Corte Costituzionale, sentenza 23/09/2016 n. 213
Con l’importante sentenza n. 213 del 2016 la Corte costituzionale ha stabilito il rilevante principio secondo cui anche al convivente di persona disabile – che si occupi dell’assistenza in favore del partner malato o invalido – ha diritto di usufruire, alla stessa stregua dei coniugi e dei parenti fino al secondo grado, dei tre giorni di permesso mensile retribuito e coperto da contribuzione figurativa previsti dalla legge 104 del 1992.
Il Caso
Un dipendente dell’azienda sanitaria di Livorno instaurava una controversia nei confronti della stessa per ottenere il riconoscimento del diritto ad usufruire dei permessi di assistenza previsti dall’art. 33, comma 3, della legge n. 104 del 1992 a favore del proprio compagno, con il quale conviveva “more uxorio” e che risultava portatore di una gravissima ed irreversibile disabilità (morbo di Parkinson), chiedendo, contestualmente, di recuperare nei riguardi della medesima azienda – in tempo e in denaro – le ore di permesso che erano state da lei utilizzate per garantire l’assistenza già prestata al proprio convivente per un pregresso periodo di circa sette anni, su autorizzazione della stessa datrice di lavoro, che gliela aveva successivamente revocata sul presupposto dell’insussistenza di legami di parentela, affinità o coniugio con l’assistito.
L’adito giudice del lavoro presso il Tribunale solleva, in via incidentale, questione di legittimità costituzionale dell’art. 33, comma 3, della famosa legge 5 febbraio 1992, n. 104 (disciplinatrice dell’assistenza, dell’integrazione sociale e dei diritti delle persone handicappate) “nella parte in cui non includeva il convivente more uxorio tra i soggetti beneficiari dei permessi di assistenza al portatore di handicap in situazione di gravità”, per assunta violazione degli artt. 2, 3 e 32 della Costituzione.
Infatti, secondo la prospettiva del giudice rimettente, la suddetta norma censurata – nel non includere nella platea dei possibili beneficiari dei permessi retribuiti il convivente more uxorio – contrastava:
con l’art. 2 Cost., in quanto non avrebbe permesso al soggetto interessato dalla grave disabilità di beneficiare della piena ed effettiva assistenza nell’ambito di una formazione sociale che lo stessa aveva contribuito a determinare e in cui si era venuta sviluppando la sua personalità;
con l’art. 3 Cost., congiuntamente agli artt. 2 e 32 Cost., poiché avrebbe prodotto una irragionevole discriminazione – con riferimento all’assistenza da garantire mediante il godimento dei permessi retribuiti – tra il portatore di handicap inserito in una stabile famiglia di fatto e il soggetto versante in identiche condizioni appartenente ad una famiglia fondata sul matrimonio, in tal modo ledendo il diritto alla tutela della salute psico-fisica della persona affetta da handicap grave, nonché alla tutela della dignità umana e, quindi, dei diritti inviolabili dell’uomo, da qualificarsi come beni primari non collegabili geneticamente ad un preesistente rapporto di matrimonio ovvero di parentela o affinità.
Nella costituzione dell’INPS e della Presidenza del Consiglio dei ministri – entrambi propendenti per la non fondatezza della evidenziata questione di costituzionalità – il Giudice delle leggi, dopo aver ravvisato la pacifica rilevanza della stessa, ne ha dichiarato anche la fondatezza nel merito, ritenendo che “non includere il convivente tra i soggetti legittimati a fruire del permesso mensile retribuito, violava i parametri costituzionali evocati dal giudice rimettente, risolvendosi in un inammissibile impedimento all’effettività dell’assistenza e dell’integrazione”.
La decisione della Corte costituzionale
Nel ricostruire preliminarmente il quadro normativo di riferimento, i giudici della Consulta hanno osservato come le successive modifiche intervenute, nel ridefinire la categoria dei lavoratori legittimati a fruire dei permessi per assistere persone in situazione di handicap grave, avevano ristretto il novero dei beneficiari dei permessi di cui alla norma sottoposta a scrutinio di costituzionalità.
Infatti, se, da un lato, avevano eliminato la limitazione del compimento del terzo anno di età del bambino per la fruizione del permesso mensile retribuito da parte del lavoratore dipendente genitore del minore in situazione di disabilità grave (potendo i genitori, in forza della modifica, fruire, alternativamente, del permesso mensile retribuito anche per assistere figli portatori di handicap in età inferiore ai tre anni), dall’altro, avevano riconosciuto il diritto a fruire dei tre giorni di permesso mensile al lavoratore dipendente, pubblico o privato, che assiste persona con handicap in situazione di gravità, coniuge, parente o affine entro il secondo grado. Solo in particolari situazioni l’agevolazione in questione avrebbe potuto essere estesa ai parenti e agli affini di terzo grado delle persone da assistere (trattavasi dei casi in cui il coniuge o i genitori della persona affetta da grave disabilità avevano compiuto i 65 anni di età o fossero risultati affetti da patologie invalidanti). In ogni caso, nella formulazione dell’art. 33, comma 3, come sostituito dall’art. 24, comma 1, lettera a), della legge n. 183 del 2010, era stato espunto espressamente il requisito della “convivenza”.
Prima di pervenire alla declaratoria di illegittimità della norma oggetto del giudizio di costituzionalità nella parte in cui non prevedeva il diritto alla fruizione dei permessi in favore dei conviventi, la Corte costituzionale ha rilevato che esso costituisce espressione dello Stato sociale che eroga una provvidenza in forma indiretta, tramite facilitazioni e incentivi ai congiunti che si fanno carico dell’assistenza di un parente disabile grave. Trattasi, in effetti, di uno strumento di politica socio-assistenziale, che, come quello del congedo straordinario di cui all’art. 42, comma 5, del d.lgs. n. 151 del 2001, è fondato sul riconoscimento della cura alle persone affette da grave disabilità prestata dai congiunti e sulla valorizzazione delle relazioni di solidarietà interpersonale ed intergenerazionale.
In sostanza, in virtù dei suoi presupposti e delle vicende normative che lo hanno caratterizzato, la ragione giustificatrice del riconoscimento di tale diritto è da rinvenire nel favorire l’assistenza alla persona affetta da handicap grave in ambito familiare e questa esigenza si avverte tanto allorquando i soggetti tutelati risultino affetti da una compromissione delle capacità fisiche, psichiche e sensoriali tale da “rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione”, secondo quanto letteralmente previsto dall’art. 3, comma 3, della legge n. 104 del 1992.
Alla stregua di quanto chiarito, quindi, l’istituto del permesso mensile retribuito si pone in un rapporto di stretta e diretta correlazione con le finalità perseguite dalla legge n. 104 del 1992, con particolare riferimento a quelle di tutela della salute psico-fisica della persona portatrice di handicap (riconducibile all’art. 32 Cost.), da garantire anche nell’ambito delle formazioni sociali in cui trova svolgimento la sua personalità (ai sensi del denunciato art. 2 Cost.) da identificarsi con “ogni forma di comunità, semplice o complessa, idonea a consentire e favorire il libero sviluppo della persona nella vita di relazione, nel contesto di una valorizzazione del modello pluralistico” (come già evidenziato nella fondamentale sentenza della stessa Corte n. 138 del 2010).
Pertanto, alla stregua dell’esposto percorso logico individuante l’effettiva ratio legis sottesa alla norma oggetto di censura, la Consulta ha ritenuto irragionevole che nell’elencazione dei soggetti legittimati a fruire del permesso mensile retribuito ivi disciplinato, non sia incluso il convivente della persona con handicap in situazione di gravità, sottolineando, altresì, come anche l’art. 3 Cost. invocato dal Tribunale livornese avrebbe dovuto essere valorizzato non per la sua portata uguagliatrice (restando comunque diversificata la condizione del coniuge da quella del convivente), ma per la contraddittorietà logica della esclusione del convivente dalla previsione di una norma che intende tutelare il diritto alla salute psico-fisica del disabile.
Per tutte le spiegate ragioni la Corte è, quindi, pervenuta alla declaratoria dell’illegittimità costituzionale dell’art. 33, comma 3, della legge n. 104 del 1992, nella parte in cui non include il convivente (e non solo quello “more uxorio”) tra i soggetti legittimati a fruire del permesso mensile retribuito per l’assistenza alla persona con handicap in situazione di gravità, in alternativa al coniuge, parente o affine entro il secondo grado.
Esito del giudizio di costituzionalità
Dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate), come modificato dall’art. 24, comma 1, lettera a), della legge 4 novembre 2010, n. 183 (Deleghe al Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, di ammortizzatori sociali, di servizi per l’impiego, di incentivi all’occupazione, di apprendistato, di occupazione femminile, nonché misure contro il lavoro sommerso e disposizioni in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro) nella parte in cui non include il convivente – nei sensi di cui in motivazione – tra i soggetti legittimati a fruire del permesso mensile retribuito per l’assistenza alla persona con handicap in situazione di gravità, in alternativa al coniuge, parente o affine entro il secondo grado.
Precedenti giurisprudenziali in tema di illegittimità della decadenza automatica dagli incarichi dirigenziali
Corte Cost., 8 maggio 2007, n. 158;
Corte Cost., 30 gennaio 2009, n. 19.
Riferimenti normativi
Art. 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, come modificato dall’art. 24, comma 1, lettera a), della legge 4 novembre 2010, n. 183.
Fonte: http://www.altalex.com/documents/news/2016/09/27/permessi-per-assistenza-disabili-spettano-anche-a-conviventi
Foto: https://it.wikipedia.org/wiki/Corte_costituzionale_della_Repubblica_Italiana