Cassazione penale, Sez. IV, sentenza 30/05/2016 n. 22696
Con l’entrata in vigore del Decreto Legislativo 15 gennaio 2016, n. 8, in tema di depenalizzazioni, la guida senza patente viene fatta rientrare tra gli illeciti di carattere amministrativo, anche se il fatto è stato commesso prima dell’entrata in vigore delle nuove disposizioni.
Il nuovo comma XV dell’art. 116 C.d.S., dispone infatti che “Chiunque conduce veicoli senza aver conseguito la corrispondente patente di guida è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 30.000 euro”. Ad identica sanzione soggiacciono i conducenti colti alla guida di veicoli in assenza di titolo abilitativo, in quanto revocato, ovvero non rinnovato, per mancanza dei requisiti fisici e psichici.
Una delle prime applicazioni della peculiare disciplina, è stata compiuta dalla Corte di Cassazione (Sezione IV penale, Sentenza 30 maggio 2016, n. 22696) che ha annullato, senza rinvio, la sentenza (n. 291 del 6 marzo 2015) con cui il Tribunale di Perugia aveva condannato un motociclista all’ammenda, sanzione già prevista per il reato di guida senza patente, dopo che, fermato dai Carabinieri mentre si trovava alla guida di un motoveicolo, veniva accertato che non aveva mai conseguito la patente di guida.
La IV Sezione penale, nella specie, ha stabilito che il fatto per cui si stava procedendo non risulta più previsto dalla legge come reato. La stessa Corte ha tuttavia osservato che la contravvenzione prevista all’art. 116, comma XIII, del C.d.S., è stata trasformata in illecito amministrativo dallo stesso decreto (articolo 1, comma I) in vigore dal 6 febbraio scorso. La Cassazione, infine, ha puntualizzato che la menzionata riforma ha previsto che le nuove disposizioni, le quali hanno sostituito le sanzioni penali con le sanzioni amministrative, si applicano pure alle violazioni poste in essere prima del 6 febbraio 2016, data di entrata in vigore del summenzionato Decreto Legislativo purché, a tale epoca, il procedimento penale non sia stato definito con sentenza, ovvero con decreto penale, irrevocabile.
In ragione di tale deroga, pertanto, anche per le violazioni commesse in epoca anteriore all’entrata in vigore del Decreto Legislativo n. 8 del 2016 si impone, ai sensi dell’articolo 9, la trasmissione della sentenza al Prefetto, autorità amministrativa competente a sanzionare l’illecito amministrativo, affinché dia corso al relativo procedimento.
Ai sensi delle nuove disposizioni, pertanto, il Prefetto irrogherà al motociclista, protagonista della vicenda de qua, una sanzione amministrativa pecuniaria, di intervallo compreso tra 5.000 euro e 30.000 euro. Si rammenta, infine, che identica sanzione si applica ai conducenti che guidano senza patente perché revocata, o non rinnovata, per mancanza dei requisiti fisici e psichici.
Fonte: http://www.altalex.com/documents/news/2016/06/17/depenalizzazione-della-condotta-di-guida-senza-patente
Foto: http://foto.infomotori.com/photo/2016/01/12/cache/patente_restyling.jpg