Raccomandata non ritirata dal destinatario: la posta non può apporre il timbro di “compiuta giacenza” prima dei 10 giorni dall’invio della seconda raccomandata.
Chi non ritira la raccomandata con la multa dalle mani del postino e non si cura poi di ritirarla all’ufficio postale ha un nuovo motivo per impugnare il verbale: con una recente sentenza, il giudice di Pace di Teramo [1] ha infatti chiarito che la contravvenzione va annullata se le Poste appongono, sulla busta, il timbro con la dicitura “compiuta giacenza” prima del decorso di 10 giorni dall’avviso al destinatario. Ma cerchiamo di comprendere meglio come funziona questo ennesimo vizio di forma della notifica di atti giudiziari e amministrativi.
Come funziona la compiuta giacenza
Come abbiamo già spiegato nella nostra guida sulla compiuta giacenza, tutte le volte in cui il postino, nel tentare di recapitare un atto giudiziario o un avviso di pagamento [2], non trova il destinatario all’indirizzo indicato sul plico, riporta la raccomandata all’ufficio postale e ne dà comunicazione a quest’ultimo inviandogli una seconda comunicazione (anch’essa con raccomandata). In questa lo invita a recarsi in Poste per ritirare l’atto di cui si era tentata la notifica. Se il destinatario non lo fa, dopo 10 giorni la notifica si considera come avvenuta (anche se mai ritirata) e viene apposta, sulla raccomandata, la dicitura “compiuta giacenza”.
In questo caso, dunque, a differenza delle normali raccomandate, il plico non rimane giacente per 30 giorni, ma solo 10.
Se il timbro viene apposto prima dei 10 giorni
La sentenza in commento chiarisce che il rispetto dei 10 giorni prima dell’apposizione del timbro “compiuta giacenza” è richiesto a pena di nullità della notifica. Pertanto, se sulla multa (ma il discoro può essere esteso a qualsiasi altro atto amministrativo o giudiziario) è apposta la dicitura “non ritirato” anche nove giorni dopo la spedizione della (seconda) raccomandata con cui l’automobilista è avvisato che il verbale è depositato in giacenza alla Posta, si ha un vizio di forma e nessun pagamento è dovuto. Perché si perfezioni la notifica è necessario che siano decorsi tutti i dieci giorni; diversamente essa va dichiarata nulla.
La fretta dell’ufficio postale, che non aspetta tutti i 10 giorni prima di marcare la raccomandata con la dicitura “compiuta giacenza”, salva quindi il destinatario che in ogni caso, per far valere il vizio, deve comunque impugnare l’atto davanti al giudice.
[1] G.d.P. Teramo, sent. n. 126/2016.
[2] Si pensi – come nel caso di specie – al Prefetto per quanto riguarda l’ingiunzione di pagamento di un verbale per violazione del codice della strada.
Fonte: http://www.laleggepertutti.it/117556_multa-nulla-per-difetto-di-notifica-se-non-ce-compiuta-giacenza#sthash.1sjWnirl.dpuf
Foto: https://pensareliberi.files.wordpress.com/2012/01/97504059.jpg
Se viene affrancato un timbro di compiuta giacenza con data superiore dei 30 giorni (41 giorni) alla giacenza si può annullare??
Il termine previsto per l’apposizione del timbro di compiuta giacenza è “minimo”. Per cui la nullità della notifica si ha solo se apposto prima dei 10 giorni.