Corte di Cassazione, Ordinanza n. 6648/2017
Il rifiuto dell’avvocato che ha assistito la parte nel giudizio di primo grado di ricevere la notifica della sentenza emessa nel suddetto giudizio produce, ai fini della decorrenza dei termini per proporre appello, gli stessi effetti dell’avvenuta consegna.
Questo è quanto confermato dalla Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 6648/2017, pubblicata il 15 marzo 2017.
Nel caso esaminato dai Giudici di Piazza Cavour, la Corte d’Appello aveva dichiarato inammissibile l’appello proposto da una società avverso la sentenza del Tribunale rilevando la tardività della notifica del gravame per decorrenza dei termini di legge dalla notifica della sentenza avvenuta presso il procuratore costituito nel giudizio di primo grado. Il procuratore della parte aveva rifiutato la notifica della sentenza dichiarando di aver rinunciato da tempo all’incarico. Avverso la sentenza di Appello proponeva ricorso per Cassazione l’appellante sulla scorta di due motivi. Con il primo motivo veniva denunciata la violazione e la falsa applicazione degli artt. 83, 85, 148, 330 cod. proc. civ. e con il secondo motivo veniva denunciata la violazione e la falsa applicazione degli artt. 153 e 184 bis c.p.c.
LA DECISIONE: La Corte di Cassazione nel rigettare il ricorso e condannare il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, ha osservato che:
1. Le vicende della procura alle liti sono disciplinate in modo diverso rispetto alla disciplina della procura al compimento di atti di diritto sostanziale, in quanto mentre nella disciplina sostanziale è previsto che chi ha conferito i poteri può revocarli o chi li ha ricevuti può rinunciarvi con efficacia immediata, ma ne la revoca ne la rinuncia privano il difensore della “ capacità di compiere o di ricevere atti, in quanto i poteri attribuiti dalla legge processuale al procuratore non sono quelli che liberamente determina chi conferisce la procura, ma sono attribuiti dalla legge al procuratore che la parte si limita a designare”;
2. Ai sensi dell’art. 85 c.p.c. ciò che priva il procuratore della capacità di compiere o ricevere atti, non sono ne la revoca ne la rinuncia, bensì il fatto che alla revoca o alla rinuncia si accompagni la sostituzione del difensore;
3. Non è ammissibile la remissione in termini in quanto il comportamento del difensore integra una circostanza attinente alla patologia del rapporto che intercorre tra la parte in senso sostanziale e il professionista che può assumere rilevanza solo ai fini di un’azione di responsabilità contro quest’ultimo, ma non anche spiegare effetti restitutori all’esterno.
Fonte: https://news.avvocatoandreani.it/articoli/avvocati-revoca-rinuncia-mandato-non-esclude-capacita-compiere-ricevere-atti-103559.html
Foto: http://www.miolegale.it/formulario-civile/revoca-mandato-avvocato/