Cassazione Civile, SS.UU., sentenza 19/05/2016 n. 10318
E’ applicabile il principio di prevenzione a chi costruisce per primo.
Tanto è quanto stabilito dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la sentenza del 19 maggio 2016, n. 10318.
L’art. 873 del Codice Civile, stabilisce che “le costruzioni su fondi finitimi, se non sono unite o aderenti, devono essere tenute a distanza non minore di tre metri. Nei regolamenti locali può essere stabilita una distanza maggiore.
In particolare in materia di costruzioni sul confine, la legge si ispira al principio della prevenzione temporale, desumibile dal combinato disposto degli artt. 873, 874, 875 e 877, secondo il quale il proprietario che costruisce per primo determina, le distanze da osservare per le altre costruzioni da erigersi sui fondi vicini.
Chi edifica per primo su di un fondo contiguo ad un altro ha una triplice facoltà alternativa:
a) costruire sul confine: di conseguenza il vicino può chiedere la comunione forzosa del muro sul confine (art. 874 c.c.) o realizzare la propria fabbrica in aderenza allo stesso (art. 877 c.c., comma 1); ove non intenda costruire sul confine, è tenuto ad arretrare il suo edificio in misura pari all’intero distacco legale.;
b) costruire con distacco dal confine ad una distanza pari alla metà di quella imposta dal codice civile, e cioè alla distanza di un metro e mezzo dallo stesso o a quella maggiore stabilita dai regolamenti locali; in questo caso il vicino deve costruire anch’esso ad una distanza dal confine pari alla metà di quella prevista, in modo da rispettare il prescritto distacco legale dalla preesistente costruzione;
c) costruire con distacco dal confine ad una distanza inferiore alla metà di prescritta per le costruzioni su fondi finitimi salvo il diritto del vicino, che costruisca successivamente, di avanzare la propria fabbrica fino a quella preesistente, pagando il valore del suolo. In tal caso, il vicino può costruire in appoggio, chiedendo la comunione del muro oppure in aderenza.
Tale principio è derogabile soltanto quando vi sono norme dettate dai regolamenti locali che fissino un distacco obbligatorio dal confine.
Le Sezioni Unite, ritengono che il contrasto sorto debba essere risolto privilegiando l’interpretazione favorevole all’operatività, del criterio della prevenzione, non apparendo convincenti le ragioni che nella elaborazione giurisprudenziale e dottrinale sono state addotte a sostegno dell’opposta tesi, ovvero appoggiando il carattere “inderogabile” delle distanze privilegiando una interpretazione “letterale” delle norme.
Difatti il contrasto tra le sezioni della Suprema Corte nasce dall’assimilazione degli attributi “assolutezza” e “inderogabilità, derivante dalla necessità di assicurare un’equa ripartizione dell’onere tra i proprietari confinanti.
Ma le Sezioni Unite ritengono che tale principio sia facilmente obiettabile poiché il principio di equo contemperamento degli interessi delle parti sia garantito dalla possibilità, offerta al prevenuto, di chiedere la comunione forzosa del muro o di costruire in aderenza alla fabbrica eretta dal preveniente sul confine o a distanza dallo stesso inferiore alla metà del distacco fissato dalla norma regolamentare e pertanto si applica il principio di prevenzione quando il regolamento edilizio del Comune prescrive una distanza fra le costruzioni superiore a quella prevista ex articolo 873 c.c. e non anche un distacco minimo dei fabbricati dal confine né vieta in modo esplicito la costruzione in appoggio o in aderenza.
Fonte: http://www.altalex.com/documents/news/2016/05/24/distanze-tra-edifici-sezioni-unite-chiariscono-quando-applicabile-la-prevenzione
Foto: http://static.rifaidate.it/casa/costruire-una-casa/distanze-tra-fabbricati_O1.jpg