Cecità assoluta, parziale, invalidità civile al 100 per cento e sordità: istruzioni operative

10 Luglio 2019


Fonte amministrativa INPS: Messaggio Hermes n. 7382 del 01/10/2014. Messaggio INPS n. 6512 del 08/08/2014, limitatamente al par. 4. Circolare n. 10 del 23/01/2015, par. 3. Comunicazione INPS Padova.

I Ciechi assoluti con indennità di accompagnamento, gli invalidi civili assoluti con indennità di accompagnamento e i sordi con indennità di comunicazione, al compimento della maggiore età, presentano direttamente all’INPS-fase concessoria l’AP70 per ottenere la Pensione  di cecità assoluta, la pensione di invalidità e la  Pensione di sordità (non spettanti alla minore età).

Si tratta di una procedura in gergo conosciuta come CAMBIO FASCIA (ci si aggancia al N. Certificato della prestazione d’indennità, già in pagamento).

La procedura da attivare è una Ricostituzione documentale, con allegato l’AP70 firmato dal neomaggiorenne- il Conto corrente dove verranno versate le provvidenze INVCIV è intestato all’Interessato neomaggiorenne (se soggetto pluriminorato titolare di più prestazioni Indennità+ pensioni, l’AP70 è il medesimo per tutte le Pensioni che verranno attivate)

Nota Bene1: Non si passa per la revisione sanitaria della condizione di cecità assoluta, invalidità civile al 100% e sordità, perché si tratta di Patologie non rivedibili d’ufficio dall’INPS né scadenti al compimento del 18° anno di età.

Questa procedura  della ricostituzione documentale INPS è predisposta per consentire un riconoscimento delle ulteriori prestazioni (pensioni), oltre alle indennità varie già in pagamento, collegate alle invalidità suddette che sino al 18° anno di età non sono erogate dall’Istituto.

Nota Bene2: I Ciechi assoluti e parziali, gli invalidi civili assoluti e i sordi, se intendono avere un verbale di riconoscimento da MAGGIORENNE, dovranno presentare una nuova domanda di accertamento di Cecità, Invalidità civile e sordità secondo la procedura “ordinaria” (con certificato introduttivo)

Nota Bene3: Per i Ciechi civili parziali, al compimento della maggiore età, non cambia nulla in termini di percezione delle provvidenze economiche, perché già titolari, sin dalla minore età, sia dell’indennità speciale, che della pensione di Cecità parziale. Nessuna procedura amministrativa, pertanto, dovrà essere attivata nei loro confronti- né la trasmissione di una nuova domanda di accertamento, né l’invio di un nuovo AP70 (non c’è alcun CAMBIO FASCIA). In altri termini quindi, gli Interessati Ciechi parziali continueranno a percepire, da MAGGIORENNI, le stesse provvidenze economiche di cui già godevano da minorenni.

Ciò a meno che, come detto prima alla voce Nota Bene2, non intendano avere, anticipatamente rispetto ai tempi dell’INPS per le revisioni, un riconoscimento da MAGGIORENNE. In tal caso, dovranno attivare, loro sponte, la procedura “ordinaria” (con certificato introduttivo).

Invalidità civile, con indennità di frequenza- MAGGIORE ETÀ

Fonte amministrativa INPS: Messaggio Hermes n. 6512 del 08/08/2014, par. 1, 2 e 3. Circolare n. 10 del 23/01/2015, par. 2

Si presenta accertamento di visita collegiale (senza certificato introduttivo) + AP70 da maggiorenne art. 25 comma 5 del decreto legge del 24 giugno 2014 n. 90 (minori con indennità di frequenza) – Decreto semplificazioni

Gli invalidi civili, titolari di indennità di frequenza, entro 6 mesi dal compimento della maggiore età, possono inviare all’INPS domanda di accertamento come Riconoscimento dell’Invalidità civile (senza certificato medico), per ottenere la pensione di Invalidità/assegno di invalidità (che andrà a sostituire l’indennità di frequenza da minorenne).

La procedura è ai sensi dell’art. 25 legge 114 del 2015 (decreto semplificazioni).

Nota Bene1: La procedura ex art. 25 vale solo per gli Invalidi civili titolari di indennità di frequenza, e non anche per gli altri status (di cieco, di sordo, od anche di invalido civile con indennità di accompagnamento, interessati, invece, dal cd CAMBIO FASCIA, con medesimo N. Certificato). Ciò perché l’Interessato invalido civile con indennità di frequenza a cui venga riconosciuta, da neomaggiorenne, una invalidità dal 74 per cento in su, perderà, proprio in ragione della sua maggiore età, l’indennità di frequenza, ma diventerà titolare di altra prestazione legata all’invalidità civile, ex novo– Pensione e Assegno di invalidità-, che recherà un nuovo N. Certificato.

Nota Bene2: Sebbene la norma consenta una anticipazione, nell’invio, fino a 6 mesi prima il compimento della maggiore età, sarebbe consigliabile provvedere alla trasmissione della domanda di accertamento di Invalidità civile non oltre due mesi prima, per evitare che la Commissione convochi troppo presto l’Interessato, ancora minorenne.

La domanda di accertamento dovrà essere presentata come minorenne  indicando espressamente, nella procedura INPS, di volere usufruire dell’agevolazione prevista dall’art 25 legge 114 del 2015 che prevede l’accertamento collegiale + l’erogazione temporanea delle provvidenze di invalidità civile al compimento del 18esimo anno di età (collegato alla domanda di visita collegiale, è presente in procedura una domanda (che è una anticipazione di AP70) per richiedere la corresponsione delle provvidenze da neomaggiorenne, in attesa che la Commissione convochi l’Interessato a visita. Accade così che, un mese dopo il compimento della maggiore età (nel mese del 18esimo anno, l’Interessato ha ancora in pagamento l’Indennità speciale), l’INPS, prima ancora della chiamata a visita, provvede all’erogazione temporanea all’Interessato ex art. 25 legge 114/2015 della Pensione/Assegno di Invalidità.

Seguirà comunque la visita e, nel caso di conferma dei requisiti, andrà compilato il modulo AP70 relativo alle condizioni economiche (limiti reddituali) ed altri dati.

Nota Bene 2: Vantaggi/Svantaggi nell’applicazione dell’art. 25 decreto semplificazione

Il vantaggio è che l’Interessato continua a ricevere dall’INPS provvidenze economiche: da minorenne l’indennità di frequenza, mentre da neomaggiorenne la Pensione/Assegno di invalidità, sebbene temporaneamente in attesa della visita collegiale.

Lo svantaggio è che, se poi, in sede di visita collegiale, non venisse confermata l’Invalidità civile dal 74 al 100 per cento, l’Interessato, che aveva beneficiato, in via temporanea, della Pensione/Assegno di Invalidità, sarà tenuto, nei confronti dell’INPS, alla restituzione dell’importo delle provvidenze percepite dal compimento della maggiore età.

NEOMAGGIORENNI COSA SUCCEDE AI 18 ANNI COSA SI DEVE FARE
Neomaggiorenni titolari di indennità di accompagnamento o di comunicazione Non vengono sottoposti a nuova visita al compimento del 18 anno di età; le relative pensioni vengono concesse in automatico al compimento della maggiore età. Presentare al compimento della maggiore età (tempestivamente) il modulo AP70 relativo alle condizioni economiche (limiti reddituali). La presentazione è per via telematica (in proprio o tramite patronato).
Neomaggiorenni titolari di indennità di frequenza Vengono sottoposti a nuova visita al compimento del 18 anno di età, ma in attesa della visita vengono concesse, su domanda, le provvidenze per invalidità civile spettanti ai maggiorenni. Presentare la domanda di accertamento di invalidità entro i sei mesi antecedenti il compimento della maggiore età usando i moduli online e la consueta procedura. Solo in tal caso già al compimento della maggiore età vengono erogate le provvidenze economiche. Segue comunque la visita e, nel caso di conferma dei requisiti, va compilato il modulo AP70 relativo alle condizioni economiche (limiti reddituali) ed altri dati.

QUALCHE PRECISAZIONE

Il criterio medico-legale per la concessione dell’indennità di frequenza è piuttosto generico e quindi il confine tra “minore non invalido” e “minore con difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni della propria età” non è affatto netto. Commissioni diverse potrebbero valutare diversamente uguali infermità.

Segnalo ad esempio le differenti valutazioni che possono aversi nei casi di minori portatori di busto ortopedico per la correzione delle scoliosi evolutive dell’infanzia e dell’adolescenza; nella zona possono esserci valutazioni assolutamente diverse a seconda della commissione valutatrice; altrettanto può accedere per forme sfumate di autismo o nel caso dei deficit intellettivi di grado lieve.

Per ciò che riguarda l’indennità di frequenza ai minori con perdita uditiva media uguale o superiore a 60 db alle frequenze di 500, 1000 e 2000 Hz nell’orecchio migliore, anche per loro è previsto il requisito della frequenza di centri riabilitativi o di scuole di ordine e grado oppure di centri di formazione professionale e il requisito reddituale di cui sopra. In ogni caso, per questa particolare categoria, l’indennità di frequenza non è cumulabile con l’indennità di comunicazione ma è facoltà del disabile scegliere quella più favorevole.

L’indennità di frequenza nei minori è alternativa all’indennità di accompagnamento, nel senso che non possono essere erogate entrambe.

Come già detto, il criterio per la concessione di Indennità di Frequenza è, mi si passi il termine, più “elastico” rispetto a quello che si usa per la valutazione dei soggetti maggiorenni. Per la valutazione della percentuale d’invalidità dei maggiorenni infatti viene usata la tabella del DM 05/02/1992 dove parecchie patologie, che sono sicuramente tali da dare diritto ad indennità di frequenza, sono valutabili in misura ampiamente inferiore al 74 per cento, la soglia minima per avere diritto alla Pensione/Assegno d’invalidità civile. In sostanza non esiste alcun automatismo di trasformazione dell’Indennità di Frequenza in Pensione/Assegno di Assistenza.

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2 commenti

  1. francesco ha detto:

    Gent.mo
    Può per favore rispondere a questo quesito:
    Se un sordo ( che percepisce già la pensione per sordi ) è affetto da altre patologie , e fa richiesta di invalidità civile, nel caso venisse concessa una percentuale di invalidità del 100%; le due pensioni sarebbero cumulabili ?

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