=http%3A%2F%2Fwww.blogdieconomia.it%2Fequitalia-al-via-le-notifiche-via-pec-per-tutti-i-contribuenti-16150.html&psig=AFQjCNGmBp-JJzNLi43WqC7T65hkwkZ24A&ust=1464517972212658