Notifica all’imputato mediante PEC al suo difensore è valida

31 Maggio 2016


Cassazione penale, sez. IV, sentenza 21/04/2016 n° 16622
Il divieto di notifica tramite PEC all’imputato deve considerarsi limitato al caso in cui la notifica sia effettuata alla persona fisica dell’imputato. Di conseguenza, deve considerarsi valida la notifica all’imputato eseguita mediante PEC al difensore. E’ quanto emerge dalla sentenza della Quarta Sezione Penale della Corte di Cassazione del 21 aprile 2016, n. 16622.

Nella fattispecie si lamentava l’irritualità e la illegittimità della notifica avvenuta mediante PEC al difensore, ex art. 161, comma 4, c.p.p., in quanto mancava il presupposto della circostanza che la notificazione all’imputato al domicilio fosse divenuta impossibile e perché si trattava di una notifica all’imputato presso il difensore.

Secondo quanto disposto dall’art. 148, comma 2-bis, c.p.p., l’Autorità Giudiziaria può sempre disporre che le notificazioni o gli avvisi ai difensori siano eseguiti con mezzi tecnici idonei, con l’unico onere, per l’ufficio che invia l’atto, di attestare in calce ad esso di avere trasmesso il testo originale.

L’art. 16, comma 9-bis, sub 1-bis, del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, coordinato con la legge di conversione 17 dicembre 2012, n. 221, prevede che, a decorrere dal 15 dicembre 2014, nei procedimenti dinanzi ai tribunali e alle corti d’appello, possono essere operate con la PEC le notificazioni a persona diversa dall’imputato, a norma dell’art. 148 c.p.p., comma 2-bis, artt. 149 e 150 c.p.p., e art. 151, comma 2, c.p.p.

Già la giurisprudenza di legittimità aveva affermato, dopo l’entrata in vigore della normativa appena richiamata, che erano da ritenersi valide le notificazioni per via telematica a persona diversa dall’imputato o indagato eseguite, secondo la precedente normativa, dagli ufficiali giudiziari a ciò autorizzati (Cass. pen., Sez. Un., 26 giugno 2015, n. 32243).

Secondo gli ermellini, la normativa in commento sottende la volontà del legislatore di sottrarre a tale strumento di notifica, ma anche di altri analoghi come il telefax, la notifica effettuata direttamente alla persona fisica dell’imputato. La notifica viene eseguita “mediante consegna al difensore”, seppure nell’interesse dell’imputato. “Si tratta di una norma di chiusura che intende perfezionare il meccanismo legale di notifica in quei casi in cui l’imputato prima abbia eletto o dichiarato domicilio e poi si sia reso non reperibile allo stesso, senza comunicare alcun mutamento.

In conclusione deve affermarsi il principio secondo il quale, in presenza delle altre condizioni di legge deve considerarsi valida la notifica a mezzo posta elettronica certificata, trattandosi di uno strumento da cui può evincersi con certezza la ricezione dell’atto da parte del destinatario, laddove la norma consenta la notifica all’imputato mediante consegna al difensore.

Fonte: http://www.altalex.com/documents/news/2016/04/27/pec-notifica

Foto: http://www.laleggepertutti.it/wp-content/uploads/2013/04/PEC-450×270.jpg

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