Contratti del consumatore: ammessa la rilevabilità d’ufficio della vessatorietà della clausola negoziale, anche in fase esecutiva.

24 Febbraio 2016


Corte Ue – Sentenza 19 febbraio 2016 – Causa C-49/14

 

Il giudice deve potere rilevare la presenza di una eventuale clausola vessatoria ai danni del consumatore anche in fase esecutiva, non ostando neppure «l’autorità di cosa giudicata» del titolo esecutivo.

Lo ha stabilito la Corte Ue, sentenza nella causa (C-49/14), giudicando un caso spagnolo relativo ad un contratto di prestito di 30mila euro per il finanziamento dell’acquisto di un veicolo. A seguito del mancato pagamento delle rate la società aveva ottenuto un procedimento di ingiunzione. I giudici di Lussemburgo, interpellati, chiariscono però che la direttiva 93/13/CEE del Consiglio sulle clausole abusive nei contratti con i consumatori, «dev’essere interpretata nel senso che osta a una normativa nazionale (come quella spagnola ndr) che non consente al giudice investito dell’esecuzione di un’ingiunzione di pagamento di valutare d’ufficio il carattere abusivo di una clausola inserita in un contratto stipulato tra un professionista e un consumatore».

Fonte: http://www.diritto24.ilsole24ore.com/art/guidaAlDiritto/dirittoComunitario/2016-02-19/consumatori-clausola-vessatoria-rilevabile-d-ufficio-anche-fase-esecutiva-104756.php

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