Irap: non basta la segretaria per assoggettare l’avvocato

9 Giugno 2016


Cassazione Civile, SS.UU., sentenza 10/05/2016 n. 9451

La Corte di Cassazione a Sezioni Unite, con la sentenza n. 9451 del 10 maggio 2016, è stata chiamata a pronunciarsi su una questione di particolare importanza in materia di IRAP.

Il principio di diritto affermato dalla Suprema Corte rappresenta la soluzione al dibattito giurisprudenziale succedutosi nel corso del tempo, riguardante il presupposto per l’assoggettamento all’imposta regionale sulle attività produttive.

I giudici di legittimità hanno finalmente chiarito che non sono soggetti ad IRAP i contribuenti che:

sono inseriti in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità o interesse;
utilizzano beni strumentali minimi non eccedenti l’id quod plerumque accidit;
si avvalgono di un solo lavoratore dipendente con mansioni di segreteria o con mansioni meramente esecutive.
Al fine di meglio comprendere il principio di diritto affermato dalla Corte di Cassazione è necessario fare un breve cenno alla normativa di riferimento.

L’Irap (acronimo di Imposta Regionale sulle Attività Produttive) è un tributo a carattere reale introdotto e disciplinato dal D.Lgs. 446/1997.

A norma dell’art. 2 del suddetto decreto, presupposto dell’imposta è l’esercizio abituale di un’attività autonomamente organizzata diretta alla produzione e allo scambio di beni ovvero alla prestazione di servizi.

Per l’applicazione dell’imposta, dunque, è necessaria la sussistenza del requisito dell’autonoma organizzazione, il quale ricorre quando il contribuente sia il responsabile dell’organizzazione ed impieghi beni strumentali eccedenti il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività, ovvero si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui.

La questione sottoposta all’attenzione delle Sezioni Unite, riguardava un professionista esercente l’attività di avvocato che nello svolgimento della propria attività professionale si avvaleva di un solo lavoratore dipendente con mansioni di segreteria e di beni strumentali minimi, non eccedenti l’id quod plerumque accidit.

La sentenza dei giudici d’appello, impugnata dall’Agenzia delle Entrate per violazione e falsa applicazione dell’art. 2, D.Lgs. 446/97, aveva riconosciuto al contribuente il diritto al rimborso dell’IRAP versata per gli anni d’imposta dal 2000 al 2004.

L’Amministrazione ricorrente, in particolare, propendeva per l’applicazione dell’IRAP ritenendo che la presenza di un solo lavoratore dipendente determinasse la ricorrenza del requisito dell’autonoma organizzazione.

La Suprema Corte rigetta il ricorso dell’Agenzia delle Entrate.

Finalmente i giudici di legittimità hanno risolto la questione oggetto di diversi e contrapposti orientamenti giurisprudenziali in merito al presupposto per l’assoggettamento ad IRAP e segnatamente, al concetto di “autonoma organizzazione”.

Con riguardo al presupposto dell’IRAP, i giudici di legittimità hanno stabilito che il requisito dell’autonoma organizzazione ricorre quando il contribuente:

a) sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell’organizzazione e non sia, quindi, inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse;

b) impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l’id quod plerumque accidit, il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui che superi la soglia dell’impiego di un collaboratore che esplichi mansioni di segreteria ovvero mansioni meramente esecutive.

L’accertamento della sussistenza del suddetto requisito spetta al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato.

A ciò consegue che il diritto al rimborso deve essere riconosciuto al contribuente che dimostri di non essere in possesso dei requisiti che caratterizzano l’autonoma organizzazione, per tali intendendosi, alla luce della sentenza delle Sezioni Unite, solo quegli elementi che rechino al lavoro dell’interessato un apporto significativo, ovvero incidano sulla potenzialità del lavoro del contribuente in misura tale da garantire quel “qualcosa in più” rispetto all’attività del contribuente.

In particolare, per quanto riguarda i beni strumentali, affinché possa escludersi l’autonoma organizzazione è necessario che questi non superino il limite dell’id quod plerumque accidit, ossia il minimo indispensabile che permette all’interessato di svolgere la propria attività (si pensi ad un computer per un avvocato o ad una lettiga per il medico di base).

Per quanto riguarda la collaborazione non occasionale di lavoro altrui, invece, il limite è segnato dall’impiego di un solo collaboratore, ma occorre prestare attenzione alle mansione svolte dallo stesso.

Infatti, se da un lato può escludersi l’autonoma organizzazione nel caso in cui il contribuente si avvalga di un collaboratore che rechi alla “sua attività” un apporto del tutto mediato o generico (si pensi all’attività svolta dal lavoratore dipendente con funzioni esecutive o di segreteria), dall’altro non può usufruire dell’esclusione dall’assoggettamento all’IRAP il contribuente che si avvalga dell’opera di un collaboratore che rechi un “valore aggiunto” all’attività del medesimo.

Concludendo, il contribuente che non è in possesso del requisito dell’autonoma organizzazione può chiedere il rimborso dell’IRAP mediante la presentazione di dichiarazione integrativa ovvero attraverso apposita istanza da presentare ai sensi dell’art. 38 D.P.R. 602/72 entro 48 mesi dal versamento dell’IRAP non dovuta.

L’Agenzia delle Entrate dovrà rispondere a tale istanza entro 90 giorni dalla presentazione della medesima.

Qualora l’Ufficio dovesse rigettare l’istanza di rimborso ovvero dovesse rimanere in silenzio non rispondendo alla richiesta del contribuente, si potrà presentare ricorso in Commissione Tributaria Provinciale, ex art. 19 D.Lgs. 546/92, dimostrando adeguatamente al giudice di non essere in possesso del requisito dell’autonoma organizzazione previsto per l’assoggettamento all’IRAP.

Il ricorso deve essere proposto entro il termine di 60 giorni decorrenti dalla ricezione del diniego all’istanza di rimborso ovvero entro il termine di 10 anni dalla formazione del c.d. silenzio – rifiuto.

Il giudice, quindi, dovrà valutare la situazione di fatto prospettata dal contribuente, ben potendo riconoscere il diritto al rimborso ogni qual volta non ricorra il requisito dell’autonoma organizzazione, alla luce delle precisazioni rese, con la sentenza in commento, dalle Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione.

Fonte: http://www.altalex.com/documents/news/2016/05/17/irap-professionista-segretaria

Foto: http://www.studiolegaleramacciati.it/wp-content/uploads/2016/05/avvocato-segretaria-1024×682.jpg

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