Cass., III sez. civ., Sent. n. 22882/2016
Non basta l’errore o l’omissione a integrare la responsabilità dell’avvocato, in quanto il cliente deve dimostrare che, in assenza di quella condotta asseritamente colpevole, si sarebbe probabilmente verificato un esito diverso e più favorevole.
Lo ha stabilito la Corte di Cassazione, III sezione civile, nella sentenza n. 22882/2016 (qui sotto allegata) rigettando il ricorso promosso nei confronti della sentenza del Tribunale che aveva dichiarato l’infondatezza dell’azione di responsabilità proposta da una Casa di Cura contro due avvocati.
Il giudice a quo aveva ritenuto non imputabili i due professionisti della lamentata illegittimità degli atti di una procedura di licenziamento collettivo adottata dall’attrice su loro suggerimento, mancando la prova della attribuibilità ad essi della condotta generatrice del lamentato evento di danno.
Anche in Cassazione gli avvocati sono considerati privi di responsabilità: come il giudice d’appello ha evidenziato, la datrice di lavoro era assistita anche da altri professionisti e l’intervento dei due intimati era stato soltanto funzionale a rendere compatibile il licenziamento con i criteri di scelta determinati ex lege.
Ciononostante, spiega il Collegio, pur a voler ammettere contro ogni evidenza la predicabilità di un concorso morale o materiale dei due professionisti nella determinazione del lamentato evento di danno, sarebbe comunque stata da escludere la configurabilità di un inadempimento colpevole, volta che la procedura di licenziamento collettivo venne ritenuta legittima addirittura in una duplice sede giudiziaria.
Inoltre, costituisce ius receptum presso la Corte il principio secondo il quale la responsabilità dell’avvocato non può dirsi esistente, e conseguentemente affermarsi, in presenza di un semplice errore (od omissione), stante la necessità di dimostrare, da parte del cliente, la ragionevole probabilità di un diverso e più favorevole esito in assenza di quella condotta asseritamente colpevole.
La sentenza impugnata, conclude il Collegio, sia pur implicitamente, appare perfettamente orientata da tali principi, avendo correttamente valutato, altrettanto correttamente giudicando, in ordine agli oneri di allegazione e prova gravanti sull’attrice.
Fonte: Cassazione: l’errore non basta per affermare la responsabilità dell’avvocato
(www.StudioCataldi.it)
Foto: http://www.gildacuneo.it/2013/06/concorso-rimandato-a-dopo-lestate-per-infanzia-e-primaria-in-piemonte-non-si-trovano-docenti-di-informatica-e-lingue/