La Corte, dopo aver ribadito che il giudice ha sempre il potere di rilevare d’ufficio la nullità del contratto o di singole clausole, anche nel giudizio di appello ed in quello di cassazione (Sez. Unite n. 26242/2014), afferma alcuni delicati principi: la previsione per cui il beneficiario deve formulare domanda di indennizzo su un modulo predisposto dall’assicuratore si pone in contrasto col principio di libertà delle forme, che permea di sé l’intera materia delle obbligazioni (stesso principio potrebbe invocarsi, per esempio, allorquando un danneggiato invii una lettera all’assicuratore senza compilare il CID).
Inoltre, la previsione per cui il beneficiario deve sottoscrivere la richiesta di indennizzo “presso l’Agenzia di competenza” viola addirittura la libertà personale e di movimento del beneficiario, imponendogli di fatto una servitù personale senza nessun beneficio o vantaggio per l’assicuratore. La previsione per cui il beneficiario deve produrre una relazione medica sulla morte del portatore di rischio non solo pone un non irrilevante onere economico a carico del beneficiario, ma per di più pone a suo carico l’onere di documentare le cause del sinistro, onere che per legge non ha.
Nell’assicurazione sulla vita, infatti, il beneficiario ha il solo onere di provare l’avverarsi del rischio, e quindi la morte della persona sulla cui cita è stata stipulata l’assicurazione (c.d. portatore di rischio). La circostanza che la morte possa essere avvenuta per cause che escludano l’indennizzabilità secondo le previsioni contrattuali, in quanto fatto estintivo della pretesa attorea, va provato dall’assicuratore, non dal beneficiario.
Fonte: www.altalex.com