Cassazione Civile, sez. III, sentenza 29/02/2016 n.3908
La sentenza in oggetto tratta la questione relativa alla legittimità dell’indagine sul merito dell’opposizione, quando il decreto ingiuntivo è affetto da vizi procedurali.
In particolare, nel caso in esame il ricorso per ingiunzione di pagamento e pedissequo decreto venivano notificati al debitore, oltre al termine sancito dall’art. 644 c.p.c.
Il Tribunale di Roma (per ragioni di merito) e la Corte d’Appello adita (in accoglimento dell’eccezione preliminare di inefficacia, sollevata già dall’opponente in primo grado) avevano accolto l’opposizione.
La parte soccombente ricorreva dinanzi alla Corte di Cassazione, senza porre in discussione l’inefficacia del decreto, ma deducendo che non fosse stata esaminata nel merito la domanda di pagamento dal giudice del secondo grado; in particolare rilevava che l’opposizione dà comunque luogo a un ordinario giudizio di cognizione che non è limitato alla verifica dei requisiti speciali di ammissibilità e validità del decreto, ma deve attenere anche alla fondatezza della domanda.
La Corte di Cassazione ha ritenuto fondata la doglianza, così come prospettata dai ricorrenti.
In particolare, la Corte ha richiamato il consolidato orientamento per cui l’opposizione a decreto ingiuntivo instaura un ordinario ed autonomo giudizio di cognizione che, sovrapponendosi allo speciale e sommario procedimento monitorio, investe il giudice del potere-dovere di statuire sulla pretesa originariamente fatta valere con la domanda d’ingiunzione.
In particolare, la tardiva notificazione del decreto ingiuntivo, ai sensi dell’art. 644 c.p.c., comporta l’inefficacia del provvedimento, senza tuttavia escludere la qualificabilità del ricorso per ingiunzione come domanda giudiziale, con la conseguenza che il giudice adito provvedere in sede contenziosa ordinaria, sia sull’eccezione che sulla fondatezza della pretesa azionata nel procedimento monitorio (Cass. civ., 13 giugno 2013, n. 14910).
Infatti, la notificazione dell’ingiunzione comunque effettuata deve essere intesa come espressione della volontà del creditore di avvalersi dell’ingiunzione stessa, escludendo la presunzione di abbandono del ricorso che è alla base della previsione di inefficacia dell’art. 644 c.p.c.
Alla luce di quanto sopra, la Corte ha ritenuto che qualora il decreto sia stato notificato tardivamente e la sua inefficacia sia stata fatta valere con lo strumento della opposizione, il giudice così adito legittimamente deve decidere anche sul merito della pretesa creditoria fatta valere con il procedimento monitorio.
L’inosservanza del termine ex art. 644 c.p.c. da parte dell’intimante può rilevare unicamente in caso di rigetto dell’opposizione, ai fini del provvedimento sulle spese processuali; in particolare non sarebbero ripetibili di quelle relative all’ottenimento dell’ingiunzione dichiarata inefficace.
Alla luce delle suesposte considerazioni la Corte accoglie il ricorso, cassando con rinvio alla Corte d’Appello di Roma per l’indagine sul merito.
Fonte:http://www.altalex.com/documents/news/2016/02/15/decreto-ingiuntivo-opposizione