Controversie scolastiche: Tar o giudice del lavoro?

1 Ottobre 2020



Tramite il proprio difensore il ricorrente impugnava i decreti con cui la scuola disponeva la risoluzione del contratto a tempo determinato già stipulato per la copertura di un posto come collaboratore scolastico nella medesima istituzione scolastica a seguito della rideterminazione del punteggio in precedenza attribuitogli nelle graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia del personale ATA per il triennio di riferimento.

Si impugnavano anche gli atti presupposti, come il decreto ministeriale n. 640/2017, relativo al rinnovo delle graduatorie d’istituto di terza fascia del personale ATA per il triennio 2017/2020, nonché i decreti nn. 717/2014 e 430/2000, recanti norme sulla modalità di conferimento delle supplenze del personale ATA. Il TAR del Lazio con la sentenza n°08733/2020 con una motivazione articolata pone dei paletti importanti sulla questione della giurisdizione e ciò può essere utile per capire a quale autorità giudiziaria ci si debba rivolgere in questo tipo di contenzioso.

In un contesto dove la “disputa” tra diritto soggettivo e interesse legittimo, comportano una sorta di partita a ping pong tra la giurisdizione amministrativa e ordinaria che a volte si traduce in una sorta di scusante per non voler decidere una controversia rimettendola ad altra giurisdizione e di mezzo ci va sempre il povero lavoratore. Cosa che ora con la nuova OM, guardando ai docenti, che disciplina le GPS e graduatorie d’istituto, pare riconoscersi la competenza esclusiva della giurisprudenza amministrativa. Ma sarà realmente così?

Di chi è la giurisdizione in materia di graduatorie d’istituto?

“Orbene, al Collegio non sfugge l’esistenza di un contrasto giurisprudenziale sull’individuazione del giudice munito di giurisdizione in materia di gestione delle graduatorie di istituto. A fronte di un orientamento che tende a ritenere sussistente la giurisdizione del giudice ordinario (cfr. ex multis SS.UU. sent. n. 17123/2019) esiste invero un differente approccio esegetico che giunge ad opposte conclusioni affermando la giurisdizione amministrativa (cfr. C.g.a. sent. n. 289/2020). Tuttavia, la consistenza e l’importanza del contenzioso in parola unitamente ai recenti chiarimenti forniti dalle Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione sull’individuazione degli atti di “macro-organizzazione” in ambito scolastico (cfr. sent. nn. 4318/2020 e 8098/2020), i cui principi risultano applicabili anche al caso di specie, spingono questo Collegio, a seguito di meditata ed attenta valutazione, ad aderire all’orientamento seguito dalle Sezioni Unite, ritenendo pertanto sussistente la giurisdizione del giudice ordinario con riferimento all’odierna controversia per le ragioni di qui di seguito riportate.

Il DM 640 del 2017 non ha natura regolamentare

Per il giudice amministrativo il decreto che indice la procedura di aggiornamento della terza fascia delle graduatorie di istituto del personale ATA non ha natura regolamentare, “essendo la sua funzione limitata, per espressa previsione normativa, all’individuazione dei termini e delle modalità organizzative per la presentazione delle domande di inclusione nelle graduatorie in parola, per la loro formazione e per l’individuazione dei soggetti destinatari delle supplenze. Appare dunque evidente come i contenuti dell’atto impugnato non siano riconducibili alla spendita del potere pubblicistico con cui l’Amministrazione determina in via autoritativa la propria struttura fondamentale”. Principio che riguarda dunque tutti i DM chiamati a disciplinare la materia delle graduatorie.

L’OM sulle GPS  e GDI contempla solo il ricorso alla giustizia amministrativa

Guardando sul fronte docenti, con il decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, recante “Misure urgenti sulla regolare conclusione e l’ordinato avvio dell’anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato nonché in materia di procedure concorsuali e di abilitazione e per la continuità della gestione accademica”, convertito, con modificazioni, dalla legge 06 giugno 2020, n. 41 e, in particolare, l’articolo 2, comma 4-ter, si è disposto: “In considerazione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, le procedure di istituzione delle graduatorie di cui all’articolo 4, commi 6-bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124, come modificato dal comma 4 del presente articolo, e le procedure di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo, ad esclusione di ogni aspetto relativo alla costituzione e alla composizione dei posti da conferire a supplenza, sono disciplinate, in prima applicazione e per gli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022, anche in deroga all’articolo 4, comma 5, della predetta legge, con ordinanza del Ministro dell’istruzione ai sensi del comma 1 al fine dell’individuazione nonché della graduazione degli aspiranti. L’articolo 4 comma 5 ivi richiamato afferma: “con proprio decreto da adottare secondo la procedura prevista dall’articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Ministro della pubblica istruzione emana un regolamento per la disciplina del conferimento delle supplenze annuali e temporanee nel rispetto dei criteri di cui ai commi seguenti”. Dunque l’OM in questione interviene in deroga, fino al 2022, alla necessità di provvedere a disciplinare la materia con un decreto ministeriale. L’OM in questione introduce la competenza esclusiva della giustizia amministrativa in materia di contenziosi sorti sulle graduatorie in questione, infatti all’articolo 9 si afferma che il provvedimento della pubblicazione delle graduatorie, GPS e d’istituto è ammesso solo ricorso al TAR o al Presidente della Repubblica.

La differenza tra diritto soggettivo e interesse legittimo

Pur essendo una questione tecnica, ha chiaramente dei risvolti sostanziali che alla fine interessano i lavoratori della scuola che sono costretti ad adire le vie giudiziarie per far valere i propri diritti. Il giudice amministrativo, disconoscendo la propria competenza sul punto, in materia di giurisdizione, rileva come l’attrazione alla cognizione in via principale del giudice amministrativo sui regolamenti, ovvero sugli atti amministrativi generali, sia legata a doppio filo alla lesività immediata delle statuizioni in essi contenuti ed alla conseguente e necessaria loro tempestiva impugnazione. “Con ciò significando che laddove atti di natura generale rechino disposizioni illegittime ma non idonee a recare nocumento in via diretta nella sfera giuridica soggettiva dei privati, a rilevare ai fini della causa petendi, ossia dell’effettiva situazione giuridica incisa fatta valere in giudizio, non possono che essere gli atti esecutivi che nel richiamare tali statuizioni determinano la concretezza e l’attualità dell’offesa, legittimando la conseguente reazione processuale dei privati.

Da ciò non può che discendere che laddove gli atti a valle siano emessi nell’esercizio di prerogative proprie del datore di lavoro, la situazione giuridica inficiata non può che essere di diritto soggettivo con conseguente giurisdizione del giudice ordinario”. In sostanza se l’atto da cui deriva il provvedimento di esclusione dalle graduatorie è, come è nella realtà, frutto di prerogative del dirigente scolastico, si lede un diritto soggettivo che per essere tutelato non può farsi ricorso all’autorità giudiziaria amministrativa ma ordinaria, ed è quella la sede dove andranno impugnate le risoluzioni del contratto a causa della nuova determinazione del punteggio in graduatoria o per altre cause che si possono affermare. Il diritto soggettivo è quel potere attribuito al lavoratore da parte del nostro ordinamento, in base al quale ha il diritto, appunto, di far valere davanti al giudice ordinario, salvo eccezioni, un proprio interesse riconosciuto come prevalente da una norma di legge e che sia stato leso, come nel caso di risoluzione di un contratto. Mentre spetteranno al giudice amministrativo, salvo le ipotesi di giurisdizione esclusiva, quelle di interesse legittimo che è quell’interesse finalizzato a garantire che le operazioni poste in essere dalla PA possano realizzarsi conformemente alle legge e in modo uguale e trasparente per tutti i soggetti interessati.

Quando la giurisdizione è del giudice amministrativo e quando del giudice del lavoro

Sul punto si vuole richiamare quanto affermato dal T.A.R. Friuli-V. Giulia Trieste Sez. I, 01/06/2020, n. 176: “Con specifico riferimento alla individuazione del giudice dotato di giurisdizione in ordine alle controversie aventi ad oggetto l’inserimento dei docenti nelle graduatorie permanenti, ora ad esaurimento, va individuata una linea di demarcazione chiara, dovendosi distinguere a seconda che la questione involga un atto di gestione delle graduatorie, nelle quali viene in rilievo in via diretta la posizione soggettiva dell’interessato e il suo diritto al collocamento nella giusta posizione nell’ambito della graduatoria, ovvero la validità dell’atto amministrativo di carattere generale, se non regolamentare, che disciplina l’accesso alle graduatorie e, quale conseguenza dell’annullamento di tale atto, la tutela della posizione individuale dell’aspirante all’inserimento in una determinata graduatoria.

Ne consegue che, ai fini della individuazione di quale sia il giudice munito di giurisdizione in relazione alle controversie concernenti il diritto all’inserimento in una graduatoria ad esaurimento (già permanente), occorre dunque avere riguardo al petitum sostanziale dedotto in giudizio. Se oggetto di tale domanda è la richiesta di annullamento dell’atto amministrativo generale o normativo, e solo quale effetto della rimozione di tale atto – di per sé preclusivo del soddisfacimento della pretesa del docente all’inserimento in una determinata graduatoria – l’accertamento del diritto del ricorrente all’inserimento in quella graduatoria, la giurisdizione non potrà che essere devoluta al giudice amministrativo, essendo proposta in via diretta una domanda di annullamento di un atto amministrativo. Invece, se la domanda rivolta al giudice è specificamente volta all’accertamento del diritto del singolo docente all’inserimento nella graduatoria, ritenendo che tale diritto scaturisca direttamente dalla normazione primaria, eventualmente previa disapplicazione dell’atto amministrativo che detto inserimento potrebbe precludere, la giurisdizione va attribuita al giudice ordinario. Tale ragionamento, considerate le analogie esistenti in punto di formazione ed effetti giuridici delle graduatorie, può operarsi per le graduatorie riferite al personale ATA”.

Fonte: https://www.orizzontescuola.it/controversie-scolastiche-quando-e-di-competenza-del-tar-e-quando-del-giudice-del-lavoro/

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