Maternità surrogata: non è contrario all’ordine pubblico avere due genitori dello stesso sesso

6 Ottobre 2018


Corte di Appello Venezia, sez. III, ordinanza 16 luglio 2018

Alla luce del preminente interesse del minore, deve essere riconosciuta l’efficacia giuridica, in Italia, di una sentenza canadese che attribuisce la seconda paternità al coniuge del padre di un bambino nato all’estero con il ricorso alla tecnica della maternità surrogata e, di conseguenza, deve essere integrato l’atto di nascita del minore mediante indicazione di entrambi i genitori legali, non sussistendo contrasto con l’ordine pubblico internazionale italiano. Lo stabilisce la Corte di Appello di Venezia, sez. III, ordinanza 16 luglio 2018.

ORIENTAMENTI GIURISPRUDENZIALI

Conformi

Corte di Appello di Trento, ordinanza del 23 febbraio 2017

Corte di Appello di Roma, sentenza del 15 febbraio 2018

Corte di Cassazione, sentenza n. 19599/2016

Corte di Cassazione, sentenza n. 14878/2017DifformiTribunale di Torino, decreto del 21 ottobre 2013

Tribunale di Venezia, decreto del 06 luglio 2015

Corte di Appello di Venezia, sentenza 19 ottobre 2015

La Corte di Appello di Venezia, sez. III, con l’ordinanza del 28 giugno – 16 luglio 2018, ha accolto il ricorso con il quale due cittadini italiani di medesimo sesso, coniugati in Canada, chiedevano – ai sensi dell’art. 67 della legge 218/95 – il riconoscimento dell’esecutorietà in Italia di una sentenza emessa dalla Corte Suprema della British Columbia (Canada) che aveva loro riconosciuto la doppia paternità di un bambino nato, nel medesimo Paese, con la tecnica della “maternità surrogata”, onde ottenere la “rettificazione” dell’atto di nascita italiano del minore mediante indicazione di entrambi i genitori legali.

Nello specifico, il bambino era stato concepito tre anni prima con i gameti di uno dei due uomini e l’ovocita di una donatrice anonima con successivo impianto dell’embrione nell’utero di una diversa donna, quest’ultima non anonima.

L’atto di nascita del minore era stato dapprima redatto con l’indicazione del solo padre biologico; in un secondo tempo, i due papà italiani avevano adito la Corte canadese che, accertata la sussistenza del rapporto di genitorialità per entrambi nei confronti del minore, con esclusione sia della donatrice dell’ovocita sia della cosiddetta “madre gestazionale”, consentiva di integrare l’atto di nascita in tal senso.

Il successivo ricorso alla Corte di Appello di Venezia traeva origine dal diniego opposto dall’ufficiale di stato civile del Comune italiano, dove la coppia è residente, di rettificare l’atto di nascita già formato (e recante l’indicazione del solo padre biologico) a seguito di trascrizione di quello canadese emendato sulla base della detta sentenza che riconosceva la seconda paternità.

La decisione in commento rappresenta l’ultimo di una serie di significativi interventi con cui la giurisprudenza, di merito e di legittimità, ha affrontato il tema della trascrizione, in Italia, dell’atto di nascita straniero recante l’indicazione di due genitori dello stesso sesso nell’ambito della più ampia questione degli effetti da riconoscersi ai rapporti di filiazione costituiti all’estero a seguito di gestazione per altri o maternità surrogata, espressamente vietata nel nostro ordinamento dall’art. 12, comma 6, L. n. 40/2004, soprattutto in relazione alla valutazione della contrarietà all’ordine pubblico di tali status.

L’ordinanza ribadisce la posizione già espressa, in un caso analogo, dalla Corte di Appello di Trento – con provvedimento del 23 febbraio 2017 – che richiamava gli importanti principi enunciati sul tema dalla Corte di Cassazione con sentenza n. 19599/16 secondo cui “non si può ricorrere alla nozione di ordine pubblico […] per giustificare discriminazioni nei confronti [del minore] a causa della scelta di coloro che lo hanno messo al mondo mediante una pratica di procreazione assistita non consentita in Italia […] Vi sarebbe altrimenti una violazione del principio di uguaglianza, intesa come pari dignità sociale di tutti i cittadini e come divieto di differenziazioni legislative basate su condizioni personali e sociali”.

Queste interpretazioni giurisprudenziali se da una parte sono state accolte con grande soddisfazione, dall’altra sono oggetto di aspre critiche in molti ambienti della psicologia, della politica e anche dello stesso mondo giuridico.

Avverso la pronuncia della Corte di Trento pende, ad oggi, impugnazione dinanzi alla Corte di Cassazione che, a sua volta, ha deferito la questione alla cognizione delle Sezioni Unite.

Anche in considerazione dell’acceso dibattito sul tema, che solleva vari e complessi problemi di diritto internazionale privato e che ha visto anche l’intervento della Corte Costituzionale con la sentenza n. 272/2017, merita segnalare alcuni passaggi dell’ordinanza della Corte di Appello di Venezia che ribadisce un principio molto significativo: nella fattispecie, non sussiste un contrasto con i principi che caratterizzano l’ordine pubblico internazionale tale da superare l’interesse del minore alla conservazione della continuità dello status filiationis legittimamente acquisito all’estero in base alla legge nazionale.

In questo senso, la Corte rimarca che “ […] l’ordine pubblico segnala l’esigenza imprescindibile di assicurare al minore la conservazione dello status e dei mezzi di tutela di cui possa validamente giovarsi in base alla legislazione nazionale applicabile, e in particolare del diritto al riconoscimento dei legami familiari e al mantenimento dei rapporti con chi ha legalmente assunto il riferimento della responsabilità genitoriale, garantendo la crescita, l’equilibrio affettivo e la realizzazione della persona. Contrario all’ordine pubblico risulterebbe quindi, all’opposto, che, fuori dal territorio dello stato di nascita, nel territorio dello Stato Italiano, di cui pure possiede la cittadinanza, il minore venga privato dei suoi riferimenti genitoriali e venga esposto ad una condizione giuridica del tutto diversa con evidente pregiudizio dei rapporti e riferimenti familiari, con incidenza esterna anche sulla rappresentanza e responsabilità sul minore”.

Pertanto, per i giudici veneziani, la circostanza che il minore sia venuto al mondo tramite una tecnica procreativa vietata dal nostro ordinamento non implica, per ciò solo, contrarietà dell’atto di nascita all’ordine pubblico dovendosi piuttosto valutare l’interesse del minore alla conservazione dello status validamente acquisito all’estero nell’ambito di un progetto di genitorialità condivisa.

Inoltre, non può essere considerata contraria all’ordine pubblico neanche la circostanza che il minore abbia due genitori dello stesso sesso “ […] posto che nel nostro ordinamento è contemplata la possibilità che il minore abbia due figure genitoriali dello stesso sesso nel caso in cui uno dei genitori abbia ottenuto la rettificazione dell’attribuzione di sesso con gli effetti di cui all’art. 4 della legge 164 del 1982”.

Infine, quanto al divieto imposto dal nostro ordinamento circa la tecnica procreativa della maternità surrogata, la Corte, pur non entrando nel merito della questione, ritiene che non si tratti di un dato costituzionalmente imposto ma che rimanga nella disponibilità del legislatore italiano modificare o meno le norme in tale materia. Si tratta, dunque, di una valutazione distinta rispetto a quella del best interest del minore concepito con tale tecnica che deve essere tutelato, nel caso concreto, nel rispetto del principio della continuità dello status filiationis.

In definitiva, alla luce dei recenti orientamenti della giurisprudenza, il supremo interesse del fanciullo risulta essere il criterio guida generale da utilizzare, anche in funzione della sua flessibilità, come parametro per la lettura di tali sensibili argomenti e sembra costituire un limite ormai invalicabile da parte dello Stato al quale, nella valutazione di ordine pubblico rispetto a questioni che coinvolgono i minori, residua un margine di apprezzamento davvero molto ridotto anche in presenza di accordi di maternità surrogata invalidi in Italia

Fonte: http://www.quotidianogiuridico.it/documents/2018/09/28/maternita-surrogata-non-e-contrario-all-ordine-pubblico-avere-due-genitori-dello-stesso-sesso

 

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