In caso di caduta dalle scale condominiali, il condominio, in quanto custode dei beni comuni, è tenuto a rispondere dei danni causati ai condomini e ai terzi ai sensi dell’art. 2051 c.c.
Per la giurisprudenza maggioritaria, si tratta di un’ipotesi di responsabilità oggettiva configurabile in capo al condominio in virtù della sola relazione materiale sussistente con i beni in comune e che, in quanto tale, risulta esclusa soltanto quando “l’evento sia imputabile ad un caso fortuito riconducibile al profilo causale e cioè quando si sia in presenza di un fattore esterno che, interferendo nella situazione in atto, abbia di per sé prodotto l’evento, assumendo il carattere del c.d. fortuito autonomo, ovvero quando si versi nei casi in cui la cosa sia stata resa fattore eziologico dell’evento dannoso da un elemento o fatto estraneo del tutto eccezionale (c.d. fortuito incidentale), e per ciò stesso imprevedibile” (Cass. civ. 11695/2009).
Di conseguenza, il danneggiato che intende ottenere il risarcimento dal condominio per essere caduto dalle scale avrà l’onere di provare di aver subìto un danno in conseguenza della caduta, che sussiste un nesso causale tra lo stesso danno e le scale condominiali, che la cosa era sotto la custodia del condominio, ovvero che si tratta di bene comune, mentre incombe sul condominio dimostrare che l’evento si è verificato per caso fortuito.
Il nesso di causalità
L’applicabilità dell’art. 2051 c.c. è limitata ai danni derivanti dall’intrinseco dinamismo delle cose medesime, per la loro consistenza obiettiva, o per effetto di agenti che ne abbiano alterato la natura e il comportamento (cfr. Cass. civ. 3774/84). Secondo i più recenti approdi giurisprudenziali, nelle ipotesi di alterazione, in particolare, il custode risponde solo quando questa “per le sue intrinseche caratteristiche, determina la configurazione nel caso concreto della cd. insidia o trabocchetto e l’imprevedibilità e l’invisibilità di tale “alterazione” per il soggetto che, in conseguenza di questa situazione di pericolo, subisce un danno” (Cass. civ. 11592/2010).
In ossequio a tale principio, la giurisprudenza ha negato in diverse occasioni il risarcimento ai condomini scivolati dalle scale condominiali in conseguenza di infiltrazioni di acqua piovana o gradinate bagnate a causa delle operazioni di pulizia, motivando la decisione sulla base della volontaria e consapevole fruizione delle scale da parte dei danneggiati nonostante la percepibilità del loro stato e la prevedibilità dell’evento lesivo da parte degli stessi (cfr. Cass. civ. 16607/2008).
La conoscenza della pericolosità delle scale, in altre parole, comporta l’onere di percorrerle con maggiore cautela. Per la medesima ragione, in caso di gradini rotti e sconnessi, qualora l’imperfezione sia risalente nel tempo, il risarcimento non viene agevolmente riconosciuto agli utenti abituali delle scale condominiali ma soltanto a chi si reca saltuariamente o per la prima volta nell’edificio, mentre per le anomalie improvvise ed occulte viene generalmente ritenuto responsabile il condominio nei confronti sia dei condomini sia dei terzi (cfr. Cass. civ. 2662/2013 e Cass. civ. 25935).
La prova liberatoria
Il caso fortuito idoneo a ridurre o escludere la responsabilità del condominio consiste in un accadimento eccezionale, imprevisto ed imprevedibile, che può essere integrato anche dal fatto di un terzo o dello stesso danneggiato. Assimilabili al caso fortuito, ad esempio, sono stati ritenuti l’abbandono di materiale scivoloso sui gradini di ingresso da parte di terzi (Trib. Nocera Inferiore, sent. 08.01.2003) e la condotta del danneggiato che sia scientemente transitato, in condizioni di scarsa visibilità, lungo un percorso diverso tra fioriere e gradini (Trib. Terni, sent. 12.08.1997). La valutazione sull’eventuale autonomia causale del fattore esterno, in ogni caso, risulta commisurata alla natura e alla pericolosità della cosa e il dovere di segnalare il pericolo connesso all’uso della cosa si arresta dinanzi alle ipotesi di utilizzazione impropria del bene da parte dello stesso danneggiato la cui pericolosità è talmente evidente ed apprezzabile da chiunque da renderla del tutto imprevedibile (cfr. Cass. civ. 4279/2008).
Il comportamento del danneggiato che si riveli imprudente nel percorrere le scale, quindi, può mitigare la responsabilità oggettiva del condominio, configurando un’ipotesi di concorso, ovvero costituire la causa unica dell’evento lesivo, escludendo il diritto al risarcimento. È il caso della malcapitata che ha visto rigettare le proprie pretese risarcitorie per i danni subiti a causa della caduta dalle scale condominiali bagnate e prive di illuminazione anche di emergenza, perché pur trovandosi in situazione di potenziale pericolo, tutt’altro che imprevedibile ed invisibile, aveva comunque deciso di percorrerle anziché servirsi dell’ascensore che serviva il piano, con ciò concretando un processo causale autonomo (App. Trieste, sent. 06.06.2012, n. 454).
Fonte: La caduta dalle scale condominiali, quando si ha diritto al risarcimento
(www.StudioCataldi.it)
Foto: http://www.condominioweb.com/caduta-dalle-scale-e-responsabiita-condominio.12875