Corte Europea Diritti dell’Uomo, sez. IV, sentenza 14/04/2016 n. 22432/03
La pronuncia recente della Corte E.D.U. del 14.4.2015 (caso Chinnici c. Italia) ha stabilito inequivocabilmente che l’indennità di espropriazione di un’area per pubblica utilità, quand’anche operata in maniera legittima, è comunque oggetto di rivalutazione monetaria.
Forse è giunta al termine, nei casi di specie, la distinzione fra crediti di valuta e crediti di valore?
La differenza ontologica fra le due fattispecie di tipi di credito é ben nota a tutti gli addetti ai lavori e non é mai stata rivisitata con adeguati strumenti critici.
Obbligazioni di “valore” si hanno quando l’oggetto della prestazione consiste in una cosa diversa dal denaro, mentre quelli di “valuta” consistono ab origine in una somma di denaro. (Cass., sez.I, 20.01.1995, n. 634).
Secondo giurisprudenza consolidata i crediti di valore sono sempre soggetti a rivalutazione monetaria (e i crediti derivanti da atti illegali costituiscono un credito di valore), mentre i crediti di valuta (tipicamente quelli degli espropri legittimi) vanno rivalutati solo se il creditore dimostri di avere qualità meritorie, quali ad esempio possedere un grado di abilità sufficiente per sottrarsi al fenomeno inflattivo.
Ne consegue dunque che una espropriazione illegale darà origine ad un risarcimento danni, certamente da rivalutare.
Diverso invece il caso di esproprio condotto nel rispetto delle regole procedurali e che quindi dia origine ad un indennizzo da atto legittimo con un credito nascente da debito di valuta, che prevede solo interessi legali di natura compensativa.
Spetta al Giudicante poi stabilire se eventualmente spetta anche la rivalutazione monetaria ai sensi dell’art. 1224 c.c.
Premesso che tutto ciò appare come una discriminazione fra la categoria degli imprenditori/ investitori economicamente avveduti e la pletora dei semplici cittadini risparmiatori, i quali subirebbero trattamenti così differenziati, non possono sottacersi perplessità in ordine alla qualificazione del debito nel caso di specie, cioè siamo davvero certi che quanto dovuto a titolo di indennità sorga ab origine come somma di denaro predeterminata?
In realtà la stima indennitaria richiede spesso processi interminabili (20,30 o 40 anni) nel corso dei quali il fenomeno inflattivo ha modo di far sentire a tutti (imprenditori e non) i suoi laceranti effetti. Di tal che durante il processo soccorre l’ausilio del Consulente che é chiamato a stabilire l’indennizzo necessario all’espropriato per ricollocarsi sul mercato ed acquistare un bene di valore corrispondente al bene oggetto di ablazione.
Ne consegue che la perdita del potere d’acquisto in questi casi possa giungere fino al 90%.
I pragmatici Giudici di Strasburgo ritengono che le somme indennitarie, quand’anche dovute a titolo di esproprio “legittimo”, debbano essere adeguatamente attualizzate tenuto conto del fenomeno inflattivo e questo lo avevano già sancito, fra l’altro, nelle sentenze Scordino c/Italia del 2006 (ric. n. 36813/1997) nonché in Raffinerie Greche Stran e Stratis c. Grecia del 1994 e Motais de Narbonne c. Francia del 2002, precisando che il valore venale del suolo ablato deve essere rivalutato per compensare gli effetti devastanti dell’inflazione e su questa somma andranno calcolati gli interessi legali con la compensazione di eventuali ritenute fiscali come quella del 20% operata dal Governo italiano a titolo di imposta.
La sentenza Chinnici invece affronta per la prima volta, in maniera esclusiva, la questione della rivalutazione, stante che il ricorrente non si lamenta della stima accordatagli dai Giudici nazionali, ma si lamenta unicamente della mancata rivalutazione sulle somme a lui dovute dal 1991 e determinate in via definitiva nel 2013.
Purtroppo successivamente alla sent. Chinnici, la S.C. di Cassazione si é nuovamente pronunciata in senso contrario al riconoscimento della rivalutazione (Cass. 10190/15), per cui la questione andrebbe rimeditata e forse senza sottoporla al vaglio della Consulta, atteso che il diritto non viene negato a causa di una norma ma per mera giurisprudenza, che quindi potrebbe mutare allineandosi a quella di Strasburgo, in quanto é evidente che un indennizzo privo della rivalutazione, consentirebbe al soggetto leso di riacquistare una quantità di terreno, di pari valore, infinitesimamente più piccola di quella che gli venne ablata 30 o 40 anni prima.
Fonte: http://www.altalex.com/documents/news/2016/05/27/indennita-di-espropriazione-cedu-rivalutazione-monetaria
Foto: http://2.citynews-today.stgy.it/~media/original-hi/23242852939177/corte-europea-diritti-delluomo-strasburgo-1-2.jpg