L’INPS, con circolare n. 197 del 23 dicembre 2021, ha reso noti gli importi delle prestazioni assistenziali, cat. INVCIV, in favore dei ciechi civili, degli invalidi civili e dei sordi per l’anno 2022.
Pensione e indennità per ciechi civili.
Limite di reddito personale lordo annuo per il diritto alla pensione: euro 17.050,42.
Pensione per i ciechi assoluti maggiorenni ricoverati gratuitamente a carico del SSN, e per i ciechi parziali ventesimisti minorenni e maggiorenni: euro 291,69.
Pensione per i ciechi assoluti maggiorenni non ricoverati: euro 315,45.
Limite di reddito personale annuo per gli ipovedenti gravi (decimisti), con solo assegno a vita a esaurimento: euro 8.197,39.
Assegno a vita a esaurimento: euro 216,49.
Indennità di accompagnamento per ciechi assoluti: euro 946,80. Indennità speciale per ciechi parziali: euro 215,35.
(*) le indennità speciale e di accompagnamento sono indipendenti dai redditi.
Nota bene: in assenza di specifica, l’INVCIV di riferimento spetta sia ai maggiorenni, sia ai minorenni. Eventuali limitazioni nel diritto sono espressamente indicate.
Pensione e indennità per i sordi.
Limite di reddito personale lordo annuo per il diritto alla pensione dei sordi: euro 17.050,42.
Pensione per i sordi maggiorenni (fino ai 67 anni, da compiere): Euro 291,69.
Al compimento dei 67 anni*, la pensione di sordo si trasforma in assegno sociale sostitutivo (nel rispetto dei medesimi limiti reddituali).
*Il requisito anagrafico per il diritto all’assegno sociale per il periodo dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2022 è pari a 67 anni (circ. INPS n. 148/2020, par. 10.3, pag. 18)
Indennità di comunicazione per sordi: euro 260,76.
Pensione e indennità per invalidi civili
Limite di reddito personale lordo annuo per il diritto alla pensione di invalidità civile totale al 100 per cento: euro 17.050,42.
Pensione per gli invalidi civili totali al 100 per cento maggiorenni (fino ai 67 anni, da compiere): euro 291,69. Limite di reddito personale lordo annuo per il diritto all’assegno di assistenza per l’invalidità civile parziale (pari o superiore al 74 per cento e fino al 99 per cento, incluso): euro 5.010,20. Assegno mensile di assistenza per invalidi civili parziali maggiorenni (fino ai 67 anni, da compiere): euro 291,69.
*Al compimento dei 67 anni, la pensione di invalidità e l’assegno mensile di assistenza si trasformano in assegno sociale sostitutivo base.
Nota Bene: l’assegno mensile di assistenza per invalidi civili parziali potrebbe interessare i soggetti ipovedenti gravi, che si vedono riconosciuta dalla Commissione per l’invalidità civile, una invalidità di almeno il 74 per cento. Non dimentichiamo che gli ipovedenti gravi sono sì “non vedenti”, ma non “ciechi civili”.
Indennità di accompagnamento per invalidi civili totali, non ricoverati gratuitamente a carico del SSN: euro 525,17.
Nota bene: in caso di ricovero oltre il 29esimo giorno – gratuito, poiché a carico del SSN – l’invalido civile totale titolare di indennità di accompagnamento dovrà darne comunicazione all’INPS, perché venga sospesa l’erogazione dell’accompagnamento (circostanza che non interessa, invece, i ciechi civili assoluti ricoverati a carico del SSN).
Indennità di accompagnamento per invalidi civili parziali, per effetto della concausa della cecità parziale (Corte Costituzionale n. 346/1989): euro 525,17
Limite di reddito personale lordo annuo per il diritto alla indennità di frequenza in favore degli invalidi civili parziali minorenni, fino al compimento di 18 anni (invalidità pari o superiore al 74 per cento e fino al 99 per cento, incluso): euro 5.010,20.
Indennità di frequenza: euro 291,69.
Nota bene: In caso di ricovero del minore titolare dell’indennità di frequenza oltre il 29esimo giorno, il genitore dovrà darne comunicazione all’INPS, perché venga sospesa l’erogazione dell’indennità (legata alla presenza a scuola).
Nota Bene: l’indennità di frequenza è prevista anche per i minori, da 0 a 3 anni, che frequentino l’asilo nido (Corte Costituzionale n. 467/2002. Messaggio INPS n. 9043 del 25/05/2012). La presenza dei minori presso le comunità di tipo familiare non è incompatibile con l’erogazione dell’indennità di frequenza. Infatti, le comunità famiglia (in base alla normativa in materia ex legge n. 328 del 2000 e decreto n. 308 del 2001) risultano caratterizzate da funzioni di accoglienza a bassa intensità assistenziale. Hanno, altresì, diritto all’indennità di frequenza anche i minori stranieri titolari di carta di soggiorno o di permesso di soggiorno di durata non inferiore ad un anno (Corte Costituzionale n. 22/2015. Messaggio INPS.HERMES.20-10-2015.0006456).
“Incremento al milione” previsto dall’art. 38 della legge n. 448/2001, Finanziaria 2002 modificato dall’articolo 15 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni in legge 13 ottobre 2020, n. 126. Sentenza della Corte Costituzionale n. 152 del 23 giugno 2020 (Circolare INPS n. 197/2021, Allegato 1, Tabella M5 p. 39)
Requisiti richiesti:
a) status visivo: cecità assoluta
Tra le altre categorie di soggetti beneficiari, ricordiamo gli invalidi civili totali al 100 per cento e i sordi, mentre, sul piano previdenziale, gli inabili ex legge n. 222/1984.
b) età minima: a partire da 18 anni (senza un limite anagrafico massimo);
c) limite reddito: se l’assicurato è solo, euro 8.583,51; se l’assicurato è coniugato, il limite reddituale deve essere inferiore a euro 14.662,96*
(*) Non concorrono al calcolo reddituale i seguenti redditi:
• il reddito della casa di abitazione;
• le pensioni di guerra;
• l’indennità di accompagnamento;
• l’importo aggiuntivo di 154,94 euro (legge 388/2000);
• i trattamenti di famiglia;
• l’indennizzo previsto dalla legge 25 febbraio 1992, n. 210, in favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazioni di emoderivati.
d) aumento fino a euro 660,27.
Modalità di calcolo:
L’entità dell’erogazione va valutata caso per caso. Il cd. “Incremento al milione” consente di arrivare, ad una corresponsione onnicomprensiva della pensione cat. INVCIV di euro 660,27 per tredici mensilità.
Per ottenere le maggiorazioni di pensione cat. INVCIV (che l’INPS dovrebbe riconoscere d’Ufficio al momento della prima liquidazione), laddove le condizioni reddituali siano quelle sopra descritte, nonché per richiedere altre tipologie di maggiorazioni sociali non collegate alle prestazioni per invalidità civile (Circ. INPS N. 197/2021, Rinnovo 2022 – Tabelle), è necessario che, preliminarmente, l’Ente previdenziale conosca lo stato attuale dei redditi dell’assicurato e/o del proprio coniuge. Al riguardo, l’interessato invalido civile, cieco civile o sordo sarà tenuto a tenere aggiornata la propria posizione all’interno del database dell’Ente previdenziale. Pertanto, in caso di variazione e/o semplicemente di aggiornamento della posizione reddituale (ad es., nel caso in cui l’ultima comunicazione reddituale risulti datata nel tempo), si consiglia di presentare all’INPS una domanda di Ricostituzione per motivi reddituali della pensione INVCIV, anche per via patronale, indicando tramite il modello AP70 – da compilare accuratamente in ogni sua parte – tutti i redditi sia personali che coniugali, anno per anno (dall’ultima dichiarazione nota all’INPS fino alla data odierna di presentazione della domanda di Ricostituzione) e, ad ogni buon conto, allegando anche copia del verbale di cecità civile.
Buongiorno,ho smarrito il verbale della mia pensione di
Invalidità,e vorrei richiedere una copia.Prendo la pensione dal 2015
E sono di Pomezia
Salve, contatti lo studio all’indirizzo email studioavvocatocolletti@gmail.com. Cordialità