Ciechi civili
- Limite di reddito personale lordo annuo per ciechi totali, ricoverati e non, e ciechi parziali ventesimisti: Euro 19.772,50
- Limite di reddito personale lordo annuo ipovedenti gravi con solo assegno a vita ad esaurimento: Euro 9.506,10
- Indennità di accompagnamento per ciechi totali per 12 mensilità: Nessun limite reddituale – Euro 1.022,44
- Indennità speciale per ciechi parziali ventesimisti per 12 mensilità: Nessun limite reddituale – Euro 229,30
- Pensione per ciechi totali ricoverati e ai ciechi parziali ventesimisti per 13 mensilità:* Si a limite reddituale – Euro 336,00
- Pensione per ciechi totali non ricoverati per 13 mensilità:* Si a limite reddituale – Euro 363,37
- Assegno a vita per ciechi ipovedenti gravi con solo assegno a vita ad esaurimento per 12 mensilità: Si a limite reddituale – Euro 249,38
Incremento al milione: Per l’importo massimo fino a Euro 747,84, se l’assicurato è solo, il limite di reddito è di euro 9.721,92; se l’assicurato è coniugato, il limite reddituale deve essere inferiore a euro 16.724,89.
Invalidi civili di età maggiorenni e fino al compimento del sessantasettesimo anno d’età**
- Limite di reddito personale lordo annuo per invalidi civili totali (100%): Euro 19.772,50
- Pensione di inabilità cat. INVCIV per invalidi civili totali (100%) per 13 mensilità: (provvidenza assistenziale e NON PREVIDENZIALE) * Si a limite reddituale – Euro 336,00
- Indennità di accompagnamento per invalidi civili totali (100%) e parziali ma solo per effetto della concausa della cecità parziale (Corte Costituzionale n. 346/1989) per 12 mensilità: Nessun limite reddituale – Euro 542,02
- Limite di reddito personale lordo annuo per invalidi civili parziali (dal 74% e fino al 99%): Euro 5.771,35
- Assegno mensile di assistenza per invalidi civili parziali (dal 74% e fino al 99%) per 13 mensilità: Si a limite reddituale – Euro 336,00
Invalidi civili al 100% minori di diciotto anni
- Indennità di accompagnamento per invalidi civili totali (100%) e parziali ma solo per effetto della concausa della cecità parziale (Corte Costituzionale n. 346/1989) per 12 mensilità: Nessun limite reddituale – Euro 542,02
- Indennità di frequenza (invalidi civili parziali dal 74% e fino al 99% minori di diciotto anni)
- Limite di reddito personale lordo annuo per invalidi civili parziali minorenni (dal 74% e fino al 99%): Euro 5.771,35
- Indennità di frequenza minorenni fino ad un massimo di 12 mensilità: Si a limite reddituale – Euro 336,00
Invalidi civili di età superiore al sessantasettesimo anno d’età**
- Limite di reddito personale lordo annuo per invalidi civili totali (100%): Euro 19.772,50
- Limite di reddito personale lordo annuo per invalidi civili parziali (dal 74%): Euro 5.771,35
- Assegno sociale (sostitutivo delle prestazioni previste per invalidi civili totali e parziali) per 13 mensilità: Euro 438,71 maggiorabile fino a 538,69. * Si a limite reddituale.
- Nota bene:
- SE SI ERA GIÀ RICONOSCIUTI INVALIDI PRIMA DEI 67 ANNI: L’assegno sociale spetta automaticamente a chi è già stato riconosciuto invalido civile. Per la determinazione dei limiti di reddito ci si riferisce a quelli previsti per la liquidazione dei rispettivi trattamenti di invalidità di cui si godeva e si considerano soltanto i redditi personali (e non quelli del coniuge). Ciò significa che i requisiti reddituali sono gli stessi che determinano la concessione delle prestazioni per invalidità civile.
- SE SI VIENE RICONOSCIUTI INVALIDI DOPO I 67 ANNI: Si applica la stessa normativa riguardante la generalità dei cittadini 67enni, con gli stessi limiti reddituali previsti per l’assegno sociale o la pensione sociale, però in questo caso verranno calcolati i redditi personali sommati a quelli del coniuge (reddituali del pensionato – 6.947,33 – o della coppia – 13.894,66).
- Indennità di accompagnamento per invalidi civili totali (100%) e parziali ma solo per effetto della concausa della cecità parziale (Corte Costituzionale n. 346/1989) per 12 mensilità: Nessun limite reddituale – Euro 542,02
Sordi civili
- Limite di reddito personale lordo annuo per sordi civili: Euro 19.772,50
- Pensione per sordi civili per 13 mensilità:* Si a limite reddituale – Euro 336,00
- Indennità di comunicazione per 12 mensilità: Nessun limite reddituale – Euro 267,83
Sordi civili di età superiore al sessantasettesimo anno d’età**
- Limite di reddito personale lordo annuo per sordi civili: Euro 19.772,50
- Assegno sociale (sostitutivo della pensione sordi civili) per 13 mensilità:* Si a limite reddituale – Euro 438,71 maggiorabile sino a Euro 538,69
- Indennità di comunicazione per 12 mensilità: Nessun limite reddituale – Euro 267,83
Legenda
- (*) percentuale previsionale di +0,80% delle pensioni rispetto allo scorso anno- DM del 15 novembre 2024 (GU n. 278 del 27/11/2024). I limiti reddituali sono aumentati del +1,60%, mentre gli importi delle indennità speciale e di accompagnamento cat. INVCIV vengono incrementati, sempre in via previsionale, del +4,49%.
- (**) innalzamento dell’età anagrafica a decorrere da gennaio 2019 Messaggio INPS 4570/2018. Il requisito anagrafico per i cd. “sopraggiunti limiti di età” per il periodo dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2025 è pari a 67 anni (circolare INPS n. 23/2025, par. 6, p. 9)
Nota bene
Tutti gli importi in Tabella sono al netto di eventuali maggiorazioni sociali. A tali importi base si aggiungono poi gli aumenti previsti dall’articolo 67 della legge n. 448 del 1998, dall’art. 70, comma 6, della Legge 388/2000- Finanziaria 2001 e dall’Incremento al milione previsto dall’art. 38 della Legge 448/2001 – Finanziaria 2002, modificato dall’art. 5, comma 5, della Legge N. 127/2007 e dall’Incremento al milione modificato dall’articolo 15 del decreto decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni in legge 13 ottobre 2020, n. 126.
Sentenza della Corte Costituzionale n. 152 del 23 giugno 2020. Questi aumenti però vengono concessi in presenza di precisi vincoli sui redditi personali e, soprattutto, coniugali che ogni anno vengono fissati dall’Inps sulla base dell’andamento del tasso di inflazione.
Riferimenti: Circolare INPS n. 23 del 28 gennaio 2025 – Rinnovo pensioni 2025