Le cartelle esattoriali possono essere notificate con raccomandata a/r ma solo da Poste Italiane e non da agenzie postali e corrieri privati.
La notifica della cartella esattoriale effettuata tramite posta privata (per esempio Nexive, Posta express, Mailpost ecc.) è affetta da nullità insanabile; in pratica essa è considerata inesistente, come mai avvenuta. Difatti solo Poste Italiane ha il potere di notifica degli atti giudiziari e delle cartelle esattoriali.
Secondo l’orientamento ormai maggioritario, approvato da una nota recente sentenza della Cassazione [1], la cartella Equitalia e gli altri atti della riscossione possono essere notificati tramite raccomandata a/r e ai fini della validità della notifica non è necessario dunque l’intervento dell’ufficiale giudiziario. Ciò che conta però è che la posta incaricata della notifica sia il fornitore universale del servizio postale, cioè Poste Italiane, e non altri corrieri privati.
Per espressa previsione di legge [2] il servizio di notifica degli atti giudiziari e delle cartelle esattoriali è riservato in via esclusiva a Poste Italiane, con esclusione di ogni relativo potere dei servizi postali privati.
In particolare è previsto che “Per esigenze di ordine pubblico, sono affidati in via esclusiva al fornitore del servizio universale: a) i servizi inerenti le notificazioni di atti a mezzo posta e di comunicazioni a mezzo posta connesse con la notificazione di atti giudiziari di cui alla legge 20 novembre 1982, n. 890, e successive modificazioni; b) i servizi inerenti le notificazioni a mezzo posta di cui all’articolo 201 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285”.
La violazione di tale disposizione di legge comporta non la semplice irregolarità o nullità della notifica bensì l’inesistenza della stessa, con conseguente insanabilità.
Tanto è stato chiarito più volte espressamente dalla giurisprudenza di merito e di legittimità [3] secondo cui l’operatore postale privato è un “soggetto non abilitato, privo della qualifica di pubblico ufficiale, la cui attività inficia il perfezionamento del procedimento notificatorio”. La notifica effettuata da soggetti non abilitati è viziata da inesistenza.
Dunque se viene notificata una cartella esattoriale tramite posta privata, la notifica è nulla e non sanabile neppure con l’impugnazione da parte del destinatario che dimostra così di averne avuto comunque conoscenza.
L’inesistenza della notifica può essere rilevante ai fini della prescrizione del tributo in quanto se sono già decorsi i termini di prescrizione ed Equtalia nel frattempo non ha proceduto ad una notifica regolare della cartella esattoriale (o altro atto successivo), non può parlarsi di atti interruttivi. Ne consegue l’estinzione del debito e l’impossibilità di procedere alla sua riscossione.
[1] Cass. sent. n. 8333/2015.
[2] Art. 4 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, modificato dal D.Lgs. 58/2011.
[3] Cass. sent. n. 2035 del 30.01.2014.
Fonte: http://www.laleggepertutti.it/112063_equitalia-inesistente-la-notifica-con-posta-privata#sthash.785IxclH.dpuf
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