Controlli fiscali sul conto corrente del professionista

4 Aprile 2017


Prelievi e versamenti presuntivamente riconducibili a redditi non dichiarati: sotto controllo anche i conti cointestati e addirittura quelli intestati ai familiari del professionista.

Fisco “presuntuoso” approvato dalla Cassazione anche con riguardo alle indagini sulle movimentazioni bancarie di professionisti e lavoratori autonomi. L’accredito sul conto corrente si presume riferito a redditi imponibili e basta una presunzione semplice (non assistita dai requisiti di gravità, precisione e concordanza) per motivare un avviso di accertamento per maggiori imposte Irpef o Iva. Ne consegue un onere della prova contraria più gravoso per il professionista sotto la lente del Fisco.

Una recentissima sentenza della Suprema Corte (1) ha confermato il proprio indirizzo interpretativo in materia di accertamenti bancari, secondo il quale la riconducibilità dei versamenti effettuati dai lavoratori autonomi e dai professionisti sui propri conti correnti ai compensi dai medesimi percepiti è assistita dalla presunzione legale a favore dell’Erario.

Secondo i giudici tale presunzione, avendo fonte legale (2), non ha necessità dei requisiti di gravità, precisione e concordanza richiesti per le presunzioni semplici ed è superabile soltanto dalla prova contraria fornita dal contribuente. Quest’ultimo deve dimostrare che gli elementi desumibili dalla movimentazione bancaria non sono riferibili ad operazioni imponibili, fornendo, a tal fine, una prova non generica, ma analitica, con indicazione specifica della riferibilità di ogni versamento bancario, in modo da dimostrare come ciascuna delle operazioni effettuate sia estranea a fatti imponibili.

Più precisamente, il Fisco può per legge presumere che sia i prelevamenti che i versamenti operati su conti correnti bancari del contribuente siano imputati a ricavi conseguiti dal medesimo nella propria attività professionale o d’impresa, se questi non dimostra di averne tenuto conto nella determinazione della base imponibile oppure che sono estranei alla produzione del reddito.

Per poter superare la presunzione legale di cui sopra occorre, pertanto, che il contribuente fornisca valida prova contraria e che detta prova sia valutata dal giudice in rapporto agli elementi risultanti dai suddetti conti, per verificare, attraverso i riscontri possibili (date, importi, tipo di operazione, soggetti coinvolti), se ed eventualmente a quali movimenti la documentazione fornita dal contribuente si riferisca, così da escludere dal calcolo dell’imponibile esclusivamente quanto risultante dai singoli movimenti bancari ritenuti riferibili alla produzione documentale del contribuente (3).
Se il conto corrente del professionista è cointestato

Secondo la giurisprudenza maggioritaria, l’operatività della suddetta presunzione legale a carattere relativo, e la conseguente inversione dell’onere della prova, si applicano non solo in caso di cointestazione del conto corrente, ma addirittura nell’ipotesi di intestazione dei rapporti bancari a terzi che si ha motivo di ritenere connessi ed inerenti al reddito del contribuente. Ipotesi, quest’ultima, che la giurisprudenza più recente ha ravvisato nel rapporto familiare, affermando la riferibilità al contribuente medesimo, delle operazioni riscontrate su conti correnti bancari degli indicati soggetti, salva, ovviamente, la prova contraria da parte dello stesso (4).

Ciò in quanto le somme movimentate sui conti intestati esclusivamente al coniuge del contribuente possono essere riferibili a quest’ultimo sulla base di elementi sintomatici come: il rapporto di stretta contiguità familiare, l’ingiustificata capacità reddituale dei prossimi congiunti nel periodo di imposta, l’infedeltà della dichiarazione e l’attività di impresa o professionale compatibile con la produzione di utili. In tali casi, incombe sul contribuente la prova che le somme rinvenute sui conti correnti dei familiari del contribuente non siano ad esso riferibili.

(1) Cass. sent. n. 6947 del 17.03.2017.

(2) Art. 32 DPR 600/1973.

(3) Cass. n. 6237 del 2015 e n. 9078 del 2016.

(4) Cass. sentt. n. 16096/2011; n. 6232/2003 e n. 11145/2011.

Fonte: http://www.laleggepertutti.it/156641_controlli-fiscali-sul-conto-corrente-del-professionista

Foto: https://www.investireoggi.it/fisco/evasione-fiscale-al-via-i-controlli-sui-professionisti/

Art. 32 DPR 600/1973 Cass. n. 6237 del 2015 e n. 9078 del 2016 Cass. sent. n. 6947 del 17.03.2017 Cass. sentt. n. 16096/2011; n. 6232/2003 e n. 11145/2011 presunzione

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