Con l’entrata in vigore della legge Cirinnà, a partire da oggi, all’apertura degli sportelli comunali, due persone dello stesso o di diverso sesso potranno presentarsi all’anagrafe per dichiarare la propria convivenza di fatto o per registrare il contratto di convivenza stipulato.
A differenza delle unioni civili, infatti, per le quali occorre attendere i provvedimenti attuativi del Governo, per le convivenze di fatto la legge è operativa sin da subito. O almeno dovrebbe esserlo. Perché i nodi da sciogliere restano diversi anche su questo punto. I comuni, infatti, pur non potendo rifiutarsi di accettare le dichiarazioni, si ritrovano, come riportato dal Sole24Ore, a navigare a vista, senza un registro in cui inserire le dichiarazioni di convivenza, né moduli ad hoc da utilizzare per la presentazione delle istanze. Senza contare, che le nuove “celebrazioni” vanno ad aggiungersi alle funzioni già affidate ai comuni dalla legge n. 162/2014 in materia di separazioni e divorzi. Il che moltiplica il rischio di intoppi e, quasi con certezza, quello di allungare notevolmente i tempi di gestione delle varie pratiche.
Sul fronte convivenze, in ogni caso, un piccolo passo in avanti è stato fatto con la circolare n. 7/2016 emanata dal Viminale l’1 giugno scorso che ha dettato le prime indicazioni sugli adempimenti anagrafici da seguire:
La registrazione della convivenza
L’ufficio dovrà procedere alla registrazione come “conviventi di fatto”, per come definiti dalla l. n. 76/2016, ossia “due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un’unione civile”, in base alle procedure già previste e disciplinate dall’ordinamento anagrafico.
La registrazione dovrà essere effettuata entro 2 giorni lavorativi dalla richiesta (che potrà essere inviata anche da un solo partner, sia direttamente che mediante, fax, posta, o telematicamente all’anagrafe), alla quale seguirà, come per le altre istanze anagrafiche, una fase istruttoria relativa all’accertamento dei requisiti di legge. Identica registrazione (da richiedere nel comune dove è registrata la convivenza) andrà eseguita per il contratto di convivenza che risulterà dallo “stato di famiglia” dove la convivenza verrà certificata.
Il contratto di convivenza
I contratti di convivenza, da redigere in forma scritta, a pena di nullità, con atto pubblico o scrittura privata con sottoscrizione autenticata da un notaio o da un avvocato, che ne attestano la conformità alle norme imperative e all’ordine pubblico, rappresentano, si legge nella circolare, “un adempimento nuovo che l’ordinamento ha configurato quale base giuridica della opponibilità del contratto ai terzi”.
Il loro contenuto, mirante a disciplinare facoltativamente (perché i conviventi possono anche svolgere il loro rapporto in assenza di tale contratto) i rapporti patrimoniali relativi alla vita in comune della coppia, può essere molto ampio, comprendendo tutte le questioni di rilevanza economica del menage familiare, dalle modalità di contribuzione per far fronte alle esigenze della vita comune all’adozione del regime della comunione dei beni, oltre al luogo nel quale i conviventi convengono di risiedere.
Una volta redatto e sottoscritto, il contratto di convivenza dovrà essere trasmesso dal professionista, ai fini dell’opponibilità ai terzi, entro dieci giorni al comune di residenza dei conviventi per la registrazione in anagrafe.
La registrazione del contratto di convivenza
Una volta ricevuta copia del contratto di convivenza da parte del professionista, l’ufficiale dell’anagrafe del comune di residenza della coppia dovrà “tempestivamente” procedere alla registrazione, nella scheda di famiglia dei conviventi (oltre che in quelle individuali), della data e del luogo della stipula, della data e degli estremi della comunicazione da parte del professionista.
L’ufficiale dovrà inoltre assicurare la conservazione agli atti dell’ufficio della copia del contratto.
La risoluzione del contratto
In caso di cessazione del vincolo contrattuale, la legge Cirinnà ha previsto la risoluzione del contratto di convivenza per le seguenti ragioni: accordo delle parti; recesso unilaterale; matrimonio o unione civile tra i conviventi o tra un convivente e altra persona; morte di uno dei contraenti.
Alla luce di quanto previsto dalla legge, perciò, l’attività degli uffici anagrafici riguarderà anche l’eventuale risoluzione del contratto di convivenza.
Laddove riceva una notifica da parte del professionista riguardante la risoluzione del contratto per uno dei motivi sopraindicati ovvero comunicazione da parte dell’ufficio di stato civile riguardante il matrimonio o l’unione civile tra i conviventi o tra uno dei conviventi e altra persona, l’ufficiale dovrà procedere alla relativa registrazione nella scheda di famiglia dei conviventi oltre che in quelle individuali, indicando la data, il luogo e la causa della risoluzione, oltre agli estremi della notifica da parte del professionista o della comunicazione da parte dell’ufficiale dello stato civile.
Fonte: Contratti di convivenza: da oggi via libera alla registrazione
(www.StudioCataldi.it)
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