Con sentenza n. 3294 del 19 febbraio 2016, la Corte di Cassazione conferma che l’obbligo di reperibilità alla visita medica di controllo comporta che l’allontanamento dall’abitazione indicata all’ente previdenziale quale luogo di permanenza durante la malattia sia giustificato solo quando tempestivamente comunicato agli organi di controllo. Qualora tale comunicazione sia stata omessa o sia tardiva, non viene automaticamente meno il diritto, ma l’omissione o il ritardo devono a loro volta essere giustificati.
Svolgimento del processo
Con sentenza depositata il 3.7.2010 la Corte di appello di Reggio Calabria, confermando la sentenza emessa dal Tribunale di Reggio Calabria, ha respinto l’appello proposto da G.N. nei confronti dell’INPS per il riconoscimento dell’indennità di malattia per il periodo compreso tra il 21 maggio e l’8 giugno 2001.
La Corte d’Appello ha rilevato che: il ricorrente, lavoratore dipendente dell’azienda di trasporti di Reggio Calabria, aveva fornito la prova dell’esistenza di un motivo socialmente apprezzabile per l’allontanamento dal domicilio durante il periodo di malattia consistente nel grave incidente stradale subito dal nipote, figlio di sua sorella, a Trento e nella necessità di accompagnare la sorella presso la clinica Santa Chiara di Trento; il ricorrente, peraltro, non aveva nemmeno tentato di dimostrare l’impossibilità di avvisare il datore di lavoro e l’INPS della repentina partenza; l’inevitabilità del viaggio era stata, poi, insufficientemente provata, posto che il ricorrente non aveva allegato nè provato che la sorella non era in grado di raggiungere Trento autonomamente; era sfornita di qualsiasi indice di prova l’affermazione che la sorella era in preda alla disperazione e che avrebbe potuto compiere qualsiasi gesto.
Avverso la sentenza della Corte territoriale G.N. ha proposto ricorso per cassazione fondato su due motivi, illustrato da memoria ex art. 378 c.p.c. L’intimato non ha svolto attività difensiva.
Motivi della decisione
- Con il primo motivo parte ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 5, comma 14, del D.L. n. 463 del 1983 (convertito in L. n. 638 del 1983) nonché degli artt. 38 e 111 Cost. assumendo che il lavoratore ha allegato e dimostrato la ricorrenza di un motivo, ritenuto socialmente apprezzabile, di assenza alla visita di controllo nel proprio domicilio l’INPS e che tale circostanza deve essere ritenuta sufficiente per l’erogazione dell’indennità di malattia, tenuto altresì conto che la solidarietà familiare è valore che assurge a rango costituzionale.
Con il secondo motivo parte ricorrente denuncia omessa, insufficiente, contraddittoria, illogica, irragionevole motivazione della sentenza impugnata avendo, la Corte territoriale, fondato la propria statuizione su circostanze secondarie e marginali pur avendo ritenuta provata la ricorrenza di un motivo socialmente apprezzabile.
- – La disamina dei motivi può essere affrontata congiuntamente trattandosi di valutare la sussistenza di un giustificato motivo di assenza dal domicilio durante il periodo di assenza del dipendente dal posto di lavoro per malattia.
3.1. – Questa Corte ha affermato che l’ingiustificata assenza del lavoratore alla visita di controllo – per la quale l’art. 5, comma quattordicesimo, del D.L. 12 settembre 1983 n. 463, convertito, con modifiche, nella legge 11 novembre 1983 n. 638, prevede la decadenza (in varia misura) del lavoratore medesimo dal diritto al trattamento economico di malattia – non coincide necessariamente con l’assenza del lavoratore dalla propria abitazione, potendo essere integrata da qualsiasi condotta dello stesso lavoratore – pur presente in casa – che sia valsa ad impedire l’esecuzione del controllo sanitario per incuria, negligenza o altro motivo non apprezzabile sul piano giuridico e sociale. La prova dell’osservanza del dovere di diligenza incombe al lavoratore (cfr. Cass., 18 novembre 1991 n. 12534; 23 marzo 1994 n. 2816; 14 maggio 1997 n. 4216, Cass. 22 maggio 1999, n. 5000). In particolare, il potere dell’ente previdenziale-debitore di verificare il fatto generatore del debito (prima di pagare) verrebbe vanificato dalla contrapposta facoltà del preteso creditore di sottrarsi alla verifica se non per serie e comprovate ragioni, quale l’indifferibile necessità di recarsi presso altro luogo (usualmente la giurisprudenza ha valutato l’ipotesi di allontanamento dal domicilio per esigenza improcrastinabile di recarsi presso l’ambulatorio del medico curante Cfr. Cass. 30 agosto 2006, n. 18718). L’obbligo di reperibilità alla visita medica di controllo comporta che l’allontanamento dall’abitazione indicata all’ente previdenziale quale luogo di permanenza durante la malattia sia giustificato solo quando tempestivamente comunicato agli organi di controllo. Qualora tale comunicazione sia stata omessa o sia tardiva, non viene automaticamente meno il diritto, ma l’omissione o il ritardo devono a loro volta essere giustificati (cfr. Cass. 9 novembre 2002, 15766).
3.2. – Nella fattispecie la Corte d’Appello ha fondato la propria decisione su un accertamento specifico di merito, direttamente effettuato sulle diverse risultanze emerse, adeguatamente motivato e insindacabile in questa sede. In particolare, la Corte d’Appello, premesso che il ricorrente “ha senz’altro dato prova dell’esistenza di un motivo socialmente apprezzabile per l’allontanamento”, ha valutato attentamente le risultanze probatorie e le peculiarità della vicenda (partenza per Trento in compagnia della sorella per presenziare al ricovero in ospedale del nipote a seguito di grave incidente stradale) e, considerato che lo stesso lavoratore non ha dimostrato né l’impossibilità di avvisare il datore di lavoro e l’INPS del mutamento di domicilio né l’indifferibilità del viaggio a fianco della sorella, ha ritenuto non giustificata l’assenza dal domicilio conosciuto dall’ente previdenziale. I motivi di ricorso non sono idonei a dimostrare che il lavoratore, durante il periodo di malattia, abbia adottato una condotta diligente volta a consentire all’ente previdenziale i controlli sanitari; i suddetti motivi sono volti a prospettare una ricostruzione esegetica della normativa applicabile che non trova alcun recepimento nella giurisprudenza consolidata di questa Corte.
Invero, l’obbligo dell’INPS di erogare l’indennità di malattia permane, anche a fronte di un comportamento del lavoratore che si sottragga alla verifica sanitaria, solamente ove ricorrano serie e comprovate ragioni, quale l’indifferibile necessità di recarsi presso un luogo diverso dal proprio domicilio, e considerato l’obbligo di cooperazione in capo all’assicurato per la realizzazione del fine di rilevanza pubblica di impedire abusi di tutela. Il ricorso non ha illustrato quali erano le ragioni di indifferibilità dell’allontanamento dal domicilio del lavoratore e non ha nemmeno fornito i motivi della mancata collaborazione con l’ente previdenziale. Come correttamente rilevato dalla Corte territoriale, nel caso di specie non ricorre né un caso di forza maggiore né una situazione cogente che abbia reso indifferibile la presenza del lavoratore in luogo diverso dal proprio domicilio durante le fasce orarie di reperibilità, bensì una mera opportunità di assistere un proprio familiare. Né è emersa la collaborazione del lavoratore con l’ente previdenziale in ordine al mutamento di domicilio durante il periodo di malattia, comunicazione imposta dall’obbligo di diligenza preordinato a consentire i controlli sanitari.
- – Non deve provvedersi sulle spese, non avendo l’INPS svolto attività difensiva.
P.Q.M.
Respinge il ricorso. Nulla sulle spese.
Fonte: http://www.dottrinalavoro.it/notizie-c/cassazione-comunicazione-allinps-la-reperibilita-alla-visita-controllo?utm_medium=email&utm_campaign=Newsletter%20Lavoro%20n%20719%20del%203%20marzo%202016&utm_content=Newsletter%20Lavoro%20n%20719%20del%203%20marzo%202016+CID_f124c2a3a2300331f4f57eb4524fc27c&utm_source=Email%20marketing%20software&utm_term=Cassazione%20comunicazione%20allInps%20per%20la%20reperibilit%20alla%20visita%20di%20controllo