Avvocato e depenalizzazione: falsificare la firma del cliente non è più reato

18 Aprile 2017


Cass. sent. n. 18657/17.

L’avvocato che falsifica la firma del cliente e poi l’autentica non commette più reato. Tale condotta, che comunque rientra nell’illecito di falso in scrittura privata (1), è stata di depenalizzata l’anno scorso (2) e costituisce oggi solo un illecito civile che è fonte, a tutto voler concedere, di risarcimento del danno e di una ulteriore multa da pagare allo Stato. A dirlo è stata la Cassazione con una recente sentenza (3). Per comprendere la portata del principio e gli effetti per il cittadino ricorriamo al consueto esempio.

Immaginiamo un avvocato che, dopo aver perso una causa e ritenendo la sentenza clamorosamente sbagliata, intenda fare appello. Tuttavia, temendo che il proprio cliente gli attribuisca la colpa dell’insuccesso, decide di non farglielo sapere e, così, di falsificare la firma di quest’ultimo sulla procura processuale da apporre necessariamente sull’atto di impugnazione. Il cliente però lo viene a sapere per vie traverse e denuncia il proprio avvocato per aver posto un falso su un atto pubblico, quale appunto quello processuale in quanto diretto a una pubblica autorità (il giudice). L’avvocato si difende sostenendo la tesi opposta e che, a tutto voler concedere, si tratterebbe di falso in scrittura privata. Chi dei due ha ragione?

Secondo la Cassazione integra il reato di falso ideologico in certificati, commesso da persona esercente un servizio di pubblica necessità, quale appunto l’avvocato, la falsa attestazione dell’autenticità della sottoscrizione della procura processuale (5). Invece la falsa sottoscrizione di una procura processuale configura il diverso reato di falso in scrittura privata (1), ormai depenalizzato.

La conseguenza è che il cliente che si accorge che sull’atto processuale non c’è la propria firma ma quella (falsa) di un’altra persona, non ha possibilità di sporgere una denuncia-querela contro l’avvocato, ma può difendersi unicamente con un’azione civile di risarcimento del danno, all’esito della quale peraltro il giudice applicherà anche una “multa” da versare alle casse dello Stato. La sanzione pecuniaria resta di natura civile ed è di importo variabile tra 100 e 8.000 euro o tra 200 e 12.000 euro a seconda della gravità.

Il comportamento dell’avvocato che falsifica la firma del cliente è anche sanzionabile da un punto di vista deontologico; per cui il “falso assistito” può sporgere una segnalazione al locale consiglio dell’ordine degli avvocati per denunciare la condotta scorretta tenuta dall’ex difensore.
note

(1) Art. 485 cod. pen. La norma recitava nel seguente modo: « Chiunque, al fine di procurare a sè o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno, forma, in tutto o in parte, una scrittura privata falsa, o altera una scrittura privata vera, è punito, qualora ne faccia uso o lasci che altri ne faccia uso, con la reclusione da sei mesi a tre anni».

(2) Art. 1 L. n. 7/2016.

(3) Cass. sent. n. 18657/17.

(4) Art. 481 cod. pen.

(5) Cass. sent. n. 15556/2011; n. 9578/2006; n. 22496/2005.

Fonte: http://www.laleggepertutti.it/158288_avvocato-falsificare-la-firma-del-cliente-non-e-piu-reato

Foto: http://siamoavvocati.it/falso-in-atto-pubblico-se-avvocato-falsifica-la-firma-del-collega-in-atto-giudiziario-171

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