Bonifici e versamenti sul conto, accertamento nullo al professionista

24 Giugno 2016


Cass. sent. n. 12779/2016 e n. 12781/2016

L’Agenzia delle Entrate non può notificare, al professionista, un accertamento fiscale se basa i propri sospetti solo sulle movimentazioni bancarie sospette, ossia su prelievi e versamenti dal conto corrente, privi di alcun appoggio documentale. La norma di legge che collega, a tutte le movimentazioni bancarie non giustificate, una presunzione di “nero” si riferisce solo agli imprenditori e non agli autonomi. È quanto chiarisce la Cassazione con una recente sentenza (1).

La presunzione di nero

Per contrastare l’evasione fiscale, la legge (2) ha imposto, per pagamenti tra soggetti diversi, di importo superiore a 3.000 euro, l’obbligo di utilizzare strumenti tracciabili come la carta di credito, il bancomat, l’assegno non trasferibile, il bonifico bancario. Anche però al di sotto di tale soglia (entro la quale è consentito l’uso del contante), tutti i bonifici, i prelievi e i versamenti da e sul proprio conto corrente devono essere giustificabili al fisco in caso di futuro accertamento. Una prova non sempre facile se non si conserva, in modo ordinato, la relativa documentazione fiscale e le cosiddette “pezze di appoggio”.

La ragione di tale norma è piuttosto semplice: se il contribuente preleva delle rilevanti somme di denaro dal proprio conto, si presume che esse possano essere destinate a investimenti i quali, a loro volta, produrranno ulteriore reddito; ebbene, se di tale reddito non vi è traccia nell’annuale dichiarazione e quindi il contribuente non è in grado di dichiarare che fine abbiano fatto i soldi prelevati, è probabile che si sia verificato un fenomeno di evasione.
Stesso discorso, e ancora più semplice, vale per i versamenti di cui non si è in grado di ricostruire la provenienza del denaro.

Autonomi: niente presunzione di nero per versamenti e prelievi

Questa norma, nata inizialmente per gli imprenditori, è stata successivamente estesa anche agli autonomi. Senonché questi ultimi, a differenza delle imprese, non dispongono di una contabilità autonoma e separata da quella personale, contabilità che peraltro può essere più “sintetica” (semplificata); proprio per questo, è intervenuta, nel 2014, una sentenza della Corte Costituzionale a sancire l’illegittimità di detta estensione. La Corte costituzionale ha precisato che è arbitrario sostenere che i prelievi ingiustificati da conti correnti bancari effettuati da un lavoratore autonomo siano destinati a un investimento nell’ambito della propria attività professionale e che questo a sua volta sia produttivo di un reddito.

In forza di ciò professionisti e autonomi non sono più tenuti a dover giustificare al fisco i propri movimenti sul conto corrente. Resta però il fatto che, se dovessero risultare sospetti, prelievi e versamenti sul conto possono comunque essere usati dall’Agenzia delle Entrate come “campanellino d’allarme”, dovendo essere comunque accompagnati da ulteriori elementi di prova contrari al contribuente.

La sentenza traccia una linea netta di confine tra gli accertamenti fiscali nei confronti del lavoratore autonomo e dell’imprenditore: se per il secondo sono sufficienti gli estratti conto dai quali risultano versamenti e prelievi di denaro non accompagnati da pezze giustificative, per il professionista invece l’Agenzia delle Entrate non può basarsi solo su tali dati, ma deve raccogliere ulteriori elementi di prova. In altri termini, l’amministrazione finanziaria sarà costretta a cercare nuovi ed ulteriori elementi a supporto dell’avviso di accertamento.

(1) Cass. sent. n. 12779/2016 e n. 12781/2016.

(2) Art. 32 del d.P.R. n. 600 del 1973.

Fonte: http://www.laleggepertutti.it/124483_bonifici-e-versamenti-sul-conto-accertamento-nullo-al-professionista

Foto: http://www.visureitalia.com/smartfocus/wp-content/uploads/2015/01/pignoramento-presso-terzi-1024×671.jpg

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