Tribunale, Cassino, Sez. esecuzioni, ordinanza 30/05/2016
Il conferimento di beni in un fondo patrimoniale non può più essere considerato un muro invalicabile per il creditore.
E’ quanto ribadito dal Giudice della Esecuzione Immobiliare del Tribunale di Cassino, con l’ordinanza pubblicata il 30 maggio scorso, in aderenza al consolidato orientamento della Corte di Cassazione.
Nella specie, il giudice ha visto assumere, ex persona debitoris, che il bene immobile sottoposto a pignoramento fosse da ritenere ai sensi dell’art. 170 c.c. impignorabile, in quanto conferito in un fondo patrimoniale.
Il debitore, instando per la sospensiva, proponeva opposizione ai sensi dell’art. 615 c.p.c., secondo comma, avverso la esecuzione immobiliare intentata contro di lui.
Con l’ordinanza in parola, il Giudice non ha concesso l’invocata cautela ed ha rigettato la sospensiva.
È noto il dibattito giurisprudenziale che si è sviluppato sulla effettiva operatività dell’art. 170 del Codice Civile, e sulla reale portata del divieto espresso da detto articolo in deroga alla regola generale della piena responsabilità patrimoniale, ex art. 2740 c.c., che informa il nostro ordinamento, nonché sul riparto del relativo onus probandi.
Ai fini dell’applicazione del divieto circa la esecuzione sui beni del fondo patrimoniale ex art. 170 c.c., è de iure condito che spetta al debitore provare l’estraneità del credito ai bisogni della famiglia, essendovi una presunzione di inerenza dei debiti alle esigenze famigliari, come pure spetta a lui dimostrare che il creditore era a conoscenza di detta estraneità.
Va inoltre fornita un’interpretazione estremamente ampia della categoria dei bisogni della famiglia, che giustificano l’esecuzione anche sul fondo patrimoniale: (cfr. Cass. n. 5684/06, n. 12730/07; Cass. n. 12998/06; Cass. n. 134/84; Cass. n. 11683/01; Cass. n. 15862/09). In conformità, recentemente il Tribunale di Reggio Emilia, sez. II civ. sentenza n. 765 del 20/05/2015.
Nel caso in commento, è emerso che le obbligazioni assunte dal debitore erano state contratte per scopi inerenti ai bisogni della famiglia.
Egli, infatti, con un preliminare rimasto inadempiuto, prometteva di vendere all’opposto l’immobile oggetto del fondo patrimoniale, dichiarando nella carta preliminare che esso era stato conferito in un fondo patrimoniale, e che egli stesso si era impegnato a chiedere al competente Tribunale le necessarie autorizzazioni alla vendita.
Nel caso di specie, la natura del credito azionato risultava dichiarata dallo stesso opponente nel ricorso da lui proposto ai sensi dell’art. 169 c.c.: il debitore chiedeva al Tribunale di Cassino l’autorizzazione alla vendita dell’immobile oggetto del fondo patrimoniale, motivando la sua richiesta per esigenze volte a tutela della famiglia.
Nella sua ordinanza, quindi, il Giudice di Cassino ha confermato il seguente principio di diritto: “nel caso di opposizione proposta dal debitore avverso l’esecuzione avente ad oggetto beni costituiti in fondo, al fine di contestare il diritto del creditore di agire esecutivamente ex art. 615 C.p.c, l’onere della prova grava sul debitore opponente, il quale deve provare la regolare costituzione del fondo patrimoniale e la sua opponibilità nei confronti del creditore pignorante, e che il debito per cui si procede venne contratto per scopi estranei ai bisogni della famiglia”.
Inoltre, sul debitore grava anche l’onere di provare la conoscenza di tale estraneità in capo al creditore.
Nel corpo della richiamata ordinanza è stato infatti osservato che “in tema di esecuzione sui beni del fondo patrimoniale e sui frutti di essi, il disposto dell’art. 170 cc, per cui l’esecuzione non può aver luogo per debiti che il creditore conosceva essere stati contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia, va inteso non in senso restrittivo, come riferentesi cioè alla necessità di soddisfare l’indispensabile per l’esistenza della famiglia, bensì nel senso di ricomprendere in detti bisogni anche quelle esigenze volte al pieno mantenimento ed all’armonico sviluppo della famiglia, nonché al potenziamento della sua capacità lavorativa, restando escluse solo le esigenze voluttuarie o caratterizzate da intenti meramente speculativi”.
Nello specifico, la parte opponente si è limitata a provare soltanto la costituzione del fondo patrimoniale, ma non ha fornito la prova, di cui era rigorosamente onerata, degli altri due elementi, ossia l’estraneità del credito ai bisogni della famiglia, e la conoscenza di detta estraneità da parte del creditore.
Fonte:http://www.altalex.com/documents/news/2016/06/16/fondo-patrimoniale-cosa-provare-per-avvalersi-del-regime-impignorabilita
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