Cassazione Civile, Sez. III, sentenza 09/06/2016 n. 11816
La responsabilità del preponente ai sensi dell’art. 2049 cod. civ. sorge per il solo fatto che il comportamento illecito del preposto sia stato agevolato o reso possibile dalle incombenze a lui demandate dal preponente, purché però il primo non abbia agito per finalità o scopi esclusivamente personali e del tutto avulsi dalle incombenze o da quello che è legittimo attendersi da lui e così al di fuori dell’ambito dell’incarico affidatogli, venendo meno in tal caso il nesso di occasionalità necessaria tra le prime ed il fatto illecito del preposto ed il danno.
È questo il principio di diritto espresso dalla Suprema Corte nella sentenza in esame, nella quale viene affrontato e risolto il tema dell’esatta delimitazione dell’ambito di applicazione dell’art. 2049 c.c. in caso di condotta dolosa del sottoposto del tutto avulsa dalle mansioni affidate o legittimamente attese.
Nella fattispecie, un portinaio di uno stabile, intervenuto per la rottura di una tubatura, a seguito di un litigio aveva colpito con un pugno alla tempia il condomino presso il cui appartamento stava operando. Il soggetto ferito dal pugno, già affetto da problemi visivi, perdeva in conseguenza del colpo definitivamente la vista.
La vittima citava per il risarcimento dei danni sia l’aggressore sia, invocandone la responsabilità ai sensi dell’art. 2049 cod. civ., il Condominio.
In secondo grado, la Corte d’Appello di Roma aveva esteso la responsabilità dell’accadimento anche al Condominio, condannandolo, in solido con l’autore dell’aggressione, a corrispondere alla vittima un risarcimento milionario, in ragione del fatto che “il portiere aveva aggredito il condomino nell’appartamento dove quest’ultimo viveva e dove si era recato per verificare il funzionamento di tubature e quindi nell’espletamento di mansioni generalmente riconducibile a quelle di un portiere – o assimilato di un edificio condominiale”.
La Cassazione ha, invece, rigettato la tesi della corte d’appello sulla base della assenza, rispetto all’aggressione, di qualsiasi collegamento con l’attività lavorativa.
Osserva la Suprema Corte, infatti, che in materia di art. 2049 c.c. può dirsi consolidata la giurisprudenza di legittimità secondo la quale “i “padroni e committenti” sono responsabili per i danni arrecati dal fatto illecito dei loro domestici e commessi nell’esercizio delle incombenze a cui sono adibiti e… ai fini dell’applicabilità della norma di cui all’art. 2049 cod. civ., non è richiesto l’accertamento del nesso di causalità tra l’opera del preposto e l’obbligo del preponente, nonché della sussistenza di un rapporto di subordinazione tra l’autore dell’illecito ed il preponente medesimo e del collegamento dell’illecito stesso con le mansioni svolte dal preposto, essendo sufficiente, per il detto fine, un rapporto di occasionalità necessaria, nel senso che l’incombenza disimpegnata abbia determinato una situazione tale da agevolare o rendere possibile il fatto illecito e l’evento dannoso, anche se il dipendente (o, comunque il collaboratore dell’imprenditore) abbia operato oltre i limiti delle sue incombenze, purché sempre nell’ambito dell’incarico affidatogli, così da non configurare una condotta del tutto estranea al rapporto di lavoro”.
Insomma, impedisce la configurabilità della responsabilità in esame l’assoluta estraneità della condotta del preposto alle sue mansioni e compiti, quand’anche deviate o distorte. Occorre cioè che il preposto abbia perseguito finalità coerenti con quelle in vista delle quali le mansioni gli furono affidate e non finalità proprie alle quali il committente non sia neppure mediatamente interessato o compartecipe.
In sostanza, le condotte del preposto debbono essere in qualche modo collegate alle ragioni, anche economiche, della preposizione e ricondursi al novero delle normali potenzialità di sviluppo di queste, se del caso considerate alla stregua dell’ordinaria responsabilità per colpa collegata alla violazione dell’altrui affidamento.
È, in tal senso, significativo che la più recente giurisprudenza abbia precisato che l’automatismo dell’insorgenza della responsabilità del preponente si attenua a mano a mano che la condotta del preposto si allontana dalle mansioni e dalle incombenze.
Nella fattispecie, osserva la Corte, “sferrare un pugno ad un condomino o ad un inquilino dell’edificio condominiale causandogli lesioni personali gravissime, non attenuate ed anzi aggravate dalla pregressa situazione di evidente infermità della vittima – non rientra certamente nelle mansioni o funzioni del portiere, né corrisponde al normale sviluppo di sequenze di eventi connessi all’ordinario espletamento di queste ultime… e tanto meno può sostenersi che l’aggressione del condomino o dell’inquilino rientri, nemmeno sotto forma di degenerazione od eccesso però non impossibili, tra quelle condotte esclusivamente personali che normalmente ci si può attendere da chi espleta le funzioni di portiere, diversamente, ad esempio, da quanto può accadere per altre categorie di preposti, quali coloro che sono a guardia degli ingressi o incaricati della sicurezza di locali pubblici o aperti al pubblico”.
In conclusione, deve essere esclusa la responsabilità del Condominio per il fatto doloso del portiere – o altro dipendente o assimilato – nel corso dello svolgimento delle relative mansioni, quando la relativa condotta sia del tutto avulsa dalle mansioni affidate e l’espletamento di quelle abbia costituito una mera occasione non necessaria per la condotta.
Fonte: http://www.altalex.com/documents/news/2016/06/15/responsabilita-condominio-per-danno-causato-da-proprio-dipendente
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